n.205 del 07.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Definizione delle modalità di assegnazione di concessioni di aree pubbliche agli operatori rimasti esclusi dai procedimenti di selezione svolti ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, ovvero che, in esito ai procedimenti stessi non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione, in attuazione dell'articolo 181, comma 4-ter, del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, in relazione alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, sull’applicabilità della citata intesa del 2012 anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici svolte su aree pubbliche;

- il parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 282683 del 7 settembre 2016, in relazione all’applicabilità dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010 e dell’intesa del 2012 anche ai produttori agricoli operanti sulle aree pubbliche con posteggio dato in concessione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare:

- l’articolo 181, comma 4-bis, secondo il quale le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni, “con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea”;

- l’articolo 181, comma 4-ter, che stabilisce che “Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”;

Viste le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e, in particolare:

- il punto 2, che stabilisce che “Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020”;

- il punto 9, il quale precisa che “Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l’art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per “operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione” devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, oppure l’hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse

Richiamata la propria deliberazione n. 1835 del 7 dicembre 2020, di definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020 e delle citate linee guida ministeriali, in particolare, il punto 3 del dispositivo, con il quale l’amministrazione regionale ha stabilito “che verrà altresì data attuazione all’articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, con proprio successivo specifico atto”;

Ritenuto, pertanto, necessario definire le modalità di attuazione del citato articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020 affinché ne sia garantita omogenea applicazione sul territorio regionale quando i comuni si avvalgano della facoltà loro riconosciuta di darvi esecuzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Richiamate:

- la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”;

- la propria deliberazione n. 1368 del 26 luglio 1999 “Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12” e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

Visti, inoltre:

- il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 199, n. 108”;

- la legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro per l'artigianato”;

- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport;

Sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI Emilia-Romagna;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Vista la determinazione del Direttore della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 2373 del 21 febbraio 2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio "Turismo, commercio e sport";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 111 del 28 gennaio 2021, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di dare attuazione, per quanto di competenza, all’articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, disponendo la possibilità, per i comuni, di assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione svolti ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione;

2. di stabilire, ai fini dell’omogenea applicazione della disposizione di cui al punto 1, qualora i comuni si avvalgano della facoltà di darvi esecuzione, le seguenti modalità di assegnazione delle concessioni di aree pubbliche:

2.1. i destinatari della misura di cui al citato articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020, sono gli operatori (soggetti titolari dell'azienda alla data del 31 dicembre 2020, sia che la conducessero direttamente sia che l'avessero conferita in gestione temporanea) rimasti esclusi dalle procedure selettive svolte ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 per la riassegnazione di aree pubbliche già oggetto di concessione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli mediante l’uso di posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati disciplinati nell’ambito del commercio su aree pubbliche, ovvero che in esito alle stesse non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione. Come precisato al punto 9 delle linee guida approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 25 novembre 2020, le cause di esclusione dalle procedure per cui è possibile ottenere l’assegnazione di una concessione alternativa sono: mancata presentazione della domanda di partecipazione, oppure presentazione tardiva della stessa o con modalità non ammesse;

2.2. le modalità di assegnazione delle concessioni di aree pubbliche ai soggetti di cui al punto precedente sono stabilite dai comuni. A fronte di una pluralità di soggetti in possesso dei requisiti per potere richiedere l’assegnazione di concessioni di aree pubbliche ai sensi dell’articolo 181, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, i comuni assegnano le stesse, per una durata limitata, in ogni caso non superiore a dodici anni, tenuto conto del contesto in cui sono inserite (quali posizione geografica e relative caratteristiche tecniche, storico-culturali e socio-economiche, regolamentazione esistente circa periodicità e frequenza di svolgimento dell’attività) e secondo i sotto elencati elementi di priorità, nel seguente ordine progressivo:

2.2.1. utilizzo diretto della concessione di cui, a suo tempo, non si è conseguita la riassegnazione;

2.2.2. la concessione di cui non si è conseguita la riassegnazione costituiva l’unica fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

2.2.3. anzianità d’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle imprese quale impresa attiva, anche in modo non continuativo, per la tipologia di attività per cui viene rilasciata la concessione;

2.2.4. per aree libere già destinate allo svolgimento dell’attività per cui viene rilasciata la concessione (compresi i posteggi di nuova istituzione nell’ambito di mercati e fiere già esistenti):

a) eventuale anzianità acquisita nell’area pubblica in assegnazione;

b) nel caso di aree ubicate nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: assunzione dell’impegno da parte del soggetto a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

2.2.5. per aree di nuova istituzione (in coerenza con il tipo di attività per cui viene rilasciata la concessione):

a) offerta di prodotti di qualità come prodotti biologici, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un’ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni, nel caso di attività con esse compatibili, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l’offerta di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’età della clientela, vendita informatizzata o on-line;

c) compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;

2.2.6. Il comune può individuare altri elementi di priorità da utilizzare, in caso di parità, dopo quelli sopra indicati.

2.3. Nel caso di concessioni di posteggio per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC, come previsto dalla legge regionale n. 1/2011. Il nuovo titolo è in ogni caso rilasciato anche ai soggetti che abbiano ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

2.4. Nel caso di concessioni di posteggio per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 12/1999, un medesimo soggetto giuridico non può in ogni caso essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

3. di pubblicare, integralmente, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

4. di disporre, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provveda ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina