n.85 del 29.03.2023 periodico (Parte Seconda)
Reg. UE 2021/2115 e REG. UE 2022/126 - Requisiti di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei programmi operativi per i nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare gli artt. 152 e seguenti relativi alla definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori e loro associazioni;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, ed in particolare gli articoli 50 e seguenti, ove è previsto che “gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni stabilite”;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e successive modifiche;
- il Decreto n. 480166 del 29 settembre 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi” ed in particolare l’Allegato II;
- la Circolare dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 529442 del 18 ottobre 2022 “DM 480166 del 29 settembre 2022 - Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” e relativo allegato;
Considerato che, secondo quanto previsto nella Parte C “Spese nei programmi operativi delle OP AOP”, punto 28 “Spese ammissibili” dell'Allegato I al suddetto Decreto n. 480166/2022:
- tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come “Elenco di tipi di spese non ammissibili di cui all’articolo 22, paragrafo 2” nell’allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, nonché quelle altrimenti escluse dal Piano Strategico Nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale;
- gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente l’utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l’origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio; pertanto, in sede di rendicontazione deve essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale;
- per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti nella Circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi;
- le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e Piano Strategico Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le determinazioni assunte;
Considerato, inoltre che:
- la SEZIONE 2 dell’Allegato II al D.M. 480166/2022 citato, al capitolo “VI. “Condizioni specifiche di ammissibilità riferiti agli investimenti di cui agli obiettivi previsti all’articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/2115” riporta, con riferimento a ciascun obiettivo settoriale di cui all’articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, l’elenco degli interventi e le condizioni specifiche di ammissibilità”;
- in particolare per l’Obiettivo “a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda” sono previste le seguenti “condizioni specifiche di ammissibilità”: nell’ambito dell’intervento “realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale”, le categorie di spesa rendicontabili riferibili a tutte le specie frutticole ricomprese nella parte IX dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché agli asparagi, alle fragole e ai carciofi, salvo eventuali casi di divieto stabiliti dalle autorità fitosanitarie sono:
a) espianto (se seguito da reimpianto di uguale superficie) e attività connesse;
b) impianto ed attività connesse;
c) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato sulla base della normativa nazionale;
Preso atto dell’attuale quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia di certificazione del materiale vivaistico di propagazione ed in particolare:
- del Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 24 luglio 2003 "Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto";
- della Legge Regionale 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" che detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare l’art. 7 della medesima, il quale dispone che il Consiglio regionale, con apposito regolamento, istituisce la certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico;
- del Regolamento Regionale 17 febbraio 2005, n. 2 relativo alla istituzione, ai sensi del predetto art. 7 della L.R. 3/2004, della certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitario delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico;
- del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 4 maggio 2006 recante "Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica";
- del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2006 recante “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Prunoidee;
- del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 20/11/2006 relativo alle “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Pomoidee”;
- del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 20 novembre 2006 recante “Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Olivo”;
- del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti” (per le parti ancora vigenti);
- del Decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2016 recante “Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali” il quale stabilisce le norme per la produzione e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto regolamentati dal D. Lgs. n. 124/2010, ai fini della loro commercializzazione (per le parti ancora vigenti);
- del Decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 relativo alle “Norme tecniche volontarie per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di nocciolo”;
- del Decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale – Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 30 maggio 2018 recante: “Norme tecniche volontarie per la produzione di materiale di moltiplicazione certificati di Fico”;
- del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
Considerato che, in base al suddetto quadro normativo, vi è una classificazione del materiale vivaistico di propagazione suddiviso in tre categorie, decrescenti per qualificazione genetico-fitosanitaria, e precisamente:
- Certificazione volontaria nazionale (Qualità Vivaistica Italia) che si aggiunge a quanto previsto dalla Certificazione UE;
- Certificazione volontaria UE (Certificato UE);
- CAC (Conformità Agricola Comunitaria), che è il primo livello di conformità, necessario per la commercializzazione;
Atteso che:
- la certificazione è un processo in grado di produrre materiale controllato da un punto di vista sanitario e genetico, nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione;
- l'attività di certificazione volontaria per le piante da frutto riveste una particolare importanza dal punto di vista dell'economia agricola ed in particolare per le attività nei settori del reperimento, conservazione, valutazione e selezione di materiale vivaistico di particolare pregio e del miglioramento delle tecnologie di controllo delle varie fasi del processo di produzione vivaistica;
Rilevata pertanto la necessità di favorire la diffusione di elevati standard qualitativi dei nuovi impianti ortofrutticoli e scongiurare l’introduzione di materiale che potrebbe essere veicolo di malattie, tutelando conseguentemente le relative produzioni;
Ritenuto opportuno quindi di ammettere a contributo, nell’ambito dei programmi operativi relativi all’Intervento Settoriale dei prodotti ortofrutticoli di cui ai sopracitati Reg. (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2022/126, le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli soltanto se realizzati utilizzando materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale, che garantisce requisiti qualitativi più elevati;
Ritenuto altresì di prevedere una deroga per l’impianto di nuove varietà che non hanno ancora conseguito la suddetta certificazione, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
a) solo per le drupacee e per le pomacee, in considerazione della veloce evoluzione della selezione delle varietà di specie frutticole, è ammesso l’uso di materiale di propagazione con certificazione volontaria UE (Certificato UE) o CAC (Conformità Agricola Comunitaria), purché inserite nell’apposito elenco approvato annualmente dal Responsabile dell’Area Settore Vegetale; dette varietà frutticole dovranno rispondere ad una delle specifiche condizioni di seguito indicate:
- aver avviato l’iter di certificazione volontaria nazionale da non più di 5 anni,
- essere iscritte al Registro nazionale delle varietà da non più di 5 anni come accessioni idonee alla certificazione volontaria nazionale;
I criteri e le modalità per l’inserimento delle varietà di drupacee e pomacee nell’elenco suddetto sono stabiliti nell’Allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
b) per le altre famiglie/specie frutticole, in caso di non disponibilità sul mercato di materiale con certificazione volontaria nazionale, è ammesso l’uso di materiale certificato UE o materiale CAC. In questo caso la non disponibilità deve essere documentata dall’OP/AOP che presenta il programma operativo, allegando al rendiconto le dichiarazioni di almeno tre vivaisti che attestino l’indisponibilità del materiale di propagazione con certificazione volontaria nazionale;
Dato atto che, conseguentemente, sono da ritenersi non ammissibili a contributo le spese sostenute per nuovi impianti frutticoli qualora essi siano realizzati con materiale di propagazione rispondente alle seguenti caratteristiche:
- materiale di propagazione CAC (ad esclusione delle deroghe previste ai punti precedenti);
- piante assemblate in azienda, anche se originate da piede e nesto certificati;
- materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda, qualsiasi sia lo stato fitosanitario dei materiali utilizzati;
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 132 del 28 gennaio 2019: “Reg. (UE) n. 1308/2013 - Regolamenti (UE) 2017/891 e 2017/892 - Requisiti di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei programmi operativi per i nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio della regione Emilia-Romagna”, relativa ai soli programmi operativi approvati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- la determinazione del Responsabile del Settore Organizzazione di mercato, qualità e promozione n. 24676 del 16 dicembre 2022 “Reg. (UE) n. 1308/2013, Regolamenti (UE) nn. 2017/891 e 2017/892. Approvazione, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 132/2019, degli elenchi annuali delle varietà di drupacee e pomacee utilizzabili, in deroga alla certificazione nazionale volontaria, per la realizzazione di nuovi impianti frutticoli nell'ambito dei programmi operativi di cui al Reg. UE 1308/2013 - annualità 2023” e relativi allegati;
Ritenuto opportuno, per uniformità di gestione e trattamento, che le varietà di pomacee e drupacee già individuate negli allegati alla suddetta determinazione n. 24676/2022, ammissibili in deroga per l’annualità 2023 dei programmi operativi approvati ai sensi del Reg (UE) n. 1308/2013, siano ammissibili in deroga anche per i programmi operativi delle OP e AOP, approvati ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 2022/126;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024” di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale a decorrere dal 1 aprile 2022;
- n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha ridefinito, con decorrenza 1 aprile 2022, l'assetto organizzativo delle Direzioni Generali e Agenzie secondo il disegno del nuovo modello introdotto con la suddetta deliberazione n. 324/2022;
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto altresì dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di stabilire che sono ammissibili a contributo, nell’ambito dei programmi operativi relativi all’Intervento Settoriale dei prodotti ortofrutticoli di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2022/126, le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli soltanto se realizzati utilizzando materiale di propagazione in possesso della certificazione volontaria nazionale;
2) di considerare ammissibili, in deroga a quanto previsto al punto 1), le spese rendicontate relative a nuovi impianti frutticoli che rispondono alle seguenti condizioni:
a) solo per le drupacee e per le pomacee, in considerazione della veloce evoluzione della selezione delle varietà di specie frutticole, è ammesso l’uso di materiale di propagazione con certificazione volontaria UE (Certificato UE) o CAC (Conformità Agricola Comunitaria), purché inserite nell’apposito elenco approvato annualmente dal Dirigente d’Area Settore Vegetale; dette varietà frutticole dovranno rispondere ad una delle specifiche condizioni di seguito indicate:
- aver avviato l’iter di certificazione volontaria nazionale da non più di 5 anni,
- essere iscritte al Registro nazionale delle varietà da non più di 5 anni come accessioni idonee alla certificazione volontaria nazionale;
b) per le altre famiglie/specie frutticole, in caso di non disponibilità sul mercato di materiale con certificazione volontaria nazionale è ammesso l’uso di materiale certificato UE o materiale CAC. In questo caso la non disponibilità deve essere documentata dall’OP/AOP che presenta il programma operativo, allegando al rendiconto le dichiarazioni di almeno tre vivaisti che attestino l’indisponibilità del materiale di propagazione con certificazione volontaria nazionale;
3) di approvare i criteri e le modalità per l’inserimento delle varietà di drupacee e pomacee nell’elenco di cui al precedente punto 2), lettera b), indicati nell’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di stabilire che, conseguentemente, non sono ammissibili a contributo, i nuovi impianti frutticoli realizzati con materiale di propagazione rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) materiale di propagazione CAC (ad esclusione delle deroghe previste ai punti precedenti);
b) piante assemblate in azienda, anche se originate da piede e nesto certificati;
c) materiale di propagazione impiegato per operazioni di sovrainnesto in azienda, qualsiasi sia lo stato fitosanitario dei materiali utilizzati;
5) di stabilire che i requisiti di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2) e le condizioni di non ammissibilità di cui al punto 4) si applichino a tutti i nuovi impianti ortofrutticoli, realizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna relativi ai programmi operativi presentati dalle OP o dalle AOP alla Regione Emilia-Romagna e da quest’ultima approvati ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2022/126, inclusi i programmi operativi relativi all’annualità 2023;
6) di stabilire in particolare che le varietà di pomacee e drupacee già individuate negli allegati alla determinazione del Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione n. 24676/2022, ammissibili in deroga per l’annualità 2023 dei programmi operativi approvati ai sensi del Reg (UE) n. 1308/2013, siano ammissibili in deroga anche per programmi operativi delle OP e AOP approvati ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 2022/126;
7) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché alle Organizzazioni di produttori e Associazioni di OP che presentano un programma operativo in Emilia-Romagna, alle associazioni e rappresentanze dei vivaisti;
8) di disporre, altresì, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9) di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura Caccia e Pesca.