n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto preliminare "Realizzazione primo stralcio casse di espansione Valle Felici" in comune di Cervia (RA)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

 a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto preliminare “Realizzazione primo stralcio casse di espansione Valle Felici” in comune di Cervia (RA), presentato dal Consorzio di Bonifica, da una ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni già riportate al punto 7:

  1. l’utilizzo delle terre derivanti dalle operazioni di scavo dovrà essere conforme alla legge; l’effettivo uso previsto dal progetto è subordinato alla caratterizzazione preventiva dei terreni in questione ed alla verifica dell’idoneità dei materiali in rapporto all’uso previsto, ai sensi delle normative vigenti in materia; a tal fine il progetto definitivo delle opere in esame dovrà contenere anche la documentazione richiesta dalle normative vigenti;
  2. i materiali che in base alla caratterizzazione effettuata non dovessero risultare idonei e quelli la cui destinazione finale non sia stata definita all’atto di approvazione definitiva del progetto, dovranno essere smaltiti conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di rifiuti;
  3. per i materiali derivanti da demolizione dovranno essere previste forme di recupero degli inerti e il loro riutilizzo nell’ambito del cantiere o in altri cantieri presenti in zona, preventivamente al conferimento a discarica delle sole frazioni non recuperabili;
  4. le sponde dei bacini dovranno essere opportunamente inerbite con specie erbacee autoctone idonee al fine di orientare una rinaturalizzazione spontanea per favorire l’effetto naturale di depurazione svolto dalla vegetazione elofitica e ripariale;
  5. dovrà essere elaborato un progetto di dettaglio che descriva gli interventi di valorizzazione ambientale precisando gli habitat che saranno oggetto di ripristino, la loro localizzazione e distribuzione spaziale; nonché indicazioni sulle modalità di gestione dei bacini per finalità naturalistiche. Si precisa che, le aree destinate a cassa di espansione possono svolgere oltre alle funzioni di sicurezza idraulica, funzioni di riqualificazione ecologico-paesaggistica e di fitodepurazione solo se vengono accuratamente pianificati e programmati gli interventi di ristrutturazione morfologica e ripristino naturalistico. Pertanto, in considerazione degli obiettivi di valorizzazione ambientale che intende raggiungere il progetto presentato, dovranno essere elencate non tanto le singole specie da inserire, quanto precisate le fitocenosi da ripristinare in funzione della morfologia del terreno che condiziona strettamente la frequenza di allagamento delle diverse zone della cassa di laminazione e di conseguenza la distribuzione della vegetazione igrofila. A tale scopo è necessario che in sede di progettazione siano descritti la forma, le dimensioni e le sezioni dei singoli comparti umidi di progetto (argini, zone di spiaggia, eventuali dossi interni per la nidificazione della fauna, specchi d’acqua libera) in relazione agli habitat da ripristinare (es. canneti, tifeti, scirpeti, lamineti, bosco igrofilo). Si precisa infine che la destinazione della cassa di espansione con ambiti a zona umida d’acqua dolce permanente, richiede particolari attenzioni che tengano conto della riduzione di volume di invaso dovuta alla presenza di piante e la necessità di prevedere strutture di ritenzione del materiale vegetale eventualmente asportabile durante lo svuotamento e che le attività di manutenzione ordinaria devono essere programmate per garantire oltre alle finalità idrauliche, la conservazione dell’ecologia degli habitat palustri e delle risorse faunistiche e floristico-vegetazionali ivi presenti. Il progetto dovrà inoltre prevedere un approfondimento sull’utilizzo, la gestione e la manutenzione degli invasi in relazione all’intero comparto, nel momento in cui non funziona da cassa di laminazione; il progetto dovrà essere sottoposto a verifica di ottemperanza da parte della Regione Emilia-Romagna;
  6. ai fini di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione e dai depositi di materiali sciolti e dalla circolazione dei mezzi di cantiere andranno adottati i seguenti accorgimenti:

- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, delle aree di cantiere e delle piste non consolidate, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;

- limitare la velocità massima dei mezzi transitanti sulle piste di cantiere;

- munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;

- provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;

7. dovranno inoltre essere utilizzati mezzi di cantiere rispondenti alle normative in materia di rumore e di emissioni in atmosfera;

8. una eventuale previsione di superamento dei limiti acustici durante la fase di realizzazione dovrà comportare la richiesta di autorizzazione in deroga da presentare al comune competente e da sottoporre al parere dell’ARPA, come previsto dalla L.R. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; 

9. per le fasi realizzative che richiedano lavorazioni in prossimità di abitazioni andrà verificata la necessità di adottare misure di mitigazione temporanee quali ad esempio barriere mobili;

10. per il ripristino delle aree di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare in spessori adeguati separatamente dalle altre tipologie di materiale e del quale si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;

11. l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto;

12. dovranno essere adottate tutte le misure e le cautele previste al fine della rinaturalizzazione ed anche per favorire il naturale potere autodepurativo delle zone umide; tutti gli interventi di rinaturalizzazione dovranno prevedere l’utilizzo di specie autoctone tipiche di successioni naturali ecologiche di ambienti umidi;

13. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nonché all’approvazione della necessaria variante specifica allo strumento urbanistico vigente del Comune di Cervia;

b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di Bonifica della Romagna, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Cervia, al Servizio Tecnico Bacino di Ravenna, all’ARPA - Sezione provinciale di Ravenna ed all’AUSL di Ravenna;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

d) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità.

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