n.295 del 05.10.2016 periodico (Parte Seconda)
Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2016-2018 - Articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015. (Proposta del Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere Molinari)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la proposta di deliberazione del Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere Gian Luigi Molinari ““Piano triennale 2016-2018 degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo” ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5”;
Preso atto:
- del favorevole parere della Commissione assembleare per la parità e per i diritti delle persone, espresso, in sede referente, nella seduta del 20 luglio 2016, giusta nota prot. AL/2016/35881 del 20 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 5/2015;
- ed, inoltre, dell’emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione assembleare;
Visti:
- l’articolo 2, comma 1, lettera g), dello Statuto, secondo cui la Regione, nell’esercizio della propria azione istituzionale, persegue l’obiettivo del “riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono;”;
- la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 recante “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)” ed in particolare:
- l’articolo 17, comma 1, ai sensi del quale “L’Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta, acquisito in merito il parere della Giunta, nonché previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, il piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero. Con le stesse modalità, l'Assemblea legislativa quantifica e assicura le risorse necessarie all'espletamento del piano triennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Tali risorse sono a carico del bilancio della Regione.”;
- l’articolo 17, comma 2, ai sensi del quale “Il piano triennale individua: a) i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza; b) la misura, nell’ambito delle risorse annualmente previste dal bilancio regionale, i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e); c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le conferenze d’area previste all’articolo 9; d) le risorse da destinare a convegni, seminari e conferenze sia in Italia che all'estero. I parametri scelti dovranno tenere conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali.”;
- l’articolo 6, comma 2, lettera c), secondo cui il Comitato esecutivo della Consulta “esprime il parere in ordine all’elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 17, in particolare per quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera b);”;
- l’articolo 4, comma 3, secondo cui “La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti l'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'articolo 19.”;
- l’articolo 19, recante la norma finanziaria, ai sensi del quale “Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa a seguito del trasferimento allo stesso delle risorse stanziate e disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 di cui alle unità previsionali di base 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - e 1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali Capitolo U50020, per la parte destinata all'attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. Per gli anni successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dall'articolo 67, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 17.”;
- l’articolo 20, che contiene la clausola valutativa, secondo cui “Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 17, il Presidente della Consulta presenta alla commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti: a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13 e 14, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti; b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti; c) funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse evidenziando le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.”;
Richiamato il “Protocollo d’intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale in ordine al trasferimento in capo all’Assemblea legislativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. 27 maggio 2015, n. 5”, sottoscritto in data 12 novembre 2015 (delibera dell’Ufficio di Presidenza 27 ottobre 2015, n. 86 e delibera di Giunta 29 ottobre 2015, n. 1631);
Acquisiti:
- il parere favorevole del Comitato esecutivo della Consulta, reso in data 15 giugno 2016 (prot. NP/2016/1427 del 15/6/2016) ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), della L.R. 5/2015 (qui allegato);
- il parere favorevole della Giunta regionale, espresso con delibera n. 1083 dell’11 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 5/2015 (qui allegato);
- il parere di regolarità amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini (prot. NP/2016/1625 dell’08/7/2016, qui allegato);
- il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Funzionamento e Gestione (prot. NP/2016/1631 dell’11 luglio 2016, qui allegato);
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;
delibera:
- di approvare il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2016 - 2018, di cui all’Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.