n.132 del 16.06.2015 (Parte Seconda)
Realizzazione soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e delle connesse opere di urbanizzazione - Lotto 5 - nel Comune di Mirandola. Localizzazione delle aree
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, dalla Legge 286/2002;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni con la legge n. 71 del 24/6/2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell’Emilia-Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2014;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all’articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;
Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;
Dato che l’Amministrazione comunale di Mirandola con deliberazione n.102 del 25/6/2012 avente ad oggetto “Sisma del 20 e 29 maggio 2012-Localizzazione aree per la collocazione provvisoria delle strutture scolastiche e di altre attività di interesse primario”, ha individuato le zone in cui realizzare alcune strutture di fondamentale importanza per garantire la “tenuta” del tessuto sociale e la gestione della fase emergenziale e della ripresa post terremoto, tra cui l’area di proprietà del sig. Bertoli Luigi;
Visto che con ordinanza n. 6 del 5/7/2012 rettificata tra le altre con ordinanza n.11 del 18/7/2012, e n.15 del 31/7/2012, con le quali si è provveduto alla localizzazione delle aree contraddistinte dagli attuali mappali 188, 171, 172,173 del Foglio 136 in Comune di Mirandola, già oggetto di frazionamento;
Vista l’ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 con la quale si è stabilito di approvare il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;
Viste le proprie ordinanze n. 40 del 14/9/2012 e n. 43 del 20/9/2012, con le quali sono state localizzate le aree per Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e l’ ordinanza n. 60 del 19/10/2012 di integrazioni e rettifica delle ordinanze n. 15 del 31/9/2012, n. 28 del 24/9/2012, n. 40 del 14/9/2012 n. 43 del 20/9/2012, e di localizzazione delle aree, e l’ordinanza n. 67 del 7/11/2012 di integrazioni e rettifica delle ordinanze n. 15 del 31/9/2012, n. 28 del 24/9/2012 n. 40 del 14/9/2012 n. 43 del 20/9/2012, e di localizzazione delle aree per insediamenti scolastici e per le sedi municipali nei comuni di Finale Emilia e San Felice sul Panaro;
Rilevato che in riferimento all’area del Lotto n.5 dei PMAR:
- l’ordinanza n. 43 del 20/9/2012 del Commissario Delegato ha eliminato la localizzazione dell’area al fg. 32 mapp. 52p, 53p, 54 e 55 del Comune di Finale Emilia ed ha localizzato il lotto 5 dei PMAR sull’area allibrata al catasto, al fg. 136 mapp. 130p, 125p e 128p recependo una richiesta del Comune di Mirandola del 18 settembre 2012;
Rilevat o che il Commissario Delegato ha realizzato soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati, promuovendo l’acquisto, la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari abitativi non infissi ma semplicemente appoggiati al suolo, quindi immediatamente rimovibili al venir meno dell’esigenza abitativa e al fine di non consolidare nel tempo insediamenti precari sia dal punto di vista edilizio che sociale;
Rilevato che:
- l’Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate, a seguito di stipulazione di apposita convenzione con il Commissario Delegato alla Ricostruzione, ha proceduto all’immissione in possesso delle aree, con redazione del verbale di stato di consistenza delle stesse;
- in virtù della suindicata convenzione, la medesima Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate, ha determinato l’indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea.
Dato atto che il sig. Bertoli Luigi il 28 dicembre 2012 ha presentato il ricorso al Capo dello Stato, con il quale impugnava l’ordinanza n. 43 del 2012 con la quale sono state localizzate le aree su cui sono realizzati gli edifici abitativi temporanei nel Comune di Mirandola (PMAR Lotto 5);
Preso atto che il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso presentato dal sig. Bertoli Luigi, disponendo l’annullamento in via definitiva dell’ordinanza di localizzazione delle aree n. 43/2012, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi;
Conseguentemente a quanto disposto dalla citata pronuncia del Capo dello Stato, il Commissario Delegato con nota del 5/3/2015 CR.2015.0009540, ha indicato al Comune di Mirandola i provvedimenti adottati e notificati al sig. Bertoli Luigi, invitando contestualmente l’Amministrazione Comunale ad adottare i provvedimenti amministrativi previsti dai vigenti strumenti urbanistici;
Vista la deliberazione n. 42 del 9/4/2015 del Comune di Mirandola, acquisita in data 20/4/2015 CR.2015.0017335 e in questa sede integralmente richiamata, che ha motivato le ragioni che hanno indotto alla localizzazione delle aree per il lotto 5 dei PMAR, ritenute ad oggi pienamente sussistenti e già presenti al momento dell’adozione dell’annullata ordinanza n. 43/2012, il cui fondamento è riconducibile alla deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 25 giugno 2012 e con la quale l’Amministrazione comunale ha esplicitato l’urgenza di procedere al rinnovo degli atti;
Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 /2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dal Comune;
Vista la nota del Commissario Delegato del 7/5/2015 CR.2015.0020790 con la quale è stato comunicato al sig. Bertoli Luigi l’avvio del procedimento, finalizzato a sottoporre all’espropriazione la sua area di proprietà sito nel Comune Mirandola (catastalmente identificata al Fg 136, Mapp.li n 165 di mq 7.438, n. 167 di mq. 38, n. 169 di mq. 6.513, n. 170 di mq.20.317, n. 175 di mq. 38, n.176 di mq. 38, per un totale complessivo di mq. 34.382,00), prevedendo il termine del 29/05/2015 per presentare eventuali osservazioni;
Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del sig. Bertoli Luigi entro il termine suindicato;
Ritenut o che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Ritenut o altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell’utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all’esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;
DISPONE
1. di approvare la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) ed alle connesse opere di urbanizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, comprese nel territorio del comuni di Mirandola, in corrispondenza delle particelle catastali distinte al Fg 136, Mapp.li n 165 di mq 7.438, n. 167 di mq. 38, n. 169 di mq. 6.513, n. 170 di mq.20.317, n. 175 di mq. 38, n.176 di mq. 38, per un totale complessivo di mq. 34.382,00;
2. di dare atto che l’approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 1, della presente ordinanza, e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;
3. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’elenco allegato sarà effettuato da tecnici designati dal Commissario Delegato;
4. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione al Sindaco del Comune indicato in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nell’ Albo comunale, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;
5. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio del Comune interessato dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;
6. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;
La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 12 giugno 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini