n. 8 del 19.01.2011 periodico (Parte Seconda)
Modifica allo Statuto comunale
Si rende noto che ai sensi dell’art. 54 dello Statuto del Comune di Tredozio, con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 29/11/2010 si è introdotta una modifica allo Statuto inserendo al Titolo IV Servizi Pubblici Locali – Capo II – Norme Comuni dopo l’art. 36, il seguente:
“Art. 36 bis
(Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica)
Il Comune di Tredozio dichiara di:
a) riconoscere il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;
b) confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
c) riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale che deve essere esercitato senza scopo di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.”