n.255 del 07.10.2015 periodico (Parte Seconda)
Individuazione dei componenti il Comitato tecnico di polizia locale di cui all'art. 13 della L.R. 24/2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, l'art. 13 ai sensi del quale è istituito un Comitato tecnico in materia di polizia locale, quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, composto:
- dall'Assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
- dai comandanti dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;
- da due comandanti dei Corpi di polizia provinciale, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
- da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
Visti:
- l’art. 23 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 con cui è stato istituito il Consiglio delle Autonomie locali, subentrando alla Conferenza Regione-Autonomie locali che risulta conseguentemente soppressa;
- l’art. 84 “Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali” della legge regionale n. 7 del 27/06/2014 che dispone che “nelle more dell’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) opera validamente composto dai membri di diritto”;
- l’art. 11 “Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali” della L.R. n. 2 del 30/04/2015 “Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per il 2015”, che dispone che:
“1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all’attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall’art. 84 della legge regionale 27/06/2014 n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale il quale provvede a convocare la prima seduta.
2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n.56(Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all’art. 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:
a) il sindaco della Città metropolitana;
b) i presidenti delle Province;
c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.
3. Ogni componente del CAL ha diritto ad un voto.”
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 07/05/2015 con cui è stato ricostituito il Consiglio delle Autonomie locali;
Considerato:
- che con deliberazioni della Giunta regionale n. 274/2004, n. 1895/2005 e n. 1763/2010 si era già provveduto alla individuazione dei componenti il Comitato tecnico di polizia locale;
- che l'art. 13, comma 3, della sopracitata legge stabilisce che il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale;
- che in data 29/12/2014 si è formalmente insediata l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Presidente della Giunta regionale ha assunto le proprie funzioni a partire della medesima data;
- che pertanto, a seguito del rinnovo dell’Assemblea Legislativa ai sensi del citato art. 13, comma 3, della L.R. 24/2003, è necessario provvedere a ridefinire la composizione nominativa del Comitato tecnico di polizia locale;
Ritenuto che l'art. 13 della L.R. n. 24/2003 prevede, al comma 4, che la partecipazione ai lavori del Comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso ed è quindi senza oneri per la Regione;
Visto il decreto presidenziale n. 220 del 29/12/2014 di nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze con il quale sono altresì indicate le materie che il Presidente della Giunta si riserva e, tra queste, le "Politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale" ivi compresa la qualificazione della polizia locale;
Considerato che nella seduta del 06 luglio 2015 il Consiglio delle Autonomie locali ha provveduto alla designazione dei sei componenti del Comitato tecnico di polizia locale, ai sensi del citato art. 13, comma 3, lett. c) e d) della L.R. n. 24/2003;
Preso atto pertanto delle designazioni effettuate dal Consiglio delle Autonomie Locali;
Richiamate:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008 e succ. mod. e n. 53 del 26/1/2015;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di individuare quali componenti del Comitato tecnico di polizia locale i seguenti Comandanti dei Corpi di polizia locale:
a) i Comandanti dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo, come previsto dall'art. 13, comma 3, lett. b), della L.R. n. 24/03;
b) i Comandanti dei Corpi di polizia locale designati dal Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi del citato art. 13, comma 3, lett. c) e d) della L.R. n. 24/2003, nelle persone di:
- Annamaria Olati, Comandante della polizia provinciale di Piacenza;
- Lorenza Mazzotti, Comandante della polizia provinciale di Ravenna;
- Stefano Manzelli, Comandante della polizia municipale di Castel Bolognese (RA);
- Paola Neri, Comandante della polizia municipale dell’Unione della Bassa Romagna (RA);
- Massimiliano Galloni, Comandante della polizia municipale dell’Unione Reno-Galliera(BO);
- Pierpaolo Marullo, Comandante della polizia municipale dell’Unione del Frignano (MO);
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. n. 24/2003, la durata in carica del predetto Comitato coincide con la durata della legislatura;
3. di stabilire che la partecipazione ai lavori del Comitato, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 13 della L.R. n. 24/2003, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso;
4. di stabilire che i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato vengano assicurati dal Servizio Affari della Presidenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.