n.125 del 04.05.2016 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale con prescrizioni Laboratorio di analisi e Poliambulatorio nuovo S. Orsola di Parma
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata denominata Laboratorio di Analisi e Poliambulatorio Nuovo S. Orsola, via Sidoli n. 9/A, Parma, l'accreditamento con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso, (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione;
- Diagnostica per immagini (solo ecografia);
- Punto prelievi;
- Laboratorio analisi (chimica-clinica; immunoematologia; microbiologia) reso a strutture accreditate come servizio complementare al processo assistenziale diagnostico (service);
2. di concedere l'accreditamento di cui al punto precedente, con le seguenti prescrizioni:
- inviare, entro gennaio 2017, un report che indichi i livelli quantitativi prestazionali raggiunti dal Laboratorio analisi nonché una valutazione degli indicatori di performance in Cardiologia;
3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito;
4. di dare atto che l’accreditamento del Laboratorio analisi di cui al punto 1. è riferito alla sola attività oggetto di contratto con struttura pubblica e/o privata accreditata per la fornitura di servizi di laboratorio analisi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato dalle stesse al paziente, secondo le modalità pattuite tra le parti;
5. l’accreditamento concesso decorre dalla data del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.