n.390 del 30.12.2016 (Parte Prima)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PERSONALE REGIONALE IN VIGENZA DELL’ARTICOLO 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006, NEL PERIODO DAL 19 AGOSTO 2014 AL 19 APRILE 2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

con decreto n.255 del 28 dicembre 2016

il seguente regolamento:

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Fondo per la progettazione e l’innovazione

Art. 3 - Attività di progettazione e collaudo

Art. 4 - Aventi diritto alla ripartizione delle risorse

Art. 5 - Criteri di ripartizione

Art. 6 - Affidamento degli incarichi

Art. 7 - Modalità di erogazione degli incentivi

Art. 8 - Modalità contabili di pagamento degli incentivi

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 10 - Abrogazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 2, in vigenza dell'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tra i soggetti specificati all’articolo 4 per lo svolgimento delle attività ivi indicate.

2. Ai sensi del comma 1, il presente regolamento si applica alle attività svolte, secondo quanto precisato all'articolo 9, nel periodo ricompreso tra il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) e il 19 aprile 2016, giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

3. Il presente regolamento si applica ai casi in cui la Regione o uno degli istituti e agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) sia l’amministrazione aggiudicatrice e gli uffici tecnici regionali abbiano redatto direttamente i progetti o parti di essi.

4. Tra i soggetti di cui all’articolo 4 rientrano anche i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni aggiudicatrici qualora l'amministrazione regionale se ne sia avvalsa nell'ambito o ad integrazione dei propri uffici tecnici.

5. Qualora un’altra pubblica amministrazione aggiudicatrice si sia avvalsa di personale tecnico regionale, gli incentivi sono a carico di tale amministrazione e devono essere riconosciuti in base ai criteri e alle modalità previsti dalla regolamentazione dell'amministrazione stessa, secondo le procedure contabili previste all’articolo 8, comma 2. Nel caso di finanziamento da parte della Regione, il relativo atto deve contenere apposita clausola in base alla quale la suddetta amministrazione aggiudicatrice è tenuta a destinare al pagamento degli incentivi la somma necessaria, a valere sugli stanziamenti previsti a bilancio per la realizzazione dell’opera o del lavoro, pena la non erogazione del saldo finale del finanziamento. Il presente comma si applica anche qualora l’attività sia stata svolta a favore di uno dei soggetti di cui all’articolo 93, comma 7-quinques, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che si sia dotato, con proprio provvedimento, di una regolamentazione degli incentivi.

Art. 2

Fondo per la progettazione e l’innovazione

1. A valere sugli stanziamenti previsti a bilancio per la realizzazione di un'opera o di un lavoro sono destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini di cui all'articolo 1, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per l’affidamento di un'opera o di un lavoro. Gli importi sono stimati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. La percentuale effettiva è stabilita in rapporto alla complessità e all'entità dell'opera o lavoro da realizzare, secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 3.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti all’articolo 5, commi 3, 4 e 5. Il restante 20 per cento è destinato all'acquisto da parte dell’Amministrazione, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi ai cittadini. Tale deliberazione della Giunta regionale precisa anche le modalità e le procedure contabili per il pagamento a favore del bilancio regionale e per l’utilizzo delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 3

Attività di progettazione e collaudo

1. L'attività di progettazione per lo svolgimento della quale sono previsti gli incentivi di cui al presente regolamento è quella definita dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e quindi, in particolare, l'attività di redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, solo qualora la procedura di affidamento sia stata attivata con la pubblicazione del bando o, in caso di procedura negoziata, con l’invio delle lettere di invito a presentare offerta. E’ altresì compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive, secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2.

2. I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere redatti secondo il livello di elaborazione richiesto per l'affidamento ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici e gli incentivi sono dovuti per la redazione del livello di progettazione posto a base di gara.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti relativi a lavori per la cui esecuzione sia prevista la cessione di beni o di diritti.

4. Qualora il progetto redatto dalla struttura regionale non contenga tutte le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nell'articolo 93, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il responsabile del procedimento deve attestarne l'adeguato sviluppo in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori.

5. In coerenza con le disposizioni vigenti nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2:

a) la redazione del progetto per la realizzazione dei lavori o delle opere deve essere stata affidata, salvo casi specifici e motivati, allo stesso dipendente che abbia redatto il livello di progettazione precedente, cioè il progetto preliminare o definitivo;

b) l'incarico di collaudo deve essere stato affidato a soggetti scelti all'interno dell'elenco contenente i nominativi dei dipendenti aventi i requisiti per lo svolgimento dell'attività, istituito presso la direzione generale competente in materia di personale e disciplinato con atto del relativo direttore generale;

c) Il collaudo non può essere stato eseguito da dipendenti assegnati ad un Servizio che abbia svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

6. Sono escluse dalla destinazione delle risorse di cui al presente regolamento le attività manutentive.

Art. 4

Aventi diritto alla ripartizione delle risorse

1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione del fondo di cui all’articolo 2:

a) i progettisti, che si siano assunti la responsabilità professionale della progettazione firmando il progetto. I suddetti tecnici devono essere abilitati all'esercizio della professione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 90, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Possono beneficiarne anche i tecnici diplomati che, in assenza dell'abilitazione, abbiano firmato i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, in quanto in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero in quanto abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni alla data del 19 dicembre 1998, nella quale è entrata in vigore la legge 18 novembre 1998, n. 415 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici), e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 253, comma 16, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) i collaboratori alla progettazione, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui siano stati affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse all'elaborazione progettuale; la redazione di elaborati espropriativi; le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, compresi i rilievi, misurazioni, picchettazioni. I suddetti tecnici devono aver assunto la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione;

c) i tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se ne siano assunti la responsabilità professionale firmando il piano. Detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

d) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera c), cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui siano stati affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del piano. I suddetti tecnici devono aver assunto la responsabilità degli elaborati con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali. Detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ad indirizzo tecnico ovvero avere maturato un'esperienza professionale tecnico-specialistica almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione;

e) il direttore dei lavori, che si sia assunto la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonché il relativo stato finale e, quando necessario, il certificato di regolare esecuzione. Detto tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione; i tecnici diplomati che, in assenza dell'abilitazione, abbiano svolto l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, in quanto in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero in quanto abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data del 19 dicembre 1998, come indicato alla lettera a) e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. Il direttore dei lavori deve essere dotato della professionalità e del titolo di studio adeguati all’opera da realizzare;

f) i collaboratori alla direzione dei lavori, che si siano assunti la responsabilità professionale relativa all'attività prevista dalla normativa vigente, compresi gli assistenti di cantiere, che si siano assunti la responsabilità professionale della relativa attività, sottoscrivendo apposite dichiarazioni e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora tale attività non sia stata assegnata al soggetto che svolge la direzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”). Detti tecnici devono essere in possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i collaboratori alla progettazione di cui alla lettera b) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 202, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

g) i collaudatori, che si siano assunti la responsabilità professionale relativa alla sottoscrizione del verbale di collaudo. Detti tecnici devono essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente a un solo componente di commissione di collaudo, della laurea in geologia o scienze agrarie e forestali; essi devono altresì essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione. Tali requisiti sono integrati dalle disposizioni dell’articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, ferme restando le disposizioni dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

h) il responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

i) l'ufficiale rogante, o il suo sostituto, che abbia collaborato con il responsabile di cui alla lettera h) svolgendo le funzioni di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Tali collaboratori devono essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea in discipline giuridico-amministrative o economiche-finanziarie ovvero avere maturato un'esperienza professionale in tali discipline almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione.

2. I dipendenti con qualifica dirigenziale non beneficiano della ripartizione del fondo di cui all’articolo 2.

Art. 5

Criteri di ripartizione

1. Per ciascun progetto deve essere ripartita, tra i soggetti di cui all'articolo 4, la somma conferita al fondo di cui all’articolo 2 con riferimento alle opere e lavori previsti nel singolo progetto, nei limiti percentuali stabiliti nello stesso articolo 2. Detta somma è calcolata al netto dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione ed è comprensiva degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell’IRAP.

2. Nel caso di perizia di variante e suppletiva, la somma di cui al comma 1 è pari al maggior importo imputato al costo dell'opera o del lavoro conseguente alla perizia ed è calcolata applicando la stessa percentuale dell'importo a base di gara applicata al progetto originario, al netto del ribasso, e fermo restando il rispetto della percentuale massima stabilita, ai sensi del comma 1, in riferimento all’intero progetto, comprensivo della variante.

3. La somma di cui al comma 1 è calcolata applicando la percentuale effettiva stabilita con l'atto di cui all'articolo 6, comma 2, tenendo conto della complessità e dell'entità dell'opera o del lavoro, secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, mediante accordo la cui formale adozione è da considerarsi condizione di efficacia del presente regolamento. Tali criteri di definizione della percentuale effettiva devono tener conto:

a) con riferimento alla complessità, della presenza di uno o più dei seguenti indicatori:

a.1) effettuazione di un procedimento espropriativo;

a.2) presenza di procedure di valutazione di impatto ambientale o screening;

a.3) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli strutturali, con particolare riferimento a quelli che richiedono l'effettuazione di un collaudo statico;

a.4) presenza, nell'elaborato progettuale, di calcoli idraulici ovvero geologici-geotecnici;

a.5) presenza, nell'elaborato progettuale, di soluzioni originali o innovative, con particolare riferimento all'utilizzazione di nuove tecnologie, nuove tecniche, ovvero di nuovi materiali;

a.6) redazione di un piano di sicurezza;

b) con riferimento all'entità, della necessità di attribuire valori significativamente decrescenti rispetto all'importo complessivo dell'opera o del lavoro.

4. L'accordo di cui al comma 3, inoltre:

a) definisce le percentuali, minime e massime, di ripartizione della somma di cui al comma 1, come definita ai sensi del comma 3, tra gli aventi diritto di cui all'articolo 4;

b) differenzia i casi in cui le responsabilità effettivamente assunte e connesse alle specifiche prestazioni da svolgere rientrino o non rientrino nella categoria ricoperta, secondo il sistema di classificazione professionale previsto dalla contrattazione collettiva, assegnando una percentuale maggiore alle attività che non rientrano tra le prestazioni tipiche della categoria ricoperta;

c) indica le riduzioni di cui all'articolo 7, comma 4;

d) prevede modalità di verifica sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

e) può definire meccanismi di coordinamento con altri accordi assunti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale in materia di trattamento incentivante dei dipendenti.

5. Nel caso di prestazioni affidate a soggetti esterni all'amministrazione o nel caso di mancanza dell’accertamento di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), la somma di cui al comma 1, come definita ai sensi del comma 3, è decurtata degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d). Le somme decurtate costituiscono economie.

6. Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio che ha redatto il progetto, salvo diversa espressa individuazione effettuata dallo stesso responsabile secondo quanto disposto all'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso). Tale individuazione è obbligatoria qualora il responsabile del Servizio non sia un tecnico, requisito necessario a norma dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 6

Affidamento degli incarichi

1. Il responsabile del Servizio preposto alla realizzazione dell’opera o del lavoro attesta, con proprio atto motivato, che l'attribuzione degli incarichi per i quali è prevista l'erogazione degli incentivi ha rispettato, con riferimento al periodo di cui all'articolo 1, comma 2, i seguenti criteri:

a) affidamento della redazione del progetto ad un gruppo tecnico con atto del responsabile del Servizio ovvero, qualora quest'ultimo faccia parte del predetto gruppo, con atto del direttore generale competente o, qualora il progetto riguardi l'ambito di più Direzioni, dei direttori generali competenti;

b) applicazione, nell'affidamento dell'incarico al gruppo tecnico di cui alla lettera a), dei criteri che seguono, nel rispetto dell'ordine degli stessi:

b.1) professionalità e specifica competenza richieste in relazione al singolo lavoro, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;

b.2) rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.

2. L'atto di cui al comma 1 contiene altresì:

a) l'indicazione, adeguatamente motivata, della percentuale effettiva assegnata al progetto, nel limite massimo del 2 per cento, applicando i criteri di cui all'articolo 5, comma 3;

b) l'indicazione dei nominativi dei componenti del gruppo tecnico previsti dall'articolo 4, comma 1, specificando il compito attribuito a ciascuno in base alle definizioni contenute nel medesimo articolo;

c) l'indicazione del nominativo del direttore dei lavori e del collaudatore, se non rinviata a un momento successivo;

d) la definizione, partitamente per ciascun nominativo individuato, delle percentuali di incentivo da ripartire secondo quanto previsto nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, graduate applicando motivatamente i seguenti criteri:

d.1) tipologia e complessità dell’opera o del lavoro;

d.2) competenze e professionalità richieste per il compito affidato;

d.3) grado di responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

e) l'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti, disponendo la corresponsione degli incentivi; detto accertamento comprende la verifica del rispetto dei tempi e dei costi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, ovvero, nelle ipotesi di scostamento da esso previste, la nuova quantificazione degli incentivi da erogare;

f) ai fini di cui all'articolo 7, comma 3, l'indicazione delle eventuali varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, previste dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con indicazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.

3. La trasparenza nell'applicazione del presente articolo è perseguita attraverso:

a) apposite riunioni con il personale dei Servizi interessati;

b) la diffusione dei dati relativi agli incarichi e agli incentivi sulla rete Intranet regionale;

c) la verifica sull'applicazione dei criteri di cui al comma 1, lettera b), secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, lettera d).

Art. 7

Modalità di erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente svolto le attività di cui all’articolo 4, comma 1, e sono liquidati successivamente all'adozione, da parte del responsabile del Servizio preposto alla realizzazione dell’opera o del lavoro, dell'atto di cui all'articolo 6.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive dell’accertamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), costituiscono economie. Opera altresì il limite percentuale individuale di cui all’articolo 8, comma 3.

3. L'incentivo non è erogato o, se erogato, deve essere recuperato, quando si sia reso necessario apportare al progetto varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto, previste dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006. La mancata erogazione o il recupero di quanto erogato riguardano i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ai quali è imputabile l'errore o l'omissione.

4. Gli incentivi sono erogati se è accertato, con l’atto di cui all'articolo 6, anche l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi previsti e dei costi indicati nel quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, depurato del ribasso d'asta offerto. In caso di scostamento imputabile ai soggetti di cui all’articolo 4, l’importo dell’incentivo da corrispondere a tali soggetti subisce le riduzioni distinte per incremento di tempi e costi, previste nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4.

5. Ai fini dell’applicazione del comma 4 non sono computati nel termine e nei costi di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni e gli aumenti di costo per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 dovute al mancato rispetto dei tempi si sommano a quelle dovute al mancato rispetto dei costi, con conseguente corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro.

Art. 8

Modalità contabili di pagamento degli incentivi

1. Gli incentivi spettanti ai dipendenti, derivanti dalla ripartizione della somma conferita al fondo di cui all’articolo 2 e definita come previsto dall’articolo 5, sono liquidati secondo le modalità indicate dall’articolo 7. Il relativo pagamento è effettuato dal Servizio preposto alla gestione del trattamento economico tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell’IRAP.

2. Nel caso previsto dall’articolo 1, comma 5, il pagamento degli incentivi spettanti è effettuato dal Servizio preposto alla gestione del trattamento economico, tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell’IRAP, solo a seguito di effettivo introito, sul pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale, delle risorse versate dalla pubblica amministrazione aggiudicatrice o dagli altri soggetti previsti dal suddetto comma.

3. Gli incentivi complessivamente riconosciuti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Le attività incentivate ai sensi del previgente articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, completamente espletate entro il 18 agosto 2014, giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014, restano interamente disciplinate dal regolamento regionale 31 luglio 2006, n. 5 (Regolamento in materia di incentivi per l’attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale).

2. Le attività incentivate ai sensi del comma 1, ma non completamente espletate entro il 18 agosto 2014, restano disciplinate dal regolamento regionale n. 5 del 2006 per le sole frazioni temporali di attività completate entro la suddetta data.

3. Le attività incentivate ai sensi dell'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono disciplinate dal presente regolamento se iniziate e completamente espletate nel periodo ricompreso tra il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014, e il 19 aprile 2016, giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016. La medesima disciplina si applica alle sole frazioni temporali di attività completate nel suddetto periodo.

Art. 10

Abrogazione

1. Il regolamento regionale n. 5 del 2006 è abrogato. Resta salva la sua residua applicazione secondo quanto previsto dall’articolo 9.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 dicembre 2016 STEFANO BONACCINI

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