n.64 del 14.03.2013 (Parte Prima)

Approvazione del Regolamento della Consulta di Garanzia Statutaria

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) ed, in particolare, l’articolo 69 recante in rubrica “Consulta di garanzia statutaria”, che al comma 6 così recita: “la Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l’altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna”;

- la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria", e successive modifiche e integrazioni, che dispone in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, di tale Organo ed, in particolare l’articolo 7, recante in rubrica “Autonomia organizzativa e regolamentare”, che al comma 1 così dispone “La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare. La disciplina per l’esercizio delle sue funzioni è approvata con regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

Considerato che la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (legge finanziaria 2009), all’articolo 16 bis operava la seguente previsione "la Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, operi con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto.”

Preso atto:

- che sino alla scadenza dell’VIII legislatura di questa Regione la Consulta di garanzia statutaria ha assolto le sue funzioni nei termini previsti dal citato articolo 16 bis della l.r. n. 22 del 2008 e quindi con i soli componenti nominati dall’Assemblea legislativa, cioè tre componenti;

- che fra gli atti adottati dai Consultori che componevano l’Organo secondo la disposizione di cui all’articolo 16 bis della l.r. n. 22 del 2008, vi è anche la delibera n. 4 del 31/03/2011 “Modifica del Regolamento provvisorio per l’organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria”;

- che nella IX legislatura, la Consulta di garanzia statutaria si è insediata in data 18 luglio 2012 con convocazione del Presidente dell’Assemblea (prot. n. 26568 dell’11 luglio 2012) e che a seguito di questo insediamento si è superato il regime transitorio e la Consulta, da quella data, opera nel pieno delle funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi n. 23 del 2007 e n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica);

- che la Consulta già dalla seduta di insediamento ha rilevato la necessità di adeguare il contenuto del regolamento (delibera n. 4 del 31/03/2011) alla nuova composizione e alla pienezza delle funzioni ad essa attribuite;

- che, a tal fine, dopo un preliminare esame del regolamento, il Presidente della Consulta ha affidato la redazione di un testo aggiornato a due Consultori, (come si evince dal verbale n. 15 del 30 gennaio 2013);

All’unanimità dei voti

delibera

1) di approvare, a norma dell’articolo 7 della l.r. n. 23 del 2007, il regolamento della Consulta di Garanzia Statutaria (qui allegato per parte integrante e sostanziale);

2) di pubblicarlo nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di renderlo disponibile sul sito Internet della Consulta.

Regolamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria)

 

Indice

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Consulta e componenti

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Elezione del Presidente

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente

Art. 6 - Sostituzione dei componenti cessati dall’incarico prima della scadenza

CAPO II - FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Organizzazione e funzionamento della struttura di supporto

Art. 8 - Convocazione

Art 9 - Regime e validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 10 - Poteri istruttori

Art. 11 - Modalità di partecipazione alle sedute

Art. 12 - Pubblicazione delle deliberazioni

TITOLO II - DECISIONI DELLA CONSULTA

CAPO I - PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DEGLI ORGANI ELETTIVI

Art. 13 - Modalità di attuazione dell’articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Art. 14 - Presentazione della richiesta di provvedimenti di cui all’articolo 69, comma 1, lett. b) dello Statuto

CAPO III - PARERE DI CONFORMITÀ ALLO STATUTO

Art. 15 - Modalità di attuazione dell’articolo 69, comma 1, lett. c) dello Statuto

Art. 16 - Modalità di attuazione dell’articolo 69, comma 1, lett. d) dello Statuto

TITOLO III - ULTERIORI ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

Art. 17 - Rapporti con altri organi della Regione

Art. 18 - Svolgimento di compiti specifici e regime delle missioni

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 19 - Approvazione e revisione del regolamento

Art. 20 - Pubblicazione

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 69 della Legge Regionale 31 marzo 2005, n. 13 e successive modifiche (Statuto della Regione Emilia-Romagna) e dell’articolo 7 della Legge Regionale 4 dicembre 2007 n. 23 disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata “Consulta”.

Art. 2

Consulta e componenti

1. La Consulta è un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna costituito in conformità dell’articolo 69, comma 3 dello Statuto e gode di autonomia regolamentare e organizzativa.

2. I componenti della Consulta assumono la carica di consultori.

Art. 3

Sede

1. La Consulta ha sede in Bologna, presso i locali destinati ad ospitare gli organi di garanzia della Regione Emilia-Romagna, dove, di norma, si svolgono le sue riunioni.

Art. 4

Elezione del Presidente

1. La Consulta nella sua prima seduta, convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa, elegge il Presidente ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 23/07 e dell’articolo 69, comma 7 dello Statuto.

2. L’elezione del Presidente avviene con le modalità di cui all’articolo 33, comma 4 dello Statuto.

3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i consultori il componente della Consulta destinato a sostituirlo in caso di impedimento, il quale assume la carica di Vicepresidente.

Art. 5

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Consulta;

b) la presiede, dirige la discussione e assicura il regolare svolgimento dei lavori;

c) convoca le sedute e fissa l’ordine del giorno delle riunioni;

d) designa il relatore e, in caso di necessità, il redattore in sostituzione del relatore, sui diversi atti sottoposti all’esame e di competenza della Consulta;

e) sovrintende alle attività della Consulta;

f) è responsabile dei rapporti con gli altri organi regionali;

g) comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dalla Consulta;

h) cura la redazione della relazione annuale sull’attività della Consulta di cui all’articolo 17, comma 2;

i) esercita ogni altra facoltà, allo stesso spettante e adempie agli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23/07 o da altre leggi della Regione Emilia-Romagna.

2. Il Presidente può adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il buon funzionamento della Consulta, di cui deve dare puntualmente conto nella prima seduta utile della Consulta.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di assenza di entrambi, le relative funzioni sono svolte dal consultore più anziano di età.

4. Per questioni attinenti ai compiti istituzionali della Consulta, il Presidente può designare un consultore come proprio delegato.

Art. 6

Sostituzione dei componenti cessati dall’incarico prima della scadenza

1. Qualora, per qualunque motivo, un consultore cessi dal proprio incarico prima della scadenza, il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente dell’organo che lo ha eletto, affinché provveda alla elezione del nuovo consultore.

CAPO II

FUNZIONAMENTO

Art. 7

Organizzazione e funzionamento della struttura di supporto

1. La Consulta nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dei funzionari messi a disposizione dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, i quali compongono una apposita struttura di supporto, posta alle dipendenze funzionali della Consulta.

2. La struttura:

a) svolge le funzioni di segreteria;

b) cura il protocollo della Consulta;

c) assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori;

d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della Consulta;

e) svolge ogni attività istruttoria richiesta dalla Consulta;

f) su richiesta della Consulta, svolge ogni altra attività disciplinata dalla Legge Regionale n. 23/07.

3. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura di supporto.

4. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti, la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni.

5. Del funzionamento della struttura e dei risultati dalla stessa raggiunti è dato conto nella relazione annuale predisposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2. Tali risultanze sono comunicate anche alla Direzione generale dell’Assemblea legislativa.

6. Per l’esercizio dei compiti istituzionali, qualora non sia possibile provvedere con risorse interne alla struttura o all’Ente regionale, la Consulta può disporre l’affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni, nel rispetto dell’ammontare previsto in sede di definizione del fabbisogno con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

Art.8

Convocazione

1. La Consulta si riunisce:

a) su convocazione del Presidente;

b) su richiesta motivata di un consultore;

c) nelle altre ipotesi obbligatorie previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal presente regolamento.

2. Fermo restando le convocazioni di riunioni finalizzate all’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 69 dello Statuto e dall’articolo 2 della Legge Regionale n. 23/07, la Consulta viene convocata dal Presidente:

a) per la illustrazione della relazione annuale di cui all’articolo 17, comma 2;

b) per attività di approfondimento e ricerca su temi riguardanti i compiti e i settori di intervento della Consulta stessa;

c) per gestire l’ordinaria amministrazione e ogni altra questione relativa al funzionamento della Consulta stessa.

3. La Consulta si riunisce necessariamente ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell’Assemblea legislativa per definire, d’accordo con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, il fabbisogno finanziario e le risorse umane e strumentali a garanzia del regolare espletamento dei compiti istituzionali.

4. Le convocazioni contengono l’ordine del giorno e pervengono ai consultori almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di necessità ed urgenza, in presenza dei quali la convocazione può essere fatta almeno ventiquattrore prima con i mezzi più idonei.

5. La comunicazione della convocazione può avvenire mediante posta elettronica, fax, raccomandata o altro mezzo idoneo.

6. L’ordine del giorno è definito dal Presidente, anche se ciascun consultore ha diritto a far inserire gli argomenti che intende sottoporre alla Consulta. Argomenti ulteriori possono essere inseriti anche in corso di seduta, purché l’iscrizione venga deliberata unanimemente da tutti i presenti.

7. La documentazione riguardante i singoli punti costituenti l’ordine del giorno, salvo i casi di necessità ed urgenza di cui al comma 4, è trasmessa ai consultori almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta. Nel caso in cui la documentazione fosse particolarmente corposa, il Presidente può disporre che venga messa a disposizione dei consultori presso la sede della Consulta almeno tre giorni prima della seduta, dandone comunicazione nella convocazione o altrimenti messa a loro disposizione con qualsiasi strumento idoneo a consentirne la presa in visione.

Art. 9

Regime e validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, salvo che la legge non disponga diversamente o sia disposto diversamente dalla Consulta stessa.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno tre consultori.

3. Le deliberazioni adottate dalla Consulta escludono ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale dell’Assemblea legislativa.

4. Le delibere sono valide se approvate con le seguenti modalità:

a) all‘unanimità o a maggioranza, salvo il caso previsto dalla lett. b);

b) nel caso in cui uno dei cinque consultori, diverso dal Presidente, si astenga e ci sia parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. In tutti gli altri casi la delibera è respinta.

5. La decisione della Consulta può essere contestuale alla motivazione ed è comunicata agli interessati e agli organi regionali. Qualora la motivazione non sia contestuale alla decisione, la delibera deve essere depositata, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, entro i successivi quindici giorni.

6. Di ogni seduta è redatto un verbale nel quale sono riportati i presenti, l’ordine del giorno, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e, per ogni questione trattata, il resoconto sommario della discussione.

7. Il verbale è redatto dal segretario della Consulta, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, e sottoscrive unitamente al Presidente.

8. Il verbale è approvato dalla Consulta nella prima seduta utile successiva.

9. Il verbale di ogni seduta è, altresì, portato a conoscenza del Presidente dell’Assemblea legislativa e dell’Ufficio di Presidenza.

10. Ogni consultore ha facoltà di iscrivere e mettere a verbale la sua opinione dissenziente per quanto riguarda la deliberazione o anche concorrente.

11. Le decisioni adottate sulla base dei poteri attribuiti alla Consulta dall’articolo 69 dello Statuto e dalla Legge Regionale. n. 23/07 sono sottoscritte dal Presidente e dal relatore o dal redattore, se diverso dal relatore.

Art. 10

Poteri istruttori

1. La Consulta nello svolgimento delle sue funzioni può acquisire memorie e qualsiasi altro documento o atto utile per i lavori della Consulta stessa.

2. La Consulta, per assicurare la completezza dell’istruttoria, può chiedere l’audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni anche per il tramite di loro delegati, nonché di ogni altro soggetto dalla Consulta ritenuto utile per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla Legge Regionale n. 23/07 e dalle altre leggi regionali.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento dell’Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari di inchiesta.

4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 - Commissioni assembleari d’inchiesta - del Regolamento dell’Assemblea legislativa.

Art. 11

Modalità di partecipazione alle sedute

1. Gli invitati e coloro che hanno diritto di partecipare ai sensi delle leggi vigenti intervengono nell’ordine e secondo le modalità stabilite dal Presidente.

2. In caso di seduta pubblica, il pubblico assiste rimanendo in silenzio.

3. Qualora qualcuno del pubblico disturbi il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta per il tempo necessario a riportare l’ordine o, secondo opportunità, dichiarare tolta la seduta.

4. Il comma 3 del presente articolo si applica, salvo quanto disposto nel comma 1, anche agli invitati e a coloro che hanno diritto di partecipare.

5. Il segretario della Consulta identifica i soggetti di cui al comma 1, prima dell’inizio della seduta.

Art. 12

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le delibere adottate dalla Consulta esercitando le competenze di cui all’articolo 2 della Legge Regionale n. 23/07 sono depositate presso la segreteria della Consulta e consultabili da chiunque, nonché pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nel sito della Consulta.

2. È facoltà della Consulta rendere pubbliche le altre deliberazioni.

TITOLO II

DECISIONI DELLA CONSULTA

CAPO I

PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DEGLI ORGANI ELETTIVI

Art. 13

Modalità di attuazione dell’articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto

1. Nei casi previsti dell’articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto, il Presidente della Consulta, dopo aver concordato con il Presidente della Giunta e con il Presidente dell’Assemblea la data della loro audizione, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della Legge Regionale 23/07, convoca, nella stessa data la seduta della Consulta.

2. La Consulta, nella riunione di cui al comma 1, individua le modalità per rendere gli eventuali pareri richiesti ai sensi dei commi successivi per l’attività di supporto alla Giunta regionale per l’individuazione degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti improrogabili.

3. La Giunta, nei casi di cui all’articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto, può richiedere alla Consulta un parere sugli atti di ordinaria amministrazione e sugli atti improrogabili. La Consulta nomina uno o più relatori per la formulazione del parere richiesto.

4. La Consulta convoca la seduta per la discussione del parere richiesto ai sensi del comma precedente. Udita l’esposizione del relatore, la Consulta esprime il proprio parere, secondo la disciplina di cui all’articolo 9. La stesura del parere è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente a un diverso consultore. Il parere è redatto dando atto del voto espresso.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Art. 14

Presentazione della richiesta di provvedimenti di cui all’articolo 69, comma 1,

lett. b) dello Statuto

1. La Consulta, al fine di valutare l’ammissibilità delle richieste presentate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 69, comma 1, lett. b) dello Statuto e dalle leggi regionali in materia di iniziativa popolare e referendum, si riunisce dopo la verifica di regolarità delle firme effettuata dagli uffici dell’Assemblea legislativa regionale ai sensi della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 e successive modifiche, in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica.

2. Per ogni provvedimento richiesto alla Consulta viene designato tra i consultori un relatore, il quale riferisce alla Consulta sull’argomento e propone il testo della di deliberazione. La stesura del parere è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad un diverso consultore.

3. La Consulta, con provvedimento motivato, dichiara inammissibile la richiesta in caso di mancanza dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali in materia.

CAPO III

PARERI DI CONFORMITÀ ALLO STATUTO

Art.15

Modalità di attuazione dell’articolo 69, comma 1, lett. c) dello Statuto

1. La struttura di supporto della Consulta prevista dall’ articolo 7 riceve la richiesta di parere sulla conformità allo Statuto, ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale n. 23/07, di una deliberazione legislativa o di un regolamento e procede alla relativa protocollazione.

2. Il ricevimento della richiesta è immediatamente comunicato al Presidente della Consulta, il quale convoca contestualmente la seduta. La Consulta designa tra i consultori un relatore in tempo utile per l’espressione del parere e la successiva trasmissione dello stesso entro quindici giorni dalla richiesta protocollata.

3. Udita l’esposizione del relatore, la Consulta valuta preliminarmente la non manifesta infondatezza della questione proposta ed esprime il proprio parere, con le modalità di cui all’articolo 9.

4. La stesura è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente a un diverso consultore.

5. Il segretario provvede a trasmettere il parere al Presidente dell’Assemblea legislativa e ne cura la pubblicazione ai sensi dell’articolo 12.

Art. 16

Modalità di attuazione dell’articolo 69, comma1, lett. d) dello Statuto

1. La struttura di supporto di cui all’articolo 7 riceve la richiesta di parere sui conflitti di competenza e procede alla protocollazione.

2. Il ricevimento della richiesta è immediatamente comunicato al Presidente della Consulta, il quale convoca contestualmente la seduta in tempo utile per l’espressione del parere nei termini di cui all’articolo 12 della Legge Regionale n. 23/07. La Consulta designa tra i consultori un relatore.

3. Udita l’esposizione del relatore, la Consulta esprime il proprio parere, con le modalità di cui all’articolo 9.

4. La stesura del parere è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente a un diverso consultore.

5. Il parere viene trasmesso dal Presidente, tramite il segretario, alle parti interessate.

6. Il segretario cura la pubblicazione del parere ai sensi dell’articolo 12.

TITOLO III

ULTERIORI ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

Art. 17

Rapporti con altri organi della Regione

1. La Consulta può invitare il Presidente dell’Assemblea legislativa o il Presidente della Giunta a partecipare alle proprie riunioni per ascoltarli su questioni attinenti all’esercizio delle funzioni della Consulta stessa.

2. La Consulta, entro il 20 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, alla quale deve essere allegato anche il programma delle attività e la richiesta di stanziamento delle risorse per l’anno successivo.

Art. 18

Svolgimento di compiti specifici e regime delle missioni

1. Per l’esercizio di funzioni proprie, la Consulta può delegare lo svolgimento di compiti preparatori ed istruttori a singoli consultori, i quali sono tenuti ad eseguire l’incarico assegnato secondo le indicazioni fornite dalla Consulta e a riferirne alla stessa.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 spetta ai consultori incaricati un gettone secondo quanto prescritto dall’articolo 6 della Legge Regionale n. 23/07. Al momento dell’attribuzione dell’incarico la Consulta, d’accordo con il consultore incaricato, definisce il numero di gettoni necessari all’espletamento dell’incarico stesso.

3. I consultori possono recarsi in missione in Italia o all’estero. Ogni missione è preventivamente autorizzata dalla Consulta, che decide sulla base dell’attinenza della missione al ruolo istituzionale e ai compiti della Consulta stessa e della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio. In questi casi, ai consultori spetta il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

4. Spese di rappresentanza nell’interesse della Consulta possono essere sostenute solo se autorizzate dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.

5. Semestralmente la Consulta comunica all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea il puntuale rendiconto delle missioni autorizzate, degli incarichi affidati e delle spese di rappresentanza sostenute.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 19

Approvazione e revisione del regolamento

1. Il regolamento della Consulta è approvato a maggioranza dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale n. 23/07.

2. Ciascun consultore può proporre modifiche e integrazioni al regolamento della Consulta.

3. Ogni proposta di modifica o integrazione è posta all’ordine del giorno nella prima seduta della Consulta successiva alla presentazione.

Art. 20

Pubblicazione

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet della Consulta.

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