n. 198 del 12.07.2017 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, per la realizzazione di insediamento di farmacia in edificio esistente già ad uso artigianale, in comune di Novellara Via della Costituzione n. 8 (fg. 43 mapp. n. 219), lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla
IL RESPONSABILE(omissis) determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di insediamento di farmacia in edificio esistente già ad uso artigianale, previsto in Comune di Novellara via della Costituzione n.8 (fg. 43 mapp. n. 219), presentato da Panisi Anna Maria, ai sensi dell'art. 60 del d.p.r. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata prot. n. PG 0296380 e n. PG 0296419 del 19/4/2017, PG. 0353245 del 12/5/2017 e PG. 0465983 del 23/6/2017, depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporto Ferroviario della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:
- Relazione Tecnica;
- Relazione Tecnica Integrativa;
- Relazione Fotografica;
- Estratto di Mappa;
- Estratto di PSC;
- TAV 1 INT Rilevo planimetrico;
- Tav 2 Planimetria;
- TAV 2 INT Piante, Prospetti e Sezione;
- TAV 3 Piante, Prospetti e Sezione;
3. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
4. di stabilire inoltre quanto segue;
- l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla l.r. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:
“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;
5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.