n.272 del 22.08.2018 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 238/2016, art. 31. Delibera di Giunta regionale n. 1344/2011. Approvazione aggiornamento dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna" - Anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche;

- il Reg. (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ed in particolare l'art. 35 che in merito al riconoscimento delle menzioni tradizionali stabilisce tra l'altro, al punto a) del comma 2, che per uso tradizionale deve intendersi una durata di almeno 5 anni nel caso di menzioni espresse nella lingua ufficiale dello Stato membro;

Atteso che con Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” è stata rivista ed aggiornata la normativa nazionale del settore, con abrogazione, tra l’altro, della Legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Preso atto:

- che l’art. 31, comma 10, della suddetta Legge n. 238/2016 prevede che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, possa essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione;

- che l’art. 90 della suddetta Legge n. 238/2016 prevede:

- al comma 1, che i Decreti Ministeriali attuativi della legge sono adottati entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti Regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- al comma 3, che fino all’emanazione dei predetti decreti attuativi della legge stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei Decreti Ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell’Unione Europea per le materie disciplinate dalla legge stessa e dalla normativa dell’Unione Europea che non siano con queste in contrasto;

Richiamato il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del citato Decreto Legislativo n. 61/2010, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, pubblicato sulla GU n. 16 del 21 gennaio 2011;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 19 settembre 2011, n. 1344 avente ad oggetto “D.Lgs. 61/2010, Art. 6 - Approvazione disposizioni per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni “vigna”, recante i criteri, le modalità ed i termini per la redazione dell’Elenco regionale delle menzioni “vigna”;

Preso atto che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1344/2011 sopra citata, ha stabilito tra l’altro, che:

- il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvede ad approvare con proprio atto l’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, nonché i successivi aggiornamenti, sulla base delle disposizioni approvate e tenendo conto delle richieste motivate e documentate presentate dai produttori interessati;

- l’eventuale aggiornamento dell’Elenco regionale delle menzioni “vigna” è approvato entro il 31 luglio di ogni anno;

- le relative domande devono pervenire entro il 30 giugno;

Atteso che con delibera di giunta regionale n. 622/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali è stato soppresso e a far data 1/5/2016 le funzioni in materia di OCM vino sono state poste in capo al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Sviluppo produzioni vegetali n. 12322 del 10/10/2011 con la quale è stato approvato l’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, aggiornato, da ultimo, con propria determinazione n. 12549 del 31 luglio 2017;

Preso atto che, entro il termine del 30 giugno 2018, sono pervenute a questo Servizio le seguenti richieste di inserimento delle menzioni nell’Elenco regionale delle menzioni “vigna”:

- Azienda Agricola Ganaghello di Losi (domanda PG/2018/474894 del 2/7/2018) per il toponimo Vigna Campo dei Soldati;

- Società Agricola Paltrinieri Gianfranco S.s. (domanda PG/2018/475592 del 2/7/2018) per il toponimo Vigna Il Cristo;

- tramite Consorzio Vini di Romagna:

  • (nota PG/2018/471594 del 29/6/2018) per conto delle aziende Società Agricola Drei Donà S.S. e Ca' Di Sopra Società Agricola per i toponimi Vigna Montale e Vigna Cà del Rosso;
  • (domanda PG/2018/471937 del 29/6/2018) per conto dell’azienda Tenuta Casali di Casali Valerio e C. Società Agricola S.s. per i toponimi Vigna Baruccia e Montepaderno e per i nomi tradizionali Vigna Damianus e Vigna Palazzina;
  • (domanda PG/2018/471614 del 29/6/2018) per conto di Azienda Agricola Rontana S.s. per il nome tradizionale Vigna Col Mora;

Considerato che le suddette domande di inserimento nell’Elenco regionale delle menzioni “vigna” sono state oggetto di istruttoria da parte dei funzionari incaricati di questo Servizio, sintetizzata nel verbale del 31/7/2018, prot. NP/2018/18073, dal quale si evince che:

- le domande di Tenuta Casali di Casali Valerio e C. società Agricola S.s. per la Vigna Monte Paderno, della Società Agricola Paltrinieri Gianfranco S.s. per parte della Vigna il Cristo, nonché la domanda dell’Azienda Agricola Rontana S.s. per la Vigna Col Mora, anche a seguito di richiesta di integrazione, per alcune delle tipologie di vino richieste ed alcune delle particelle catastali indicate, sono risultate incomplete;

- per quanto riguarda la documentazione relativa alla menzione “Pruno”, trasmessa dal Consorzio Vini di Romagna, anche a seguito di nostra richiesta di chiarimenti, non è risultata accompagnata dalla domanda dell’azienda di iscrizione della vigna all’elenco regionale e pertanto non ha avuto seguito;

- le restanti domande, anche a seguito delle integrazioni pervenute, sono complete e regolari;

Ritenuto quindi:

- di accogliere le istanze di iscrizione all’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, pervenute entro il 30 giugno 2018, come riportate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di non accogliere, per le motivazioni contenute nel verbale sopra citato, le richieste di iscrizione all’elenco regionale delle menzioni vigna presentate da:

- Tenuta Casali di Casali Valerio e C. società Agricola S.s. per l’iscrizione della Vigna Monte Paderno limitatamente alla DOC Colli Romagna Centrale Sangiovese e Colli Romagna Centrale Sangiovese riserva;

- Società Agricola Paltrinieri Gianfranco S.s. per l’iscrizione alla Vigna Il Cristo limitatamente alle indicazioni geografiche “Emilia o dell’Emilia Lambrusco IGP”, “Emilia o dell’Emilia Trebbiano IGP” e “Emilia o dell’Emilia Bianco IGP”, nonché alle particelle n. 28 e 36 del foglio n. 22 del comune di Bomporto;

- Azienda Agricola Rontana S.s. per l’iscrizione alla Vigna Col Mora limitatamente alle denominazioni: “Romagna Sangiovese”, “Romagna Sangiovese Superiore”, “Romagna Sangiovese Riserva”, “Romagna Sangiovese Superiore Riserva;

Dato atto che a seguito di quanto disposto con il presente atto l’Elenco regionale delle menzioni “Vigna” risulta aggiornato come riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamenti 2018-2020”, contenente, tra l’altro, la Direttiva inerente indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 concernente, tra l’altro, l’approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti;

Viste infine:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria determinazione n. 20191 del 13/12/2017 recante “Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate:

1) di accogliere le richieste di iscrizione all’Elenco regionale delle menzioni “vigna” presentate, entro il 30 giugno 2018, dalle aziende e per le menzioni indicate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di non accogliere le richieste di iscrizione all’Elenco della menzione vigna presentate da:

- Tenuta Casali di Casali Valerio e C. società Agricola s.s. per l’iscrizione della Vigna Monte Paderno limitatamente alla DOC Colli Romagna Centrale Sangiovese e Colli Romagna Centrale Sangiovese riserva;

- Società Agricola Paltrinieri Gianfranco S.s. per l’iscrizione alla Vigna Il Cristo limitatamente alle indicazioni geografiche “Emilia o dell’Emilia Lambrusco IGP”, “Emilia o dell’Emilia Trebbiano IGP” e “Emilia o dell’Emilia Bianco IGP”, nonché alle particelle n. 28 e 36 del foglio n. 22 del comune di Bomporto;

- Azienda Agricola Rontana S.s. per l’iscrizione alla Vigna Col Mora limitatamente alle denominazioni: “Romagna Sangiovese”, “Romagna Sangiovese Superiore”, “Romagna Sangiovese Riserva”, “Romagna Sangiovese Superiore Riserva;

3) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate all’Elenco in relazione al precedente punto 1), l’Elenco regionale delle menzioni “vigna” risulta aggiornato così come indicato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) di trasmettere il presente atto agli interessati tramite posta elettronica certificata;

5) di dare atto che nei confronti del presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 3, al Tribunale Amministrativo (T.A.R.) di Bologna;

6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche sul sito E-R Agricoltura e Pesca.

La Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina