n.8 del 13.01.2021 periodico (Parte Terza)
Aggiornamento della disciplina relativa ai criteri e alle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale. Approvazione Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con propria Deliberazione n. 501 del 9/4/2018, avente ad oggetto la “Disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Ente nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un’eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale”, si è provveduto, in via di prima sperimentazione:
- ad approvare i criteri per il conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione Emilia-Romagna nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un’eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale;
- ad approvare un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un Elenco di qualificati avvocati libero professionisti articolato in diverse sezioni di competenza per materia;
- a rinviare all’esito del periodo di sperimentazione la valutazione in ordine all’eventuale opportunità di apportare integrazioni e/o modifiche alla suindicata disciplina;
- con propria Deliberazione n. 2005 del 26/11/2018 si è proceduto all’ “Approvazione dell’Elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un’eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale”, con validità diciotto mesi;
- con propria Deliberazione n. 569 del 25/5/2020 sono stati prorogati al 31/12/2020 il periodo di sperimentazione di cui alla propria Deliberazione n. 501 in data 9/4/2018 e il periodo di validità dell’Elenco approvato con propria Deliberazione n. 2005 in data 26/11/2018, rilevato che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le misure restrittive finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19 hanno comportato la sospensione e/o il rinvio e/o il rallentamento di molteplici attività processuali e procedimentali nell’ambito della giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile;
Ritenuto opportuno, in attesa del definitivo superamento del periodo emergenziale, apportare alcuni aggiornamenti alla disciplina contenuta nella propria Deliberazione n. 501 in data 9/4/2018, tenendo conto delle esigenze sopravvenute e dell’analisi compiuta in merito ai risultati fin qui conseguiti;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna si avvale da sempre per la sua difesa e rappresentanza in giudizio di un sistema integrato di avvocati dipendenti dell’Ente e di avvocati del libero foro;
Rilevato che nell’affidamento degli incarichi difensivi occorre ponderare di volta in volta l'esigenza della massima utilizzazione dei professionisti interni e l'esigenza di avvalersi di professionisti esterni che abbiano acquisito rilevante esperienza e particolare specializzazione nelle differenti materie oggetto di contenzioso;
Considerato a tal fine necessario definire specifici criteri che dovranno indirizzare la scelta nell’assegnazione dell’incarico tra professionisti interni e professionisti esterni;
Ritenuto che, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, gli incarichi di difesa legale debbano essere assegnati ordinariamente agli avvocati interni secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, mentre l’eventuale affidamento ad avvocati esterni possa essere disposto con provvedimento specificamente motivato nei seguenti casi:
a) quando sussistono straordinari carichi di lavoro o scadenze processuali urgenti e contestuale esiguità o temporanea assenza di personale assegnato all’Avvocatura regionale;
b) quando insorgano controversie su questioni giuridiche che richiedono una peculiare specializzazione professionale reperibile solo all’esterno;
c) quando vi siano ragioni di continuità defensionale nella stessa vertenza o quando il contenzioso sia collegato ad altri affari giudiziali o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni, anche al fine di garantire unitarietà e coordinamento sistematico di strategia difensiva (casi di connessione oggettiva);
d) quando si ravvisi la necessità o opportunità di affidare l’incarico allo stesso libero professionista al quale altri soggetti hanno già affidato o intendono affidare la difesa per il medesimo affare, nel caso in cui la posizione processuale della Regione non sia incompatibile con quella degli altri soggetti (casi di connessione soggettiva);
e) quando siano presenti situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità degli avvocati interni ai sensi della normativa vigente, del codice deontologico forense, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici o del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 421 in data 31 marzo 2014;
f) quando si tratti di questioni personali dei dipendenti dell'Avvocatura o di questioni relativamente alle quali possa essere condizionata la indipendenza e autonomia professionale dei legali dell’Avvocatura regionale, come quando si tratti di questioni dove rileva la qualità personale della controparte (ad esempio componente della Giunta regionale o dell’Assemblea legislativa o dell’organo di controllo o personale con ruolo apicale nell'Amministrazione regionale o in ente dipendente o strumentale della Regione);
g) quando la sede giudiziaria è particolarmente disagevole e non può essere facilmente raggiunta dagli avvocati interni, se non con ingiustificato e irrazionale dispiego di tempo e di mezzi;
h) quando si presenti un contenzioso contraddistinto per la sua eccezionale serialità che, pertanto, rappresenti una mole quantitativa di lavoro tale che, sommata all'altro contenzioso in carico all’Avvocatura regionale, non possa essere gestita internamente;
i) quando vi siano altre ragioni, da valutarsi di volta in volta con provvedimento debitamente e congruamente motivato;
Ritenuto altresì opportuno, ai sensi dell’art. 97 Cost., riservare a casi straordinari ed eccezionali l’affidamento ad avvocati interni e ad avvocati esterni del medesimo incarico difensivo;
Considerato che, per le finalità sopra descritte occorre aggiornare i criteri e le modalità di formazione dell’Elenco di avvocati libero professionisti qualificati, articolato in diverse sezioni di competenza per materia;
Rilevato che il contenzioso dell’Ente riguarda innumerevoli e differenti materie nell’ambito delle varie aree tematiche del diritto amministrativo, del diritto civile, del diritto penale, del diritto del lavoro, previdenziale, assistenziale e sindacale, del diritto societario e commerciale, del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, del diritto costituzionale, del diritto della concorrenza e degli aiuti di stato, del diritto tributario, del recupero crediti, ecc;
Considerato pertanto opportuno articolare e ripartire l'Elenco in sezioni corrispondenti agli ambiti di specializzazione per materia sopra specificati;
Ritenuto che, nell’ambito di ciascuna sezione, l’avvocato debba essere individuato caso per caso secondo i seguenti criteri:
- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal curriculum vitae allegato alla domanda;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda;
- complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda;
- pregressa proficua collaborazione con la Regione in relazione alla medesima questione giuridica;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla tipologia di incarico da conferire;
- copertura assicurativa adeguata in relazione al valore economico dell’incarico da conferire;
- connessione con incarichi per il medesimo affare conferiti ad un professionista presente in Elenco da altri soggetti aventi la medesima posizione processuale della Regione;
Considerato che, in vista dell’aggiornamento dell’Elenco, occorre anche precisare i criteri per la quantificazione dei compensi agli avvocati esterni, in applicazione di principi di trasparenza, controllo, ed economicità della spesa;
Ritenuto che i compensi da riconoscere agli avvocati esterni debbano essere previsti in misura variabile a seconda della complessità e rilevanza della controversia e comunque con un abbattimento percentuale rispetto ai parametri indicati nelle tabelle approvate con D.M. n. 55/2014, anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto altresì che l’Elenco debba essere formato tramite avviso pubblico contenente le seguenti disposizioni:
a) requisiti di esperienza e specializzazione elevati e comunque possesso dell’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, fatta eccezione per la sezione del recupero crediti;
b) previsione come requisito per l'inserimento nell'Elenco della previa sottoscrizione di una convenzione contenente le condizioni generali dell’affidamento dell’incarico e la misura dei compensi da riconoscere agli avvocati libero professionisti con decurtazione percentuale rispetto agli importi indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
c) disciplina dettagliata dei casi di incompatibilità e di conflitto di interessi del professionista rispetto agli affari stragiudiziali e giudiziali dell’Ente;
d) previsione come requisito per l'inserimento nell'Elenco dell’impegno espresso del professionista a non avere rapporti di patrocinio contro la Regione Emilia-Romagna, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il personale dell’Ente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni nel periodo di iscrizione nell’Elenco nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’Elenco suddetto (impegno che va esteso anche ai professionisti dell’associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l’istante ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense);
e) richiesta del possesso di una polizza di responsabilità civile professionale per un massimale per sinistro di almeno Euro 1.000.000,00 e per anno assicurativo di almeno Euro 2.000.000,00;
f) previsione come requisito per l'inserimento nell'Elenco dell’impegno del professionista a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare il Codice Deontologico Forense;
g) previsione dell’aggiornamento periodico dell’Elenco, onde consentire ai professionisti interessati di poter frequentemente presentare, rinnovare o aggiornare le proprie domande di inserimento nelle varie sezioni di competenza per materia, nonché al fine di valutare l’eventuale opportunità di apportare integrazioni e/o modifiche alla presente disciplina;
h) affidamento degli incarichi agli avvocati inseriti in Elenco nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa, tramite provvedimenti debitamente motivati;
i) facoltà per l'Ente di incaricare con atto congruamente motivato avvocati non inseriti in Elenco, previa valutazione dei curricula dei legali presenti nell’Elenco medesimo, applicando comunque le medesime condizioni economiche valevoli per questi ultimi;
j) previsione della cancellazione dall'Elenco dei professionisti che abbiano perso i requisiti di iscrizione o ne siano risultati sprovvisti ab origine, che siano venuti meno agli obblighi assunti con la domanda di iscrizione e con la sottoscrizione della convenzione, che siano stati cancellati o sospesi o radiati dall’Albo professionale di appartenenza, che non abbiano adempiuto con puntualità e diligenza all’incarico conferito, che abbiano tenuto comportamenti in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o in violazione degli obblighi deontologici dell'avvocato, che si siano resi responsabili di illeciti anche per fatti estranei all’attività professionale;
k) pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nel sito internet regionale;
Ritenuto opportuno prevedere che l’Elenco possa essere eventualmente utilizzato anche dal personale regionale in applicazione dell’istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro per l’area dirigenziale e per l’area non dirigenziale;
Ritenuto altresì opportuno prevedere che l’Elenco possa essere eventualmente utilizzato anche dalle compagnie assicuratrici della Regione Emilia-Romagna che, ai sensi di polizza, devono farsi carico in determinati giudizi delle spese legali gravanti sull’assicurato, nonché da parte dei seguenti organi e/o enti e/o agenzie e/o società strumentali della Regione:
- Difensore Civico Regionale;
- Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia-Romagna;
- Garante delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale della Regione Emilia-Romagna;
- Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Emilia-Romagna;
- Consigliere di Parità della Regione Emilia-Romagna;
- Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012;
- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER);
- Agenzia regionale per il lavoro;
- Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ERGO);
- Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna (ARPAE);
- Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna;
- Consorzi fitosanitari provinciali;
- Art-er Soc. cons. p.a.;
- Lepida Soc. cons. p.a.;
- APT Servizi S.r.l.
- Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
Richiamati:
- l’art. 9 del Decreto-Legge 24/1/2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2012, n. 27
- gli artt. 12, 13, 13 bis e 23 della Legge 31/12/2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”;
- il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 10 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/2/2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
- l’art. 10 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/2/2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- l’art. 21 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/2/2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- il D.M. 14/3/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
- il "Codice deontologico forense" in G.U. del 16/10/2014;
- l’art. 1 della Legge 28/1/2016, n. 11 “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- gli artt. 4 e 17 del Decreto legislativo 18/4/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. 8/3/2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
- la sentenza della Quinta Sezione della Corte di Giustizia UE 6/6/2019 resa nella causa C-264/18;
Viste le proprie Deliberazioni:
- n. 2416 in data 29/12/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007” e successive modifiche e integrazioni;
- n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
Richiamati infine:
- la propria deliberazione n. 1059 in data 3/7/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;
- la propria deliberazione n. 83 del 21/1/2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022”;
- la propria deliberazione 23/3/2020, n. 229 di nomina tra gli altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- il proprio Decreto 31/3/2020, n. 51 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
- la propria deliberazione n. 733 del 25/6/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”, con cui è stata disposta la proroga fino al 31/12/2020 degli incarichi dei Direttori generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza al 30/6/2020, autorizzando altresì i medesimi a prorogare fino alla stessa data del 31/12/2020 gli incarichi dirigenziali conferiti sulle strutture regionali in scadenza il 31/10/2020;
- la determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta n. 18735 in data 28/10/2020 di proroga fino al 31/12/2020 degli incarichi dirigenziali nell'ambito delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta;
Acquisita inoltre l’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nella seduta del 22 dicembre 2020;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Regione
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare i criteri esposti in narrativa per il conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Ente nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un’eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale, sostituendo e aggiornando la disciplina contenuta nella propria Deliberazione n. 501 in data 9/4/2018;
2) di approvare l’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, finalizzato alla costituzione di un Elenco di qualificati avvocati libero professionisti articolato in diverse sezioni di competenza per materia;
3) di demandare alla Avvocatura regionale l'istruttoria per la formazione dell'Elenco nonché la tenuta dello stesso;
4) di riservarsi, in casi straordinari ed eccezionali, di affidare tramite provvedimento specificamente motivato ad avvocati dipendenti dell’Ente e ad avvocati dell’Elenco il medesimo incarico difensivo;
5) di riservarsi, inoltre, di incaricare con atto congruamente motivato avvocati non inseriti in Elenco, previa valutazione dei curricula dei legali presenti nell’Elenco medesimo, applicando comunque le medesime condizioni economiche valevoli per questi ultimi;
6) di stabilire che l’Elenco degli avvocati possa essere eventualmente utilizzato anche dal personale regionale in applicazione dell’istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro per l’area dirigenziale e per l’area non dirigenziale;
7) di stabilire che l’Elenco degli avvocati possa essere eventualmente utilizzato anche dalle compagnie assicuratrici della Regione Emilia-Romagna che, ai sensi di polizza, devono farsi carico in determinati giudizi delle spese legali gravanti sull’assicurato, nonché da parte dei seguenti organi e/o enti e/o agenzie e/o società strumentali della Regione:
- Difensore Civico Regionale;
- Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia-Romagna;
- Garante delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale della Regione Emilia-Romagna;
- Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Emilia-Romagna;
- Consigliere di Parità della Regione Emilia-Romagna;
- Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012;
- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER);
- Agenzia regionale per il lavoro;
- Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ERGO);
- Agenzia regionale per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia-Romagna (ARPAE);
- Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna;
- Consorzi fitosanitari provinciali;
- Art-er Soc. cons. p.a.;
- Lepida Soc. cons. p.a.;
- APT Servizi S.r.l.
- Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
8) di disporre che l’Elenco degli avvocati attualmente utilizzato rimanga valido fino all’approvazione del nuovo Elenco;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel sito internet regionale;
10) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.