n.263 del 11.09.2013 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in loc. Vigatto, comune di Parma (PR) ditta Saneco S.r.l. (ora Hydrovi S.r.l.); presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “impianto idroelettrico in loc. Vigatto, comune di Parma (PR)”, presentato da Hydrovi s.r.l., poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi, nel complesso ambientalmente compatibile;

 b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte: 

1. il progetto esecutivo di tutte le opere interferenti con il corso d’acqua dovrà in ogni caso essere approvato dal AIPO; 

2. il quantitativo minimo di risorsa da lasciare defluire lungo la scala di risalita dei pesci è pari a 700 l/s; 

3. l'intervento previsto solo sulla scala di risalita posta più a Sud consistente nella sistemazione della stessa con massi di terza categoria cementati in modo che la rimonta non sia una vera e propria scala a gradini ma una rampa con pendenza più dolce, dovrà essere esteso anche alle altre restanti briglie (attualmente dotate di scale di risalita per la fauna ittica) ovvero all’intero tratto sotteso; 

4. l’inizio dei lavori è subordinato al deposito presso il Comune del progetto esecutivo delle strutture, ai sensi della vigente normativa sismica; 

5. i lavori di realizzazione del progetto devono rispettare le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e smi. Durante la fase di cantierizzazione dell'opera dovranno essere intraprese misure di limitazione delle emissioni diffuse e puntuali di polveri e sostanze inquinanti. Le aree e le piste soggette al transito dei mezzi pesanti dovranno essere provviste di pavimentazione in stabilizzato; deve essere realizzata piazzola impermeabilizzata per il rifornimento e manutenzione dei mezzi di cantiere; deve essere prevista periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste e dei depositi temporanei di terre e inerti con frequenza congrua alle condizioni metereologiche; eventuale impianto di lavaggio ruote dei mezzi prima del transito alla rete viaria pubblica; i veicoli che trasportano materiali inerti dovranno essere adeguatamente coperti con telonatura fissa al fine di evitare sia emissioni di polveri sia caduta accidentale di materiale grossolano; 

6. deve essere organizzata e gestita in sicurezza la viabilità interna al cantiere rispetto ai rischi di tipo incidentale. L'organizzazione deve tenere conto degli aspetti relativi ai flussi veicolari e pedonali, degli spostamenti in sicurezza del personale a piedi, delle norme comportamentali e delle procedure da adottare con conseguente informazione e formazione di tutti gli addetti; 

7. in cantiere devono essere messi a disposizione degli addetti adeguati servizi igienico assistenziali per l’adozione delle necessarie misure di igiene (spogliatoio di dimensioni adeguate al numero dei lavoratori, docce, wc e lavandini, acqua potabile calda e fredda, mezzi detersivi e per asciugarsi), rispondenti all’allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

8. per la fase di esercizio dovranno essere valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi, e devono essere individuate e messe in atto le misure di tutela conseguenti con particolare riferimento agli accorgimenti per la riduzione del rischio posturale e infortunistico, del rischio biologico e da esposizione a rischi chimici. Tali misure devono essere previste per le attività di controllo e di manutenzione, periodica e straordinaria; 

9. per l’agevole rimozione delle coperture dei pozzetti devono essere previsti idonei ausili di sollevamento, ed eventualmente maniglie a scomparsa al fine di evitare elementi che possano creare inciampi; 

10. particolare attenzione deve essere posta alle attività lavorative svolte negli impianti confinati in cui siano prevedibili condizioni ambientali con sospetto in inquinamento. In tali situazioni (pozzetti, vasche di raccolta, parte interrata dell'edificio della centrale) l’accesso degli addetti è regolato dall’art. 66 del D.Lgs. 81/08, dal DPR n. 177/2011, ed inoltre è reperibile sul sito INAIL-ISPESL la guida operativa per la valutazione dei rischi correlati e l’individuazione delle opportune misure di tutela; 

11. se viene fatto ricorso ad imprese esterne o a lavoratori autonomi devono essere assolti gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi. Gli accessi degli esterni devono essere regolamentati con procedure di sicurezza, istruzioni operative, sorveglianza da parte del gestore della loro applicazione, formazione e informazione delle persone coinvolte; 

12. devono essere individuate le misure di gestione delle emergenze da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo. L'organizzazione e la gestione delle emergenze deve tenere conto della sicurezza degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente esterno; 

13. l’impianto deve essere gestito da personale qualificato in grado di condurre correttamente le attività di controllo, manutenzione programmata e interventi in caso di guasto, fermi e/o anomalie. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati previa adozione di opportune misure di tutela riferite al contesto in cui si effettuano e in assenza di ulteriori rischi espositivi e ambientali; 

14. il valore da lasciare defluire attraverso la scala di risalita per i pesci è di 700 l/s; 

15. qualora si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali dell’ecosistema fluviale tali da compromettere il mantenimento delle funzioni ecologiche del corpo idrico, dovranno essere adottate idonee misure eventualmente indicate dalle Autorità competenti e potranno essere modificate le condizioni di funzionamento dell’impianto, anche con riferimento ai prelievi, ai rilasci ed alla loro modulazione nel tempo, volti al raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica e degli ecosistemi; 

16. al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:

  • utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
  • predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
  • predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
  • i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento; 

17. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso; 

18. si prescrive che:

  • la deviazione del corso d’acqua per la realizzazione delle opere in alveo non sia eseguita nel mese di maggio, per garantire la migrazione di Alosa fallax;
  • le piante arboree ed arbustive eventualmente rimosse siano sostituite con altre, in numero pari o superiore, appartenente a specie autoctone e tipiche dei luoghi e collocate in modo da garantire l’assenza di soluzioni di continuità nel corridoio ecologico, utilizzando le seguenti specie:
    • alberi nelle aree asciutte: Quercus robur, Acer campestre, Populus alba, Ulmus minor;
    • alberi nelle aree esondabili: Fraxinus oxycarpa, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis;
    • arbusti nelle aree asciutte: Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus, Ligustrum vulgare;
    • arbusti nelle aree esondabili: Frangula alnus, Viburnum opulus, Salix triandra, Salix purpurea, Salix cinerea);
  • le piante arboree ed arbustive eventualmente rimosse siano tagliate esclusivamente nel periodo compreso tra l’1 ottobre e il 15 aprile;
  • sia data priorità al deflusso nella scala di rimonta, rispetto al funzionamento della turbina e, in particolare, che sia mantenuto tale deflusso durante il mese di maggio;
  • l’impianto di illuminazione sia normalmente spento e che sia attivato in automatico soltanto in caso di accesso alle pertinenze dell’impianto e che i fari dell’impianto di illuminazione indirizzino la luce verso il basso e non disperdano raggi luminosi in alto e lateralmente, al fine di non attrarre gli stormi di uccelli in volo notturno;
  • le aree di ricovero temporaneo dei mezzi e dei materiali e di accumulo dei rifiuti siano esterne all’alveo e alle golene o che, in alternativa, siano impermeabilizzate con appositi teloni per evitare l’infiltrazione nel suolo di eventuali perdite di liquidi dai mezzi parcheggiati o dai materiali e rifiuti accatastati; 

19. dovranno essere attuati specifici interventi di compensazione, che prevedano, oltre alla creazione di cortine di verde perimetrale intorno al manufatto di presa ed alla centrale ed alla pista di servizio lungo il tracciato della condotta adduttrice, anche il rimboschimento della vasta area incolta compresa fra la condotta e la fascia vegetata in sponda sinistra del torrente Parma. Tale progetto dovrà essere preventivamente autorizzato da parte di AIPO, Servizio Tecnico di Bacino e Comune; 

20. con riferimento all’impatto acustico atteso in fase di esercizio la Ditta, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo. La relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune e ad ARPA; 

21. per quanto riguarda le Cabine bt/MT, la distanza minima da rispettarsi tra aree a permanenza prolungata (maggiore od uguale alle 4 ore) e qualsiasi parte esterna della cabina deve essere di m. 3,50 per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità statale per il campo magnetico; 

22. la linea a media tensione deve essere interrata con le tre fasi avvolte ad elica visibile (elicord); 

23. relativamente all’Autorizzazione Paesaggistica si prende atto che il Comune di Parma, ha comunicato che il progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica in loc. Vigatto, Comune di Parma, presentato da Saneco S.p.a. (ora Hydrovi s.r.l.), è stato sottoposto all’esame delle Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 19/10/2012 e del 6/3/2013 che sul progetto, ha espresso parere favorevole e chiede che vengano attuate modificazioni sui cromatismi dei manufatti come ulteriore misura di mitigazione al fine di un migliore inserimento visivo nel contesto ambientale; 

24. per quanto attiene i lavori di scavo, poiché l’area interessata dai lavori ricade in una zona di media potenzialità archeologica, è necessario che tutti i lavori di escavazione (costruzione dell’edificio, collegamento cabina) siano preceduti da sondaggi preliminari volti a verificare la presenza di strutture archeologiche sepolte. La D.L. dovrà avvalersi di operatori archeologi che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; 

25. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto dovrà essere prodotto, al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, il progetto di monitoraggio quali-quantitativo. Tale progetto predisposto al fine di verificare la congruità dei rilasci, rispetto allo stato di qualità delle acque e delle componenti biologiche, l’efficacia delle scale di risalita, nonché le portate da lasciar defluire in alveo imposte e le portate derivate, dovrà contenere adeguata documentazione inerente le metodologie, le soluzioni tecniche e le modalità di trasmissione dati; 

c) di dare atto che il parere della Provincia e dei Comuni sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

d) di dare atto che in data 12/2/2010 la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha espresso parere di massima favorevole alla realizzazione dell’impianto, acquisito con nota prot. PG/2010/45640 del 22/2/2010, fermo restando quanto disposto dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004; 

e) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il nulla osta archeologico della Soprintendenza beni Archeologici non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

f) di dare atto che la soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle province di Parma e Piacenza, in data 30/04/2013 prot. Gen. 3187 confermano il proprio parere positivo rilasciato in data 26 aprile 2013 n. 3069 al Comune di Parma per l’autorizzazione Paesaggistica; 

g) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il Parere di compatibilità paesaggistica espresso ai sensi dell’art. 146 Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 della Soprintendenza beni Architettonici e Paesaggistici non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

h) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005 del Comune di Parma è stato rilasciato con atto numero 78382 del 09/05/2013 e costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il Comune di Parma non ha partecipato alla conferenza di servizi conclusiva; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni; 

i) di dare atto che la richiesta di permesso di costruire n. 486/2013 verrà rilasciata dal Comune di Parma in sede di Autorizzazione Unica; 

j) di dare atto che in data 19/09/2011 con prot. n. PG/2011/224458 è pervenuto il parere finale favorevole condizionato di ARPA in merito agli aspetti relativi all’inquinamento elettromagnetico; 

k) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di ARPA non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

l) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

m) di dare atto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Parma, qualora il Consiglio Comunale ratifichi l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; 

n) di dare atto che il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Parma, espresso ai sensi di legge dalla Provincia di Parma, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

o) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Parma, espresso ai sensi di legge da ARPA, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

p) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante dovuto ai sensi di legge da AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

q) di dare atto che in data 03/04/2013 con prot. PG/2013/83870 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di AUSL; 

r) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciata ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41; della LR 14 aprile 2004, n. 7; del RD 30 giugno 1904, n. 523, dal competente Servizio Tecnico di Bacino con Determinazione n. 6336 del 04/06/2013, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

s) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Parma e dalla Regione Emilia – Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

t) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole inerente la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

u) di dare atto che il nulla osta idraulico ai sensi del RD 523 del 1904 espresso ai sensi di legge da AIPO intervenuta in sede di conferenza di servizi conclusiva, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

v) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26 verrà rilasciata dal Comune di Parma all’interno dell’Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 387/03 di competenza della Provincia di Parma in seguito all’emanazione del presente atto; 

w) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 186 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Provincia di Parma, autorità competente allo svolgimento della procedura di Autorizzazione Unica, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

x) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge; 

y) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Parma successivamente all’emanazione del presente atto; 

z) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma, all’Autorità di Bacino del Fiume Po, al Comune di Parma, al Comune di Montechiarugolo, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, ad ARPA Sezione provinciale di Parma, ad AUSL Parma, ad AIPO, alla ditta Hydrovi S.r.l.; 

aa) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 5 (cinque); 

bb) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

cc) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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