SUPPLEMENTO SPECIALE N.263 DEL 04.04.2019

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire a promuovere l’innovazione e il progresso scientifico e tecnologico nell’ambito delle attività agricole, secondo le previsioni dell’art.5 lett. e) dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire alla Fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura, storica istituzione insediata a Bologna dal 1802, avente tra le proprie finalità la promozione di studi e ricerche scientifiche connesse alla promozione delle scienze agrarie e la divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo.

Art. 2

Condizioni di adesione

1. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

Art. 3

Quota di adesione

1. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore secondo le previsioni dello statuto della fondazione stessa e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a cinquantamila euro nell’anno 2019.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’art. 3 della presente legge la Regione fa fronte, per l’esercizio 2019, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale n. 8 del 1994, nell'ambito della Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 – Caccia e pesca. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

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