n.132 del 29.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto delle strutture sanitarie private accreditate interessate da quanto disposto dal comma 3 dell'art. 23, della L.R. 22/2019

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

- la legge regionale n. 34/1998 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997";

- la successiva legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie” che stabilisce che in assenza di un atto di revoca/decadenza dell’accreditamento coloro che abbiano presentato una valida domanda di rinnovo o di variazione di sede, nelle more dell’adozione di tale atto, possono continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private” che proroga gli accreditamenti vigenti a quella data fino al 31.7.2016;

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate." che stabilisce che tutti i provvedimenti di accreditamento in vigore e con scadenza entro il 31/7/2018, anche in virtù di quanto disposto con la DGR 1311/2014 citata, sono confermati fino al 31/7/2018;

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”, tra l’altro ha stabilito di prorogare al 31/7/2019 la validità degli accreditamenti delle strutture per le dipendenze patologiche, gestite da soggetti gestori privati;

Richiamato in particolare il comma 3 dell’art. 23 della L.R. 22/2019 ad oggetto “Norme di prima applicazione e transitorie” che stabilisce che:

“3. I provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione.”;

Atteso che a fronte di tale previsione, generale e astratta, sia necessario ora elencare le strutture interessate all’applicazione di quanto disposto al comma 3, dell’art. 23, indicando in modo espresso a fianco di ciascuna struttura la nuova data di scadenza dell’accreditamento concesso;

Ritenuto necessario precisare che negli Allegati parti integranti e sostanziali della presente determinazione di seguito riportati, sono state incluse le strutture sanitarie private con accreditamento in scadenza in data successiva al 21 novembre 2019 (data di entrata in vigore della Legge regionale 22 del 6 novembre 2019), suddivise per funzione/disciplina:

1. trasporto e soccorso infermi

2. specialistica ambulatoriale

3. salute mentale e dipendenze patologiche

4. hospice

Dato atto che nei confronti di tutte le strutture sanitarie accreditate, ivi comprese quelle elencate negli allegati al presente provvedimento trova applicazione quanto disposto dall’art.16 “Attività di monitoraggio delle strutture accreditate” e dall’art. 17 “Sospensione e revoca” della l.r. 22/2019;

- la l.r. n.43/2001 e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- DGR n. 83/2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento dott. Anselmo Campagna;

determina

- di prendere atto che gli accreditamenti concessi alle strutture sanitarie dettagliatamente elencate negli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento di seguito riportati, per effetto di quanto disposto al comma 3, dell’art. 23, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione;

- di dare atto che negli elenchi allegati al presente atto sono state incluse le strutture sanitarie private con accreditamento in scadenza in data successiva al 21 novembre 2019 (data di entrata in vigore della Legge regionale 22 del 6 novembre 2019), suddivise per funzione/disciplina:

1. trasporto e soccorso infermi

2. specialistica ambulatoriale

3. salute mentale e dipendenze patologiche

4. hospice

precisando, altresì, che negli allegati di seguito riportati, sono state espressamente riportate le nuove date di scadenza dell’accreditamento concesso;

- di dare atto che nei confronti delle strutture incluse negli allegati al presente provvedimento si applica nei casi previsti quanto disposto dall’art.16 “Attività di monitoraggio delle strutture accreditate” e dall’art. 17 “Sospensione e revoca” della l.r. 22/2019;

- di ribadire che le strutture che intendono presentare domanda di rinnovo ai sensi dell’art. 18 comma 1 almeno novanta giorni prima della data di scadenza del l’accreditamento;

- di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

Il Direttore generale

Kyriakoula Petropulacos

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