n.85 del 29.03.2023 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 6490 - Risoluzione in merito alle modalità di accertamento del tumore al seno al fine del riconoscimento di disabilità. A firma dei Consiglieri: Piccinini, Amico
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
“le donne e gli uomini che si trovano ad affrontare il difficile percorso della malattia, in particolar modo di quella legata a patologie oncologiche, necessitano di un aiuto che spesso va al di là della semplice, sebbene ovviamente fondamentale, terapia medica”: con queste parole si apre il documento “Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche” redatto dall’INPS, aggiornato a ottobre 2020, che intende costituire un vademecum sintetico per illustrare i principali strumenti di tutela, assistenziale, sociale ed economica, offerti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a beneficio dei malati oncologici;
l’accesso a queste misure è definito da un percorso nel quale l’accertamento dello stato di invalidità costituisce un passaggio fondamentale ed ineludibile regolato da normative e nazionali e, in Emilia-Romagna, dalla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, che dedica l’articolo 3 alle “Commissioni di accertamento”, composte anche da “un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl”.
Premesso, inoltre, che
il cancro al seno è uno fra i tumori più diffusi nella popolazione femminile costituendo circa il 30% delle neoplasie riscontrate nelle donne e, pur a fronte di una costante diminuzione della mortalità per carcinoma mammario è a quest’ultimo che si deve ancora la prima causa di morte per tumore nelle donne.
Sottolineato che
nel caso delle pazienti affette da tumore al seno gli interventi di valutazione in capo alle Commissioni dovrebbe tenere conto non solo del grado di diffusione e della localizzazione della neoplasia, ma anche degli effetti determinati dalle terapie necessarie, dalla debilitazione che ne può derivare e dall’interazione della malattia e delle cure con l’attività lavorativa svolta.
Dato atto che
la dodicesima edizione del rapporto “I Numeri del Cancro in Italia”, curato dall’Associazione Italiana di Oncologia Media (AIOM) e dall’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM) e presentato al Ministero della Salute il 19 dicembre 2022, conferma il carcinoma della mammella come il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia, a fronte di circa 55.700 nuove diagnosi nel 2022, portando a 834.200 le donne viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della mammella; è importante, in questo quadro, anche il dato relativo alla malattia metastatica che si presenta in questa forma già alla diagnosi nel 6-7% dei casi, anche se la maggior parte delle circa 37.000 donne che oggi vive in Italia con carcinoma mammario metastatico ha presentato una ripresa di malattia dopo un trattamento per una sua forma iniziale.
Richiamato che
l’INPS è chiamata, per obbligo normativo, a verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell’invalidità civile, qualora questo preveda la rivedibilità, nell’ipotesi che il quadro sanitario sia soggetto, nel tempo, a evoluzione;
la revisione è svolta dalle Commissioni INPS, con modalità proprie, oggetto recentemente di modifiche, precisate nel messaggio dell’Istituto n. 926 del 25 febbraio 2022, nelle quali non sono necessariamente presenti gli specialisti nella patologia prevalente oggetto della valutazione;
tale situazione può determinare o favorire letture imprecise dello stato di salute e degli esiti dell’eventuale evoluzione dei soggetti ai quali era stata riconosciuta, in sede di accertamento, la condizione di disabilità, con il rischio, conseguente, di sospendere impropriamente prestazioni o agevolazioni (quali quelle previste dalla legge n. 104 del 1992), anche nel caso di patologie gravi quali quelle oncologiche.
Ritenuto necessario
in ragione sia della diffusione della malattia sia dell’impatto che questa determina sulle pazienti, assicurare la massima attenzione alle donne affette da neoplasie al seno anche nella fase di accertamento dello stato di invalidità;
tenere conto del fatto che il tumore al seno nella forma metastatica è sì curabile, ma non consente al momento una possibile completa guarigione, rappresentando una malattia con la quale si può convivere, affrontando, comunque costanti controlli e terapie;
valutare questo aspetto anche in funzione delle revisioni che l’INPS svolge rispetto agli esiti delle valutazioni effettuati dalle Commissioni di accertamento della disabilità.
Impegna la Giunta regionale
a verificare se nel caso di pazienti affette da tumori al seno, le Commissioni per l’accertamento dello stato di disabilità di cui alla legge regionale n. 4 del 2008 - sia che riguardi il riconoscimento dello stato di invalidità civili sia che attenga alle condizioni di cui alla legge n. 104 del 1992 o della legge n. 68 del 1999 - siano sempre composte anche da un senologo oncologico, dipendente o convenzionato con l’Azienda USL, in qualità di medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione;
a operare presso le richiamate Commissioni affinché nel processo di valutazione si tenga conto non solo del grado di diffusione e della localizzazione della neoplasia, ma anche degli effetti determinati dalle terapie necessarie, dalla debilitazione che ne può derivare e dall’interazione della malattia e delle cure con l’attività lavorativa svolta, assicurandosi che per i tumori alla mammella con metastasi sia sempre riconosciuta la condizione di handicap grave;
a proporre al Governo, per la stesura dei decreti attuativi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (legge delega in materia di disabilità), che:
- riconoscano sempre, se richiesti, i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3, connessi alla condizione di "gravità, precisando tale esito nei verbali di accertamento, in tutti i casi in cui sia diagnosticato un tumore alla mammella con metastasi, per il quale già oggi le “Linee guida INPS per l'accertamento degli stati invalidanti” individuano (pagina 126) una percentuale di gravità del 100% per i carcinomi di tale fattispecie rientranti nel III e IV stadio;
- nel caso delle pazienti con tumore alla mammella in forma metastatica, evitino la revisione della condizione di disabilità accertata, posto che attualmente le richiamate Linee Guida INPS prevedono (pagina 122) che “per le neoplasie metastatizzate e comunque per i casi in progressione o in terapia palliativa, non andrà prevista alcuna revisione, salvo in caso di metastasi isolate suscettibili di trattamento chirurgico/medico e di metastasi multiple ma altamente responsive alla terapia (come ad es. per i tumori testicolari e della mammella)”;
a prevedere che le attività di revisione in capo all’INPS siano effettuate garantendo la presenza anche di medici specialisti nella patologia oggetto di valutazione, analogamente a quanto previsto nel caso degli accertamenti iniziali;
a promuovere l’adozione di iniziative analoghe, attraverso il confronto con le altre Regioni e Province Autonome e le relazioni interistituzionali fra Stato e Regioni.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 15 marzo 2023