n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)
Recepimento del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura (Rep. Atti N. 172/CSR del 2 ottobre 2025)
Richiamati:
- l’articolo 2, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato–Città ed Autonomie Locali”, il quale stabilisce che la Conferenza Stato-Regioni assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6 che dispone, tra l’altro, che la succitata Conferenza approva Protocolli di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province Autonome;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 novembre 2017 recante “Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli Organismi Pagatori”;
- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 28 luglio 2016, n. 154”, e successive modifiche e integrazioni di cui al Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 e in particolare l’articolo 3 che prevede le funzioni dell’Organismo di Coordinamento (“AGEA Coordinamento”);
- la Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea, e in particolare gli art. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13;
- il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai Piani Strategici che gli Stati Membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e in particolare l’art. 14 sulla condizionalità sociale;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune e in particolare gli art. 87, 88 e 89 sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità sociale;
- il Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema di Gestione e di Controllo della Politica Agricola Comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo nella Politica Agricola Comune;
- il Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell’Unione Europea”, in particolare l’art. 4, comma 1, lett. a), b), c) e d), l’art. 5, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), l’art. 7, l’art. 9 e l’art. 11;
- la Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia, ai fini del sostegno dell’Unione, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) e in particolare il capo 7.5, il quale prevede l’applicazione del meccanismo della condizionalità sociale ai beneficiari dei pagamenti diretti in ambito nazionale e ai beneficiari dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del citato Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
- il Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Salute, concernente la “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE)2021/2116”, il quale, in particolare, definisce le regole della condizionalità sociale, l’intenzionalità dell’inosservanza contestata e la definitività dell’inosservanza constatata, individua in AGEA Coordinamento il soggetto titolare delle funzioni di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, indica le Autorità competenti in materia di legislazione sociale e lavoro e detta disposizioni per i contenuti delle convenzioni da stipulare a livello nazionale tra AGEA Coordinamento e le Autorità competenti relativamente al flusso dei dati riguardanti il sistema della condizionalità sociale;
- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante “Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune”;
- il Decreto n. 337220 del 28 giugno 2023 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che in attuazione dell’art. 25 del succitato Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 definisce le disposizioni attuative per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune per infrazioni relative alla condizionalità sociale e stabilisce i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall’articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo medesimo;
- il Decreto n. 410739 del 4 agosto 2023 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano Strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- la Decisione di Esecuzione C (2023) 6990 final del 23 ottobre 2023, la Decisione di Esecuzione C (2024) 6849 final del 30 settembre 2024, la Decisione di Esecuzione C (2024) 8662 final dell’11 dicembre 2024 e la Decisione di Esecuzione C (2025) 3805 final del 18 giugno 2025, con le quali la Commissione Europea ha approvato la modifica del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia, ai fini del sostegno dell’Unione, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del citato Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in particolare l’art. 4 che apporta modifiche all’art. 3, comma 2, sul calcolo delle riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti per la Politica Agricola Comune, per infrazioni relative alla condizionalità sociale;
- il Decreto 31 gennaio 2024 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che in attuazione dell’art. 4 del sopra menzionato Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188 modifica l’art. 2 del citato Decreto n. 337220 del 28 giugno 2023 relativo alle percentuali di riduzione;
Visti:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante “Attuazione della delega di cui all’art.1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382”;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e in particolare l’articolo 6, comma 1, lettere p) e z);
- la Legge 16 aprile 1987, n. 183 relativa al “Coordinamento delle Politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;
- la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”, con particolare riferimento agli artt. 7, 50, 50-ter, 51 e 64-bis che definiscono il perimetro normativo di riferimento di interoperabilità tra i Sistemi della Pubblica Amministrazione, all’art. 60, comma 3-bis, lettera f-ter del Decreto nel quale si definisce l’Anagrafe Nazionale delle Aziende Agricole di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503 quale base dati di interesse nazionale;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 8 che prevede l’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, al fine di “fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli Enti Assicurativi Pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate” e stabilisce che “l'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP”;
- l’articolo 13, comma 1 del citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, ove è previsto che “la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- la Direttiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda Direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE), e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea” e in particolare l’art. 43;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Considerato che l’art. 14 del succitato Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 con l’obiettivo di promuovere l’applicazione delle direttive europee riguardanti le condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e le norme sui requisiti minimi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro riferibili alle aziende agricole, disciplina l’istituto della cosiddetta “condizionalità sociale”, subordinando al rispetto della predetta normativa europea la piena percezione dei pagamenti diretti e di altre forme di sostegno da parte dei beneficiari (ossia agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti);
Considerato, inoltre, che l’art. 84 del suddetto Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, in attuazione della condizionalità sociale, dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari di cui all'articolo 83, paragrafo 1 del presente Regolamento, che non abbiano rispettato gli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) 2021/2115;
Rilevato che il Decreto 4 agosto 2023, n. 410739, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste all’art. 3, comma 5, ha disposto che, in attuazione dell’art. 4 del citato Decreto Interministeriale, AGEA, in qualità di Organismo pagatore, stipuli “convenzioni con le Autorità competenti per l’interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell’agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalità sociale”;
Considerato che:
- occorre procedere all’applicazione dal 1° gennaio 2023 delle regole della “condizionalità sociale” previste dalla normativa dell’Unione e nazionale sopra richiamata, riguardanti in particolare le informazioni raccolte a livello nazionale dalle “Autorità competenti” in sede di controllo presso “gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti richiesti a norma del Titolo III, Capo II, o degli articoli 70, 71 e 72 del Capo IV del Regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali di cui alle Direttive elencate nell’Allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115”, così come previsto dall’art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
- le stesse informazioni devono essere messe a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, competenti all’effettuazione delle riduzioni degli aiuti PAC;
- tra le “Autorità competenti” risultano anche le Aziende Sanitarie Locali – ASL ricadenti nel territorio delle diverse Regioni;
- AGEA Coordinamento, con la nota n. 93045 del 12 dicembre 2023, inviata alle “Autorità competenti” ha inteso avviare il procedimento per l’applicazione della Disciplina del regime di condizionalità sociale e per la gestione del “Flusso delle informazioni riguardante la condizionalità sociale” raccolte a livello nazionale;
- il Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione stabiliscono le norme per la determinazione delle rettifiche finanziarie e per la sospensione dei pagamenti;
- l’art. 55 del Regolamento 2021/2116 più sopra richiamato stabilisce, in particolare, al paragrafo 1, che “La Commissione, se constata che le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 non sono state effettuate in conformità del diritto dell'Unione, adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2”;
- le eventuali rettifiche finanziarie derivanti dall’applicazione del precitato art. 55 vengono stabilite in conformità di quanto previsto dagli “Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti” (Comunicazione della C.E. C/2024/5991);
- nella predetta Comunicazione, la Commissione fornisce gli “orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro della procedura di conformità di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per le spese nell'ambito di applicazione del Piano Strategico della PAC («PSP») di cui all'articolo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio da applicare in caso di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri”, sottolineando che “gli Stati membri sono responsabili della corretta applicazione della normativa agricola”;
Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 470 del 4 agosto 2025, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, sullo schema di “Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura”;
Visto, altresì, il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura approvato in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 2 ottobre 2025, con Repertorio Atti n. 172/CSR, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura;
Considerato che il Protocollo di Intesa, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato sottoscritto in data 18 novembre 2025 tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e trasmesso con nota Prot. n. 7527/C7SAN/C10AGR/CSR del 1° dicembre 2025 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con la raccomandazione di procedere nei tempi previsti all’adozione formale degli atti necessari e alla loro tempestiva trasmissione alla Segreteria della Conferenza delle Regioni;
Rilevato che il Protocollo di Intesa, corredato di un Allegato Tecnico nel quale sono descritte le informazioni oggetto di interscambio e le modalità con cui sarà realizzata l’interoperabilità, rappresenta lo strumento idoneo per assicurare formalmente il pieno coinvolgimento delle Regioni, per recepire il contenuto dello Schema di Convenzione e del relativo Allegato Tecnico e per definire le modalità per l’interscambio dei flussi di informazione tra le Regioni e AGEA Coordinamento relativi ai controlli effettuati dalle Aziende USL, in qualità di “Autorità competenti”, allo scopo di alimentare il sistema di Coordinamento AGEA rivolto a comunicare agli Organismi Pagatori competenti le informazioni necessarie per applicare le conseguenti riduzioni degli aiuti PAC, in attuazione, dal 1° gennaio 2023, delle regole sulla condizionalità sociale in agricoltura previste dalla normativa europea e nazionale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere con il presente provvedimento al recepimento del sopra citato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Protocollo in parola, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del medesimo, corredato di un Allegato Tecnico per l’interscambio di informazioni sulla condizionalità sociale in agricoltura, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché all’invio del provvedimento emanato alla Segreteria della Conferenza delle Regioni che a sua volta provvederà ad informare il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute e AGEA Coordinamento;
Rilevato che si demanda al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare l’indirizzo e il coordinamento delle attività di trasmissione dei dati, in ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
- la propria deliberazione n. 2077 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- la determinazione dirigenziale n. 27228 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- la propria deliberazione n. 2376 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- la propria deliberazione n. 279 del 27 febbraio 2025 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;
- la propria deliberazione n. 1440 del 08 settembre 2025 avente ad oggetto: “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027"”;
- la propria deliberazione n. 1559 del 29 settembre 2025 avente ad oggetto: “XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei Servizi della Regione e adeguamento delle strutture organizzative”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
1. di recepire con il presente provvedimento, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 18 novembre 2025 tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, trasmesso con nota Prot. n. 7527/C7SAN/C10AGR/CSR del 1° dicembre 2025 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura, nonché corredato di un Allegato Tecnico nel quale sono descritte le informazioni oggetto di interscambio e le modalità con cui sarà realizzata l’interoperabilità, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il provvedimento in parola emanato alla Segreteria della Conferenza delle Regioni che a sua volta provvederà ad informare il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute e AGEA Coordinamento, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del succitato Protocollo di Intesa;
3. di demandare al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare l’indirizzo e il coordinamento delle attività di trasmissione dei dati, in ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal vigente PIAO Regionale e dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).