n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 di Parma - Accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 2189 del 27.02.2015
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di concedere al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 con sede in Parma, Borgo delle Colonne 2, già accreditato con propri atti n. 7201 del 28/5/2014 e n. 2189 del 27/2/2015, l’accreditamento in via provvisoria (per ampliamento e trasferimento dal Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia sede di Strada della Repubblica 47, Parma) per le seguenti attività, compatibili alla documentazione presentata e valutata e ai requisiti applicati così come elencato in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Ambulatorio Chirurgico (limitatamente a quanto previsto nell'autorizzazione sanitaria posseduta - Comune di Parma, prot. n. 223947 del 10.12.2015);
- Allergologia;
- Chirurgia vascolare;
- Endocrinologia;
- Gastroenterologia;
- Nefrologia;
- Ostetricia e ginecologia;
- Reumatologia;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente ad ecografia ed ecocolordoppler);
- Punto prelievi;
2) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, ai fini della verifica delle attività svolte e della qualità dei risultati;
3) di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;
4) di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento delle attività di cui al presente provvedimento, rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;
5) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.