n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda
RISOLUZIONE - Oggetto n. 3850 - Risoluzione per impegnare la Giunta a richiamare i Comuni, che non abbiano ancora provveduto, a recepire la normativa edilizia riguardante l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, ad informare il Consiglio regionale sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal relativo Piano Nazionale infrastrutturale (PNire), dando inoltre corso alla attuazione di un monitoraggio sui veicoli elettrici e sui relativi impianti di ricarica. A firma del Consigliere: Foti (Prot. DOC/2017/0000055 dell’8 febbraio 2017)
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
l’art. 27 della L.R. 30 luglio del 2013 n. 15 recante “Semplificazione della disciplina edilizia” prevede che il Sindaco possa riesaminare i titoli abilitativi e, in presenza delle condizioni previste dalla legge, annullarli o modificarli;
l'articolo 17-quinquies "Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica" della legge 7 agosto 2012, n. 134, Titolo I - misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti - modifica il comma 1 dell'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
detta ultima norma, così come modificata dalla legge n. 134/2012, così recita:
"1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dallo medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso;
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39 (comma introdotto dall’art. 17- quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012);
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.".
il citato articolo 39 «"Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"» sui poteri sostitutivi della Regione, specifica che gli strumenti urbanistici odei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione e che in pendenza delle procedure di annullamento la Regione può ordinare la sospensione dei lavori. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato;
secondo il PNire (Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) la misura in oggetto viene quantificata;
la legge n. 134/2012 fissa una tempistica ben precisa entro la quale tutti i Comuni dovevano adempiere alle prescrizioni di legge e prevedere nel Regolamento edilizio comunale l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, pena il potere sostitutivo da parte della Regione;
ad ora non esiste una piena conoscenza della situazione in Emilia-Romagna, di quanti comuni abbiano provveduto all'adeguamento previsto dalla summenzionata legge e quante installazioni siano state effettivamente attuate; considerato che, come dimostrano le esperienze di altri Paesi, in particolare Norvegia e Francia, per ottenere un’ampia diffusione di auto elettriche occorre comunque una forte politica di incentivi economici al loro acquisto anche per la mobilità privata; in Italia, invece, gli incentivi previsti dallo Stato per l’acquisto di queste autovetture si sono via via ridotti negli anni, rimanendo ora i soli incentivi fiscali, con il risultato che nel 2016 gli acquisti delle stesse si sono addirittura ridotti: 1484 nel 2015, 1403 nel 2016.
Impegna la Giunta regionale
- ad effettuare un richiamo, indicando una data entro la quale adempiere, a tutti i Comuni che non abbiano recepito la normativa;
- ad informare il Consiglio regionale del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNire;
- se non ancora programmato, ad attuare un monitoraggio regionale sui veicoli elettrici ed un censimento delle installazioni di infrastrutture elettriche, che ne verifichi anche il funzionamento, per la ricarica dei veicoli e a rappresentare i risultati alla competente Commissione assembleare.
- ad attivarsi perché lo Stato ripristini la politica degli incentivi agli acquisti di auto elettriche ad emissioni zero potenziandola rispetto al passato e a studiare anche iniziative perché sia la stessa Regione Emilia-Romagna a sostenere direttamente tramite gli strumenti normativi ed economici a sua disposizione una forte politica di incentivi per questo tipo di autovetture.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 7 febbraio 2017