n.85 del 29.03.2023 periodico (Parte Seconda)

Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA relativo al progetto denominato: "Rifunzionalizzazione della traversa posta sul Torrente Enza in località Cerezzola" localizzato sul Torrente Enza in località Cerezzola tra i Comuni di Canossa (RE) e Neviano degli Arduini (PR), proposto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 23/3/2023 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) di adottare, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. n. 4/2018, il Provvedimento Autorizzatorio Unico recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto alla “rifunzionalizzazione della traversa posta sul torrente Enza in località Cerezzola” proposto dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale localizzato nei comuni di Canossa (RE) e Neviano degli Arduini (PR);

b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. Con riferimento alla stabilità dell’argine di separazione/contenimento tra l’invaso in sinistra idraulica e il corso d’acqua, già verificata nella relazione tecnica preliminare delle strutture, il progetto a livello esecutivo dovrà dettagliare le verifiche nelle condizioni di rapido svaso, oltre a quelle comunque previste dalla normativa applicabile sulle opere in terra. Le verifiche devono riguardare sia le condizioni statiche sia le condizioni durante e dopo eventi natura sismica.

Dovrà quindi essere presentata adeguata documentazione attestante le verifiche di cui sopra ed eventuali modifiche strutturali al progetto, da presentare all’Agenzia di Protezione Civile prima dell’inizio dei lavori (fase ante-operam);

2. il proponente dovrà predisporre per almeno 3 anni a partire da un anno dall’entrata in esercizio una relazione annuale che riporti in merito ai diversi regimi idrologici le modalità operative assunte e il soddisfacimento delle esigenze idriche. Successivamente all’invio della terza relazione annuale, l’area regionale competente (Area Tutela e Gestione Acqua) si esprimerà sull’eventuale continuazione di tale monitoraggio (fase post-operam);

3. in merito al Piano di Monitoraggio dovranno essere rispettate le seguenti specifiche localizzative e gestionali:

  • in merito ai punti di monitoraggio proposti (due stazioni a valle dell’area di cantiere) per il monitoraggio in fase corso d’opera (fase di cantiere) e post operam (fase di esercizio) si ritiene che debbano essere posizionati con il criterio idrologico “monte (M) - valle (V)” rispetto al sito interferito, con la finalità di valutare, in tutte le fasi del monitoraggio, la variazione dello stesso parametro/indicatore tra i due punti di misura M-V al fine di poter individuare impatti determinati dalle azioni di progetto, come previsto dalle linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) predisposte dal MATTM nel 2014. Del posizionamento dovrà essere predisposta adeguata documentazione da presentare ad ARPAE e all’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna prima dell’inizio lavori (fase ante-operam);
  • i laboratori coinvolti nelle attività di monitoraggio dovranno essere accreditati ed operare in modo conforme a quanto richiesto dalla norma UNI CEN EN ISO 17025;
  • il monitoraggio delle acque superficiali attraverso l’applicazione dell’IFF del tratto già monitorato in AO attuato, nella fase PO dovrà essere effettuato a distanza di 3 anni dal termine delle attività di realizzazione dell’opera, al fine di verificare il corretto ripristino ecologico del tratto e al fine di valutarne il possibile miglioramento, in luogo di quanto previsto dal proponente;
  • qualora i risultati dei controlli rilevassero anomalie parametriche riconducibili alla realizzazione dell’opera, si chiede che queste vengano verificate tempestivamente e comunque prima della eventuale successiva campagna di monitoraggio e se confermate ne dovranno essere ricercate le cause generatrici oltre che attuare opportuni interventi di mitigazione;
  • nella fase di Post Operam se dovessero permanere eventuali segnali di impatto delle opere sulla qualità del corso d’acqua, si riterrebbe opportuno prevedere ulteriori campagne di monitoraggio sino alla scomparsa delle interferenze;
  • i dati di monitoraggio relativi alle acque superficiali andranno inviati dal proponente all’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE APA Ovest - Servizio Sistemi Ambientali entro 30 giorni dalla realizzazione dei campionamenti, accompagnati da una relazione descrittiva delle risultanze dei monitoraggi effettuati, sia a cadenza annuale, che al termine del piano di monitoraggio complessivo;

4. si chiede di dare evidenza in fase di progetto esecutivo che l'impianto di illuminazione esterna rispetterà i requisiti previsti dalla L.R. 19 del 29/9/2003 e successive proprie deliberazioni applicative. Tale documentazione dovrà essere inviata ad ARPAE APA Ovest Sez. Reggio Emilia;

5. dovrà essere comunicata via PEC alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ed alle Amministrazioni a cui spetta l’ottemperanza delle precedenti condizioni ambientali, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio delle opere di progetto;

6. dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di collaudo, l’attestazione di avvenuto collaudo, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis, del D. lgs. 152/06;

c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta per quanto di competenza a:

  1. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
  2. Regione Emilia-Romagna, Area Tutela e Gestione Acqua
  3. Regione Emilia-Romagna, Area Tutela e Gestione Acqua e ARPAE - APA Ovest - Servizio Sistemi Ambientali
  4. ARPAE APA Ovest Sez. Reggio Emilia
  5. Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
  6. Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA alla Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA e all’Ente individuato al precedente punto c) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29, del D.lgs. n. 152/2006;

f) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 23 febbraio 2023 e che costituisce l’Allegato 1;

2. Valutazione di Incidenza Allegato 2;

3. Variante non sostanziale alla Concessione derivazione acqua pubblica e Concessione di occupazione Aree del demanio idrico Allegato 3;

4. Permesso di Costruire del Comune di Canossa e Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Canossa Allegato 4;

5. Permesso di Costruire del Comune di Neviano degli Arduini e Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Neviano degli Arduini e Autorizzazione per trasformazione bosco Allegato 5;

6. Nulla osta idraulico e gestione vincolo idrogeologico Allegato 6;

7. Autorizzazione opere in adiacenza alla SP 513 "via Val d'Enza" e Autorizzazione per pista di servizio parallela alla SP 513 Allegato 7;

8. Parere in merito all’interferenza Allegato 8;

g) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione all’esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

h) di dare atto che i termini di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;

i) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

j) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;

k) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi: Comune di Canossa (RE), Comune di Neviano degli Arduini (PR), il Ministero della Cultura -Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna, ARPAE, Autorità di Bacino del Fiume Po, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ufficio Territoriale di Reggio Emilia, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ufficio Territoriale di Parma, IRETI- gruppo IREN Spa, Ausl Parma, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale.

l) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

m) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

n) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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