n.104 del 12.04.2016 (Parte Seconda)
Modifica alla DGR 28 luglio 2003, n. 1495 "Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali, in regione Emilia-Romagna in attuazione del Protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 331/2002. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2080 del 28/12/2001"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 184/1983 e successive modificazioni, “diritto del minore ad una famiglia, in particolare l’art. 22 e 29 bis;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 12 febbraio 2002 n. 331 che approva tra l’altro il “Progetto regionale adozione” in particolare” (allegato A) che al punto 1.4) quinto allinea prevede l’adozione di linee di indirizzo regionali per l’organizzazione dei servizi per l’adozione, e il successivo punto 2.4 sulla loro elaborazione;
- la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 19046 del 23 dicembre 2014 con la quale si costituisce il tavolo tecnico regionale in materia di adozione, che ha tra gli invitati permanenti il Presidente del Tribunale per i Minorenni per l’Emilia-Romagna;
Considerato che:
- con Deliberazione n. 1495 del 28 luglio 2003 la Giunta Regionale ha delineato la cornice normativa generale delle procedure e metodologie che regolano l’intero processo adottivo e che contengono le indicazioni operative e gli orientamenti quali-quantitativi necessari per sostenere e qualificare il percorso adottivo e l’integrazione delle competenze tra i diversi soggetti interessati pubblici e/o privati attraverso l’ “Approvazione Linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali, in regione Emilia-Romagna in attuazione del protocollo d’intesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 331/2002. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2080 del 28/12/2001”;
- durante la seduta del tavolo tecnico regionale adozione del 10 dicembre 2015, il Presidente del Tribunale per i minorenni ha argomentato la necessità di modificare in parte una delle procedure in atto nella Regione Emilia-Romagna e in particolare quanto contenuto al punto 8.1 della parte III delle Linee di indirizzo regionali in materia di adozione, sopra richiamate, inserendo, per i coniugi aspiranti all’adozione, la possibilità - esclusa dal testo vigente - di ricevere copia della relazione di indagine psicosociale, redatta dai servizi sociali e sanitari incaricati del suo svolgimento, anche nel caso in cui il parere dei servizi in merito alla capacità dei coniugi di farsi carico della educazione, cura e mantenimento di un bambino in stato di adottabilità sia negativo. In particolare il Presidente ha proposto di modificare l’ultimo capoverso che recita “Si ritiene invece inopportuno consegnare ai coniugi copia della relazione in quanto essa è espressamente destinata al Presidente del Tribunale per i Minorenni”, affermando che tale inopportunità non sussiste, in quanto in un’ottica di scambio e di co-costruzione di progetti di accoglienza a favore di minori non solo è un diritto delle coppie poter riflettere, ragionare ed utilizzare i contenuti e le valutazioni che gli operatori hanno organizzato durante il lavoro istruttorio prima di incontrare i giudici, ma che questo passaggio può essere altresì l’occasione per meditare, aumentare la consapevolezza, e maturare una posizione di assunzione di responsabilità dei propri limiti e delle proprie risorse, e della scelta di proseguire o meno il percorso adottivo;
- la Regione, ritenendo oltremodo valide le argomentazioni proposte, anche in ragione dell’affermarsi di una logica di trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti dei privati, intende modificare il punto delle linee di indirizzo su menzionate, sostituendo il capoverso “Si ritiene invece inopportuno consegnare ai coniugi copia della relazione in quanto essa è espressamente destinata al Presidente del Tribunale per i Minorenni” con il seguente testo:
“Si ritiene possibile e opportuno consegnare ai coniugi copia della relazione di indagine psicosociale, in quanto in questo modo gli stessi hanno la possibilità di comprenderne in profondità le ragioni del parere finale espresso dai Servizi nella relazione psicosociale”.
Viste:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la D.G.R. n. 66/2016 “ Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. aggiornamenti 2016-2018”
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377 del 20/9/2010, n.1511 del 24/10/2011 n.113 del 9/2/2015, n.193 del 27/2/2015 n. 628 del 29/5/2015, n.56 del 25/1/2016, n. 58 del 25/1/2016 e n. 270 del 25/2/2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore alle Politiche di welfare e politiche abitative” Elisabetta Gualmini
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. per le ragioni espresse in premessa, di sostituire il seguente periodo della deliberazione 1495/2003, Parte III, al punto 8.1 “Si ritiene invece inopportuno consegnare ai coniugi copia della relazione in quanto essa è espressamente destinata al Presidente del Tribunale per i Minorenni” con il seguente: “Si ritiene possibile e opportuno consegnare ai coniugi copia della relazione di indagine psicosociale, in quanto in questo modo gli stessi hanno la possibilità di comprenderne in profondità le ragioni del parere finale espresso dai Servizi nella relazione psicosociale”;
2. di stabilire che la presente modifica entra in vigore alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.