n.287 del 30.09.2013 (Parte Seconda)

Influenza aviaria. Misure di contenimento sul territorio della regione Emilia-Romagna. Ulteriori aggiornamenti

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la Legge n.218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
  • i Dispositivi dirigenziali recante ulteriori misure di controllo e eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus della influenza aviaria, Ministero della salute DGSAF 0016208-P-21/8/2013, 0016230-P-22/8/2013 e 0016501-P-29/8/2013;
  • la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

Preso atto che il 29/9/2013 sono decaduti i vincoli quale zona di protezione stabiliti dalla Decisione della Commissione UE dell’11/9/2013 per i Comuni di Mordano, Bagnara di Romagna, parte del territorio dei Comuni di Imola, Massa Lombarda e Solarolo.

Ritenuto quindi necessario modificare la propria ordinanza n. 191 del 27/9/2013 per trasformare le suddette aree da zona di protezione a zona di sorveglianza, come previsto dalle normative vigenti.

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute 

ORDINA

1) Il mantenimento di una zona di sorveglianza corrispondente a: intero territorio dei comuni di Mordano (BO), Bagnara di Romagna (RA), Imola (BO), Massa Lombarda (RA), Solarolo (RA), Castelguelfo (BO), Medicina (BO), Conselice (RA), Sant’Agata sul Santerno (RA), Lugo (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Castelbolognese (RA).

2) L’adozione delle misure come di seguito specificate.

Misure da applicare nella zona di sorveglianza

1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;

2. i veterinari ufficiali della AUSL visitano quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;

3. viene attuata un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione;

4. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

5. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

6. In deroga ai punti 1 e 2 la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

a) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;

b) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

c) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

d) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

e) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

f) uova destinate alla distruzione;

1. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

2. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo le procedure di cui all’art 48 del D.lgs 25/1/2010, n. 9;

3. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

4. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

5. il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

6. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della AUSL, la rimozione o lo spargimento della pollina;

7. è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico; è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Altre disposizioni

Sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili nelle zone di sorveglianza individuate dal presente provvedimento e da quello del Ministero della salute del 27/9/2013.

Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228 del 18/8/2005, fermo restando quanto previsto dal piano nazionale di monitoraggio della influenza aviaria per quanto riguarda le regioni identificate a maggior rischio.

La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n.191 del 27/9/2013.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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