n.129 del 15.05.2013 (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato e la Direzione regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate, per il coordinamento degli interventi agevolativi a favore delle aree colpite dal sisma

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 agosto 2012, recante “Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012”;

Viste:

- l’Ordinanza n. 24 del 14/8/2012 “Criteri e modalità per l'erogazione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”;

- l’Ordinanza n. 15 del 15/2/2013 “Modifiche all’Ordinanza n. 57/2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012 e dall’ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

- l’Ordinanza n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e s.m.i.;

Visti in particolare:

- i commi 2 e 4 del articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati, e coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all’ articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

- il comma 1, dell’articolo 3 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede, tra l’altro, che “Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all’articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d’intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali.…”;

- l’articolo 8 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, rubricato “Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali”;

- gli articoli 11 e ss del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, che definiscono le diverse tipologie di interventi a sostegno delle imprese danneggiate;

- l’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, rubricato “Credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012”;

- l’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, rubricato “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”;

- l’articolo 11 del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, rubricato “Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012”;

Considerato che l’attuazione degli interventi agevolativi sopra richiamati richiedono la partecipazione di diversi soggetti pubblici nelle attività di disciplina, concessione, rendicontazione e controllo e che, perciò, appare opportuno realizzare una stabile collaborazione finalizzata all’attuazione di un efficace coordinamento delle rispettive competenze istituzionali;

Considerato, altresì, che l’evoluzione normativa non ha assunto ancora un carattere di stabilità e completezza, e che quindi risulta necessaria un’attenta analisi del contesto normativo in essere nel momento dell’attuazione delle azioni di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto;

Preso atto che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna ha condiviso con la Regione Emilia-Romagna l’intenzione di rendere stabile, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, una collaborazione finalizzata al coordinamento delle reciproche competenze, nell’interesse prioritario di agevolare gli interventi a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici;

Ritenuto di dover provvedere, dunque, ad avviare la collaborazione operativa tra la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2066/2012 avente ad oggetto “Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Struttura di Supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le Strutture Organizzative della Regione Emilia-Romagna” secondo la quale, la Regione Emilia-Romagna provvederà a garantire al Commissario il necessario supporto operativo, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali, secondo quanto delineato nella presente Convenzione, in particolare stabilendo all’art. 4 della Convenzione che il Commissario può affidare a dirigenti regionali responsabilità nell’ambito della struttura commissariale oppure può avvalersi di “strutture organizzative della Regione” dirette da un dirigente;

Visto l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

DISPONE

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa - Allegato “A” - al presente Decreto/Ordinanza, di cui è parte integrante e sostanziale, tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato e la Direzione regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate, per il coordinamento degli interventi agevolativi a favore delle aree colpite dal sisma e le relative procedure, nel limite delle rispettive competenze.

2. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

3. La presente ordinanza è altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 6 maggio 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

Allegato “A”

PROTOCOLLO D’INTESA

 tra

PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

e

DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 Premesso

- che il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato colpito il 20 e il 29 maggio 2012 da due eventi sismici eccezionali che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombro di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture e infrastrutture;

- che a seguito degli eventi calamitosi è stata condivisa la necessità di coordinare gli interventi agevolativi, e le relative procedure, finalizzati alla ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante “Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

VISTO il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

VISTI i commi 2 e 4 del suddetto articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualità di Commissari delegati, e coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all’ articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l’altro che “Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all’articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d’intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; …”;

VISTO l’articolo 8 del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, rubricato “Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali”;

VISTI gli articoli 11 e ss del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, che definiscono le diverse tipologie di interventi a sostegno delle imprese danneggiate;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l’articolo 67-octies rubricato “Credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l’articolo 3-bis rubricato “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 agosto 2012, recante “Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012”;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2066/2012 avente ad oggetto “Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Struttura di Supporto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le Strutture Organizzative della Regione Emilia-Romagna” secondo la quale, la Regione Emilia-Romagna provvederà a garantire al Commissario il necessario supporto operativo, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali, secondo quanto delineato nella presente Convenzione, in particolare stabilendo all’art. 4 della Convenzione che il Commissario può affidare a dirigenti regionali responsabilità nell’ambito della struttura commissariale oppure può avvalersi di “strutture organizzative della Regione” dirette da un dirigente;

VISTO l’art.15 della legge 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’attuazione degli interventi agevolativi sopra richiamati richiedono la partecipazione di diversi soggetti pubblici nelle attività di disciplina, concessione, rendicontazione e controllo e che, perciò, appare evidente l’opportunità di realizzare una stabile collaborazione finalizzata all’attuazione di un efficace coordinamento delle rispettive competenze istituzionali;

 TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

Le Parti convengono di dover provvedere ad avviare una collaborazione operativa tra gli enti sottoscrittori con l’obiettivo di coordinare le attività di reciproca competenza nell’interesse prioritario di agevolare ogni azione volta ad agevolare/supportare i territori interessati dagli eventi sismici, nonché di assicurare la legittima destinazione degli interventi di sostegno ai soggetti direttamente colpiti dal sisma;

Articolo 2

Oggetto

Le Parti convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa al fine di attuare il coordinamento degli interventi agevolativi a favore delle aree colpite dal sisma, e le relative procedure, nel limite delle rispettive competenze.

Convengono, in particolare, di operare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- contribuire ad un’attività costante di informazione e interpretazione delle norme e delle relative applicazioni secondo gli strumenti istituzionali previsti dalla normativa vigente;

- verificare gli aspetti di integrazione tra i diversi interventi agevolativi, concessi anche da enti diversi, nonché la loro cumulabilità;

- svolgere attività ricognitiva e propedeutica alla formulazione di eventuali proposte normative e regolamentari che consentano di supportare i diversi livelli istituzionali nelle loro scelte e nelle applicazioni previste;

- svolgere attività di monitoraggio della corretta applicazione dei diversi provvedimenti a favore dell’area.

Articolo 3

Organizzazione

Per la discussione e la soluzione delle questioni individuate nei precedenti artt. 1 e 2, è istituito un tavolo tecnico costituto dai rappresentanti delle parti sottoscrittrici. Sono individuate stabilmente quali componenti le seguenti:

  • Regione Emilia-Romagna -Responsabile Servizio sportelli unici per le attivita' produttive, semplificazione amministrativa per le imprese e consulenza giuridica;
  • Regione Emilia-Romagna - Responsabile Servizio politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi;
  • Regione Emilia-Romagna - Responsabile Servizio politiche abitative;
  • Regione Emilia-Romagna - Responsabile Servizio opere e lavori pubblici, legalità e sicurezza, edilizia pubblica e privata;
  • Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia-Romagna - Capo Settore Servizi e Consulenza;
  • Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia-Romagna - Capo Ufficio Accertamento;
  • Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia-Romagna - Capo Ufficio Fiscalità delle Imprese;

al tavolo tecnico, per il confronto su materie specifiche e/o per la risoluzione di problematiche complesse, potranno partecipare, in aggiunta ai membri permanenti e su apposito invito, funzionari o rappresentanti delle amministrazioni stipulanti nonché appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni o enti privati;

Al solo scopo di agevolare il regolare svolgimento delle sedute è affidato il coordinamento dei lavori al funzionario della Regione Emilia-Romagna, dott. Antonio dell’Olio, che si occuperà, altresì, delle funzioni di segreteria connesse allo svolgimento degli incontri;

La convocazione delle riunioni potrà avvenire sia ad iniziativa del coordinatore, che su proposta dell’Agenzia delle Entrate, con un preavviso - fatte salve esigenze particolari adeguatamente motivate - di almeno dieci giorni;

Il tavolo tecnico dovrà essere convocato almeno una volta ogni semestre e non più di una volta al mese;

L’avviso di convocazione dovrà esplicitare l’ordine del giorno con indicazione puntuale dei temi da trattare, anche al fine di consentire l’eventuale invito di funzionari esterni al tavolo;

Le riunioni saranno svolte, alternativamente, presso le sedi designate dalle Parti stipulanti.

Articolo 4

Durata

Il presente Protocollo ha durata fino al 31/12/2015, fatta salva diversa decisione delle parti.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato

Vasco Errani

Il Direttore della Direzione regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate

Pierluigi Merletti

Bologna, lì ……………..

 

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