n.84 del 09.04.2026 (Parte Seconda)

Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato, in particolare, l’art. 3, comma 4, del decreto sopra citato che prevede che “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’Allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le Regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il Titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato l’allegato 4/2 al decreto sopracitato e, in particolare, i punti 9.1 “La gestione dei residui” e 5.4 “Il fondo pluriennale vincolato”;

Vista la nota del Direttore Generale Politiche finanziarie, prot. 118155.I del 10 febbraio 2026, con la quale si richiede al Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta, ai Direttori Generali e ai Responsabili dei Settori Bilancio e finanze, Ragioneria e Tributi, di effettuare una verifica sui residui attivi e passivi di propria competenza finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui;

Preso atto che il Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta, i Direttori generali e i Responsabili dei predetti Settori hanno proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, in base alla puntuale verifica sulla consistenza e l’esigibilità dei residui secondo i principi contabili applicati, ed hanno rilevato sia residui da eliminare definitivamente, in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate, sia residui da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 2025 nei quali l’esigibilità avrà scadenza, così come risulta dalle comunicazioni acquisite agli atti;

Dato atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, così come evidenziato nel paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, comporta l’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2025 destinati ad essere re-imputati agli esercizi successivi con l’individuazione delle relative scadenze;

Visto l’elenco di cui all’allegato E, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle spese prenotate non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori, per le quali costituire o conservare il fondo pluriennale vincolato nel rispetto dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e delle sue modifiche;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese, come evidenziato nell’allegato F che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto inoltre che:

-  come previsto nel paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la costituzione del fondo pluriennale non è effettuata anche nel caso di reimputazione di impegni per investimenti finanziati dal debito autorizzato in quanto deve essere incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi;

-  in sede di riaccertamento ordinario dei residui, la reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni;

-  di tale reimputazione, ammontante a complessivi euro 3.451.784,98, viene data specifica evidenza nell’allegato F-bis che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che, in relazione agli impegni da reimputare e alle spese prenotate non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori, ad esclusione degli impegni che trovano copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate e in nuovo debito autorizzato e non contratto, è necessario incrementare o costituire il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2025 per un importo complessivo di euro 481.339.074,60 (euro 226.417.319,50 per la parte corrente ed euro 254.921.755,10 per la parte capitale) come risulta dall’Allegato G, parte integrante e sostanziale al presente atto,  e, conseguentemente, aggiornare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2026 da iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione 2026-2028, distintamente per euro 226.417.319,50 per la parte corrente ed euro 254.921.755,10 per la parte capitale; per l’esercizio 2027, euro 317.685,97 per la parte corrente e euro 1.650.241,19 per la parte in conto capitale; per l’esercizio 2028, euro 166.425,11 per la parte corrente;

Dato atto del parere dell’Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 23 marzo 2026 con verbale nr. 6;

Ritenuto di procedere, in ragione di quanto sopra espresso ed in esecuzione dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

Dato atto che, con successivo proprio provvedimento, saranno apportate le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Viste:

-   la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;

-   la legge regionale del 29 dicembre 2025, n. 12 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028 (legge di stabilità regionale 2026)”;

-    la legge regionale del 29 dicembre 2025, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028”;

-    la propria deliberazione n. 2251 del 29 dicembre 2025 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028”;

Vista, inoltre, la legge regionale 26 novembre 2011, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

-    n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale, tra l’altro, è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente riferita in prima fase alle Direzioni generali e Agenzie;

-    n. 2225 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale Politiche Finanziarie ed Educazione, Scuola, Formazione e Università ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

-    n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, come rettificata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026, con la quale, tra l’altro:

- è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente riferita in seconda fase ai Settori di ogni Direzione generale e Agenzia;

- sono state approvate le declaratorie dei Settori nonché riapprovate le declaratorie delle Direzioni generali e Agenzie regionali;

-    n. 263 del 23 febbraio 2026 “XII Legislatura. Riassegnazione degli organici tra le direzioni generali e le agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;

-    n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Richiamate, inoltre, le determinazioni dirigenziali del Direttore generale Politiche finanziarie:

-    n. 2237 del 5 febbraio 2026 “Micro Assetti Organizzativi della Direzione generale Politiche finanziarie. Approvazione modifiche”;

-    n. 4259 del 27 febbraio 2026 “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Politiche finanziarie”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate, infine:

-   la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. anno 2022”, che si assume a riferimento;

-   la deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 recante “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile allegati;

Su proposta dell’Assessore a Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne;

A voti unanimi e palesi

delibera

di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed in particolare:

1)    ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

- euro 58.114.633,62 corrispondono a crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti da eliminare dalle scritture contabili, ed euro 15.882.757,77 corrispondono a crediti riprodotti per maggiore riscossione come dettagliati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- euro 562.189.508,59 corrispondono a crediti non esigibili al 31 dicembre 2025, destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui risultano esigibili, come dettagliati nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)    di definire l’ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2025 in euro 5.940.954.585,19, di cui:

- euro 2.937.429.974,61 quali residui attivi derivanti da esercizi pregressi;

- euro 3.003.524.610,58 a titolo di residui attivi derivanti dalla competenza 2025;

3)    ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

- euro 79.129.123,08 corrispondono a debiti insussistenti o prescritti da eliminare dalle scritture contabili e dettagliati nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- euro 1.035.944.791,82 corrispondono a obbligazioni non esigibili al 31 dicembre 2025, destinate ad essere reimputate agli esercizi in cui risultano esigibili, come dettagliate nell’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4)    di approvare, per l’importo complessivo di euro 11.035.576,35, l'elenco delle spese prenotate non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori per le quali costituire o conservare il fondo pluriennale vincolato nel rispetto dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato E);

5)    di approvare il prospetto delle contestuali reimputazioni di entrate e spese di cui all’allegato F che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

6)    di approvare altresì il prospetto delle reimputazioni, ammontanti ad euro 3.451.784,98, di impegni finanziati da debito autorizzato e non contratto per i quali non si costituisce il fondo pluriennale vincolato di cui all’allegato F-bis che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

7)    di variare, in relazione agli impegni da reimputare e alle spese prenotate non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori, ad esclusione degli impegni che trovano copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate e in nuovo debito autorizzato e non contratto, il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2025 per un importo complessivo di euro 481.339.074,60, 226.417.319,50 per la parte corrente ed euro 254.921.755,10 per la parte in conto capitale, come risulta dall’Allegato G, parte integrante e sostanziale del presente atto e, conseguentemente, aggiornare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2026 da iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione 2026-2028, nei seguenti importi:

- per l’esercizio 2026, 226.417.319,50 per la parte corrente ed euro 254.921.755,10 per la parte in conto capitale;

- per l’esercizio 2027, euro 317.685,97 per la parte corrente ed euro 1.650.241,19 per la parte in conto capitale;

- per l’esercizio 2028, euro 166.425,11 per la parte corrente;

8)    di definire l’ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2025 in euro 5.220.312.722,70, di cui:

- euro 2.707.605.082,35 quali residui passivi derivanti da esercizi pregressi;

- euro 2.512.707.640,35 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2025;

9)    di rinviare ad un proprio successivo atto le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

10)  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

11)  di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

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