n.147 del 19.05.2021 (Parte Seconda)

Approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017 della dichiarazione di notevole interesse pubblico di villa, parco e boschetto barattieri, siti in comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell'art. 136, lett. B) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l’art. 71, recante “Commissione regionale per il paesaggio”;

- l’Intesa Istituzionale e il relativo disciplinare tecnico siglati il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna, per l’adeguamento del PTPR al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle proprie deliberazioni n. 1284 del 23 luglio 2014, e n. 1777 del 12 novembre 2015, a seguito delle quali, con la propria deliberazione del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;

- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l’Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa;

- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all’adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/5/2020 (prot. RPI/2020/189);

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un’area ai sensi dell’art. 136 dello stesso Codice;

- l’art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell’art. 71, della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale:

- la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;

- la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;

- l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con proprio Decreto del 4 marzo 2021, n. 27;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del PTPR al Codice, che ha ad oggetto l’integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano stesso, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio;

- nella prima fase di lavoro il Comitato Tecnico Scientifico ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice e di alcune categorie di aree tutelate di cui all’art. 142 del Codice, ovvero sulla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei suddetti Beni paesaggistici, con l’obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;

- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l’impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istituitivi, a un’adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare il perfezionamento della perimetrazione alla Commissione regionale per il paesaggio, rimandandone invece la definizione della specifica disciplina d’uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d’uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

Preso atto che, nel caso specifico:

- il CTS nelle sedute del 14/07/2017 (prot. al PG/2017/611521), 17/10/2019 (prot. al PG/2019/0768651) e 22/1/2020 (prot. al PG/2020/0044395) ha effettuato e concluso l’istruttoria della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola” (ID-PC_11), rilevando criticità tali che non hanno permesso di concludere la ricognizione del Bene paesaggistico;

- il vincolo paesaggistico, infatti, si basa sul rinvenimento negli archivi della competente Soprintendenza di un atto di notifica, probabilmente risalente al 1943, effettuata ai sensi della Legge n. 1089/1939 e della Legge n. 1497/1939, il cui procedimento non risulta essere pervenuto successivamente a perfezionamento formale;

- le criticità rilevate in sede di CTS sono riportate nella seguente scheda istruttoria:

Criticità

Decisione condivisa

1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all’interno del testo si citano comunque “la Villa il Parco e il Boschetto annessi in Albarola, di proprietà del conte Giulio Barattieri”.

Viene riconosciuto come titolo del provvedimento “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola”, in quanto identifica nel miglior modo possibile l’oggetto della tutela.

2. Non risulta attestato che il provvedimento, ai sensi sia della Legge 1089/1939 sia della Legge 1497/1939, sia mai stato notificato. Non risultano inoltre pratiche relative alla tutela paesaggistica, mentre la tutela come bene architettonico è stata rinnovata prima con il D.M. 19.05.1990 e poi col DDR 08.03.2010; tali provvedimenti tuttavia non hanno preso in considerazione la presenza del boschetto.

Poiché gli elementi fondamentali meritevoli di tutela sono: la villa, il filare di alberi e il boschetto, escluso dalla tutela monumentale, si propone alla Commissione Regionale per il Paesaggio la ridefinizione complessiva del vincolo in relazione anche alla presenza del boschetto.

3. Il provvedimento è privo di cartografia allegata e di indicazioni catastali per individuare il bene.

Si rimanda alla Commissione Regionale la definizione del perimetro del bene.

4. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.

Viste la descrizione e le motivazioni della notifica si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.

- il CTS, nelle medesime sedute, come risulta dai relativi verbali sopracitati, considerata l’entità delle criticità rilevate che non è stato possibile risolvere in tale sede, ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il paesaggio la procedura per il perfezionamento della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai fini della tutela del Bene, previa contestuale rilettura del perimetro dell’intera area meritevole di tutela;

- in data 13 luglio 2020 è stata quindi convocata la Commissione regionale per il paesaggio, al fine di esaminare e valutare l’opportunità di giungere al perfezionamento della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola” (ID-PC_11), tramite la sua esatta individuazione e perimetrazione;

Considerato che:

- la Commissione riunitasi nella seduta del 13 luglio 2020, ha preso atto degli approfondimenti e delle proposte di perfezionamento della tutela svolte dal CTS, come risulta dal verbale (Prot. 13/07/2020.0500214.I) e di seguito riportato:

La Villa Barattieri si trova in località Albarola a fianco di un altro Bene dichiarato di notevole interesse pubblico (Villa e parco Peirano).

La Villa, il parco e il boschetto Barattieri sono stati oggetto di un iter amministrativo di assoggettamento a tutela non lineare che ha portato solo nel 1990 all’istituzione di un vincolo culturale, da cui è escluso il boschetto, mentre l’interesse paesaggistico dell’intero complesso non è mai giunto a formalizzazione.

Per questo Bene paesaggistico non è infatti stato ritrovato l’atto originale di istituzione della tutela. Agli atti della Soprintendenza è presente solo una notifica, senza data e senza firma, effettuata sia ai sensi della Legge n. 1089/1939 sia ai sensi della Legge n. 1497/1939. Agli atti esiste inoltre una planimetria che oltre alla Villa individua la perimetrazione del boschetto, incluso il viale di collegamento, e due fotografie dalle quali si evince lo stato e la consistenza dell’area boscata e della nuova piantumazione realizzata a corredo del viale di collegamento al boschetto stesso.

La volontà di tutelare il Bene in oggetto è di iniziativa del proprietario dell’epoca, il Conte Giulio Barattieri, che il 5 aprile del 1943 richiede alla Soprintendenza la tutela della Villa e del contiguo boschetto, che si trova a monte della proprietà, per evitarne il disboscamento a causa delle esigenze del periodo bellico. In particolare, le motivazioni addotte nella richiesta dell’epoca per la tutela del boschetto sono ancora oggi sostanzialmente valide in quanto nel testo del 1943 si cita che “il gruppo di queste piante ha una funzione estetica e panoramica della località costituendo, insieme all’accennata villa, un caratteristico coronamento di sfondo, con l’evidente vantaggio per il punto di vista che si gode lungo la strada provinciale che corre fino a Ponte dell’Olio”.

La richiesta di un nuovo vincolo viene inoltrata, oltre che alla Soprintendenza, anche all’Ente provinciale per il Turismo il quale, con nota scritta alla Soprintendenza stessa, esprime il proprio parere favorevole alla tutela con il coinvolgimento della Commissione provinciale. Pochi giorni dopo, il 23 aprile 1943, con una nota protocollata, il Soprintendente esprime il parere favorevole circa la decisione di sottoporre a vincolo paesistico la Villa Barattieri compreso il parco ed anche il boschetto. Lo stesso Soprintendente nello stesso giorno scrive anche al podestà di Vigolzone, e per conoscenza all’Unione agricoltori e al Conte Barattieri, confermando che il boschetto e gli alberi che lo compongono sono vincolati come elementi interessanti del paesaggio locale.

Agli atti esiste inoltre uno scambio di documenti (1968) tra la sezione della Soprintendenza distaccata di Parma e la Sezione di Bologna in riferimento al dubbio sull’esistenza del vincolo della villa Barattieri, dal quale emerge che la notifica richiamata in precedenza (senza la data e senza la firma) non risulta notificata ai proprietari.

Tuttavia, nel 1974 la Soprintendenza sembra confermare la validità della tutela sulla Villa Barattieri, in quanto rilascia un nulla osta al Conte Otto Barattieri per la realizzazione di un nuovo rustico all’interno del perimetro della Villa stessa. Inoltre, nel dicembre del 1978 la Soprintendenza trasmette al Comune di Vigolzone, a seguito dell’emanazione del DPR del 1977, gli elenchi dei Beni soggetti a vincolo tra i quali figurano anche la Villa Barattieri, il parco circostante e il boschetto, e appone un timbro sull’originale notifica (senza data e firma) degli anni ’40.

Nel 1987, a seguito di un nulla osta espresso per la realizzazione di alcuni lavori nella Villa, la Soprintendenza segnala la necessità di un rinnovo della tutela monumentale. In realtà non esiste alcun un atto precedente da rinnovare, la conferma di ciò si ha di fatto nel 1990 quando la Soprintendenza “istituisce” ex novo la tutela monumentale sulla Villa Barattieri, sul parco e sui rustici annessi (ma non sul boschetto), non citando alcun decreto o atto precedente. Il Decreto Ministeriale del 19 maggio del 1990 di tutela monumentale della Villa è stato a sua volta rinnovato e sostituito dal D.D.R. 08 marzo 2010, che tutela ai sensi degli artt. 10-13 e 128 della Parte II del Codice il complesso della Villa, inclusi i rustici, e il parco annesso, senza però ricomprendere né citare il boschetto.

La denominazione attuale del bene è “Villa Trevani Barattieri con parco e pertinenze”. Dagli atti d’ufficio risulta che nella prassi la tutela paesaggistica non è mai stata applicata dall’Amministrazione comunale, a differenza della tutela monumentale.

Lo stato attuale del luogo è caratterizzato da un muro di cinta che ricomprende la Villa Barattieri (del 1700) al cui margine esterno si sviluppa il filare di alberi del 1943, che collega il boschetto, che nel frattempo si è notevolmente sviluppato e consolidato. Dalla carta forestale odierna si rileva la consistenza areale del boschetto che, vista la dimensione, è riconosciuto come bosco per legge (ai sensi del D.lgs. 34/2018), ed è soggetto quindi ad una tutela Ope legis.

L’analisi istruttoria del CTS ha consentito di riformulare il titolo del provvedimento in “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola” al fine di renderlo più esaustivo e facilmente identificabile, nonché di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004. Ad esito della ricognizione è stata quindi prodotta la scheda istruttoria che sintetizza le criticità e decisioni assunte dal CTS, riportate nella tabella di seguito, da cui è derivata la necessità di sottoporre il caso all’attenzione della Commissione regionale per il paesaggio.

Criticità

Decisione condivisa

1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all’interno del testo si citano comunque “la Villa il Parco e il Boschetto annessi in Albarola, di proprietà del conte Giulio Barattieri”.

Viene riconosciuto come titolo del provvedimento “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola”, in quanto identifica nel miglior modo possibile l’oggetto della tutela.

2. Non risulta attestato che il provvedimento, ai sensi sia della Legge 1089/1939 sia della Legge 1497/1939, sia mai stato notificato. Non risultano inoltre pratiche relative alla tutela paesaggistica, mentre la tutela come bene architettonico è stata rinnovata prima con il D.M. 19.05.1990 e poi col DDR 08.03.2010; tali provvedimenti tuttavia non hanno preso in considerazione la presenza del boschetto.

Poiché gli elementi fondamentali meritevoli di tutela sono: la villa, il filare di alberi e il boschetto, escluso dalla tutela monumentale, si propone alla Commissione Regionale per il Paesaggio la ridefinizione complessiva del vincolo in relazione anche alla presenza del boschetto.

3. Il provvedimento è privo di cartografia allegata e di indicazioni catastali per individuare il bene.

Si rimanda alla Commissione Regionale la definizione del perimetro del bene.

4. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.

Viste la descrizione e le motivazioni della notifica si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004.

In coerenza con la ricostruzione storica sopra riportata e verificato che tutti gli elementi fondanti il complesso della Villa Barattieri nella sua unitarietà, costituito dalla Villa, dal Parco e dal Boschetto sono ancora esistenti e meritevoli di tutela, si propone alla presente Commissione di pervenire alla formalizzazione di una dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico che riconosca e rappresenti il complesso come un “unicum” composto da diversi elementi strettamente connessi tra loro, includendo nella tutela paesaggistica anche il boschetto e il viale di connessione con la Villa.

Dal punto di vista cartografico la proposta di perimetrazione ricomprende i seguenti elementi del catasto del Comune di Vigolzone: foglio 26, mappali nn. 22, 47, 48, 170, 171, 172 e 54, oltre a parte dei mappali 203, 254, 144, 46 e 276, su cui insiste il viale alberato di collegamento tra la villa e il boschetto. Quest’ultimo è limitato a nord dal fosso esistente poco oltre il filare di alberi, a sud dal ciglio esterno della strada bianca.”

- preso atto degli approfondimenti istruttori illustrati nella seduta, dopo la discussione, sentiti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell’Amministrazione comunale di Vigolzone, la Commissione, ai sensi degli art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell’art. 71, comma 2 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, ha deciso all’unanimità:

1. di esprimere parere favorevole alla Proposta di “Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42 del 2004;

2. di allegare al presente verbale la documentazione descrittiva della Proposta e in particolare:

- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell’ambito di tutela;

- Allegato B – Descrizione del perimetro della tutela;

- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale;

- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale (principale);

- Tavola 3 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

3. di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

4. di inviare, ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D. Lgs n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Vigolzone la documentazione completa della Proposta in oggetto ai fini della pubblicazione per novanta giorni all’Albo pretorio e del suo deposito presso l’ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

5. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Piacenza perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell’art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;

6. di dare atto che la procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico prosegue nell’osservanza delle disposizioni fissate dagli articoli 139 e 140 del D. Lgs n. 42 del 2004, seguendo i particolari adempimenti in merito alla comunicazione e notifica ai proprietari, possessori o detentori previsti per i Beni di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 136 dello stesso D.L.gs. n. 42 del 2004.”;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 23/10/2020 (Prot. 23.10.2020.0682335.U) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Vigolzone ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio, e alla Provincia di Piacenza al fine di dare opportuna informazione dell’avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;

- ai sensi dell’art. 139, comma 1, del Codice la Proposta di perfezionamento della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) giorni a decorrere dal 27 ottobre 2020 all’Albo Pretorio (n. 771) del Comune di Vigolzone e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dello stesso Comune;

- ai sensi dell’art. 139, comma 2, del Codice, dell’avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla Proposta in oggetto è stata pubblicata sul sito regionale ( https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1);

- ai sensi dell’art. 139, comma 3, del Codice, con nota del 12 novembre 2020 (Prot. 12.11.2020.0750624.U) è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto ai proprietari, possessori o detentori del bene, interessati, contenente gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile e la Proposta formulata dalla Commissione, specificando il termine entro cui presentare le proprie osservazioni;

- ai sensi dell’art.139, comma 4, del Codice, dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento sono decorsi gli effetti di cui all’art. 146, comma 1, del Codice;

- ai sensi dell’art.139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della Proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;

- in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla Proposta di tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2020;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- approvare, sulla base della Proposta della Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 71, della L.R. n. 24 del 2017, la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 42 del 2004;

- allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:

  • Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell’ambito di tutela;
  • Allegato B – Descrizione del perimetro della tutela;
  • Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale;
  • Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale (principale);
  • Tavola 3 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

- di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- di dare atto che l’approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico non esplica effetti retroattivi;

Dato che la documentazione completa relativa all’oggetto di cui si tratta è conservata agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna”

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 111/2021 concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- n. 415 del 29/3/2021 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020, recante: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

Vista la determinazione n. 23238 del 30/12/2020 ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si ritiene integralmente richiamata, la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di Villa, parco e boschetto Barattieri, siti in Comune di Vigolzone, frazione di Albarola, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b), del Codice, proposta dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 13 luglio 2020, prot. 13/07/2020.0500214.I, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell’art. 71 della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24;

2. di dare atto che la Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al precedente punto 1) è composta dalla seguente documentazione, inserita su supporto informatico, quale parte sostanziale e integrante della presente deliberazione:

- Allegato A - Relazione descrittiva delle peculiarità paesaggistiche dell’ambito di tutela;

- Allegato B – Descrizione del perimetro della tutela;

- Tavola 1 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base Database Topografico Regionale;

- Tavola 2 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base catastale (principale);

- Tavola 3 - Delimitazione dell’area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico su base satellitare;

3. di approvare la proposta della Commissione regionale per il paesaggio di rinviare la definizione delle prescrizioni d’uso previste dagli artt. 138, comma 1, ultima parte, e 140, comma 2, del Codice, relative al vincolo paesaggistico di cui si tratta al Comitato Tecnico Scientifico per l’adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

4. di dare atto che l’approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui si tratta non esplica effetti retroattivi;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 140, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004, e dell’art. 71, della L. R. 21 dicembre 2017, n. 24, la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui al punto 1), costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica dell’area interessata;

6. di disporre, ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

7. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la notifica della presente deliberazione ai proprietari, possessori o detentori del bene e la trascrizione, a cura della Regione Emilia-Romagna, nei registri immobiliari;

8. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Vigolzone ad affiggere all’Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell’art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004. Il Comune, inoltre, dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e delle relative planimetrie per la libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art.140, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

9. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Vigolzone, alla Provincia di Piacenza, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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