n.308 del 03.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Deliberazione di Giunta regionale n. 227/2017 recante "Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Progetti di filiera - Approvazione avvisi pubblici regionali per i tipi di operazione 4.1.01, 4.2.01, 16.2.01 e proposta formativa per il tipo di operazione 1.1.01" - Integrazione Allegato 3 relativo al tipo di operazione 4.1.01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione 7.1 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018)473 final del 19 gennaio 2018, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 161 del 5 febbraio 2018;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 227 del 27 febbraio 2017 recante “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Progetti di Filiera – Approvazione avvisi pubblici regionale per i tipi di operazione 4.1.01, 4.2.01, 16.2.01 e proposta formativa per il tipo di operazione 1.1.01”, come modificata dalle deliberazioni n. 908 del 21 giugno 2017, n. 1408 del 25 settembre 2017, n. 370 del 12 marzo 2018 e n. 996 del 25 giugno 2018, ed in particolare:

- l’Allegato 1 relativo all’avviso pubblico “Progetti di Filiera 2017”;

- l’Allegato 3 relativo all’avviso pubblico della Misura 4, Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” - Approccio di sistema;

- l’Allegato 4 relativo all’avviso pubblico della Misura 4, Tipo di operazione 4.2.01 “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema” – Approccio di sistema;

Dato atto:

- che il sopracitato Allegato 1 relativo all’avviso pubblico “Progetti di Filiera 2017” al paragrafo 21. “Varianti”, terzo capoverso, prevede tra l’altro:

“Restano ferme le previsioni specifiche definite dai singoli Avvisi in merito all’ammissibilità delle varianti stesse”;

- che il sopracitato Allegato 3, al punto 17.6 “Varianti”, prevede esclusivamente che sia ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario approvata dal promotore/capofila, attraverso formale assenso, secondo quanto previsto dal punto 21. dell’Avviso pubblico “Progetti di filiera” di cui al sopracitato Allegato 1 e che detta variante debba essere presentata entro 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI;

- che tale formulazione non comprende indicazioni circa le fattispecie che possono costituire o meno l’oggetto delle varianti stesse, contrariamente a quanto precisato nell’Allegato 4 relativo all’avviso pubblico della Misura 4, tipo di operazione 4.2.01 “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema” – Approccio di sistema, al punto 12.5 “Varianti”;

Valutato opportuno, al fine di garantire la corretta presentazione delle domande di variante da parte dei beneficiari, integrare il suddetto paragrafo 17.6 “Varianti” dell’avviso pubblico sul Tipo operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”, di cui all’Allegato 3 alla sopracitata propria deliberazione n. 227/2017 con indicazioni specifiche in merito all’ammissibilità delle varianti;

Ritenuto pertanto di modificare il paragrafo 17.6 “Varianti” dell’avviso pubblico sul Tipo operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”, di cui all’Allegato 3 alla deliberazione 227/2017, sostituendolo integralmente con la seguente formulazione:

“Ѐ ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario, approvata dal promotore/capofila, attraverso formale assenso, secondo quanto previsto al punto 21. dell’Avviso pubblico “progetti di filiera”.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

Ciò premesso non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell’ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell’intervento approvato al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.

Si specifica che nel caso di opere edili ed affini qualora le modifiche proposte siano subordinate a variante al Permesso di Costruire originario o di SCIA, necessitano di richiesta ed approvazione formale. La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI”;

Dato atto che resta confermato quant’altro stabilito con la più volte citata propria deliberazione n. 227/2017 come aggiornata dalle proprie deliberazioni n. 908/2017, n. 1408/2017, n. 370/2018 e n. 996/2018;

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

 Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di modificare il paragrafo 17.6 “Varianti” dell’avviso pubblico sul Tipo operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”, di cui all’Allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 227/2017, sostituendolo integralmente con la seguente formulazione:

“Ѐ ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario, approvata dal promotore/capofila, attraverso formale assenso, secondo quanto previsto al punto 21. dell’Avviso pubblico “progetti di filiera”.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

Ciò premesso non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell’ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell’intervento approvato al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.

Si specifica che nel caso di opere edili ed affini qualora le modifiche proposte siano subordinate a variante al Permesso di Costruire originario o di SCIA, necessitano di richiesta ed approvazione formale. La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI.”

3) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con deliberazione n. 227/2017 come aggiornata dalle deliberazioni n. 908/2017, n. 1408/2017, n. 370/2018 e n. 996/2018;

4) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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