n.175 del 13.06.2022 (Parte Seconda)

Divieto di somministrazione, nelle strutture ospitanti categorie a rischio, di prodotti alimentari contenenti uova crude ed insaccati freschi a base di carne suina ed avicola non sottoposti, prima del consumo, a trattamento di cottura

IL PRESIDENTE

Considerato:

- che gli alimenti contenenti uova crude possono essere individuati come veicolo responsabile di episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;

- che, oltre alle uova, le indagini epidemiologiche svolte in focolai di malattie trasmesse da alimenti individuano sempre più spesso come veicolo di tossinfezione alimentare da Salmonella insaccati freschi a base di carne suina e/o avicola pronti per il consumo;

- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a tali infezioni, potendone sviluppare le più gravi complicanze;

Richiamata la propria ordinanza n. 85 del 1/6/2021 con la quale si vieta nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e insaccati freschi a base di carne di suino e miste suino-pollame e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari relative sia alla somministrazione dei prodotti contenenti uova che agli insaccati freschi pronti per il consumo, al fine di evitare possibili rischi nelle collettività vulnerabili;

Considerato che la scadenza dell’ordinanza succitata era fissata per il 31/5/2022;

Ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la succitata ordinanza;

Dato atto della facoltà attribuita ai Sindaci, quali Autorità sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione e vendita per il consumo di prodotti alimentari a rischio - quali sono quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nonché insaccati freschi pronti per il consumo non adeguatamente cotti - per gli esercizi pubblici, nonché per le mense collettive che servono un’utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione estiva;

Visto l’art. 32, della L. n. 833/1978;

Dato atto dei pareri allegati;

ordina:

1. è confermato il divieto fino al 31/5/2023 nelle strutture che ospitano categorie a rischio (bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e insaccati freschi a base di carne di suino e miste suino-pollame e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, fatto salvo l'utilizzo di ovoprodotti ottenuti con trattamenti tecnici tali da garantirne l'assenza di salmonelle;

2. le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

3. di inviare il presente provvedimento alle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Locali, Prefetture, Comandi NAS della Regione Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di competenza, nonché alle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

4. il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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