n. 127 del 18.07.2012 periodico (Parte Seconda)

Proroga dello stato di crisi regionale fino al 30 settembre 2012 per gli eccezionali nubifragi del periodo 4-12 giugno 2011 nel territorio delle province di Modena, Parma e Piacenza

IL PRESIDENTE

Viste:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”, ed in particolare l’art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in relazione al rilievo rispettivamente nazionale, regionale e locale degli stessi ed all’assetto dei poteri e delle attribuzioni di enti ed amministrazioni;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

Visto, in particolare, l’art. 8 della Legge regionale 1/05, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, ovvero degli eventi di rilievo regionale, che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale;

Premesso:

- che nel periodo dal 4 al 12 giugno 2011 il territorio della regione Emilia-Romagna è stato interessato da eccezionali nubifragi di elevata intensità, come risulta anche dalle analisi delle mappe radar e dei dati pluviometrici con valori massimi orari di pioggia superiori a 100 mm causando danni a strutture, infrastrutture e reti di servizi pubblici oltre che a beni di proprietà privata;

- che gli eventi hanno interessato diverse province della regione e che, come risulta dalle segnalazioni pervenute e dai sopralluoghi tecnici a suo tempo effettuati, i territori maggiormente colpiti sono quelli dei comuni di Collecchio, Fornovo di Taro e Sala Baganza in provincia di Parma, di Carpi in provincia di Modena e di Gossolengo, Borgonovo Val Tidone e Rivergaro in provincia di Piacenza;

- che i maggiori danni, dovuti agli allagamenti, hanno interessato infrastrutture ed edifici pubblici, quali ospedali e scuole, nonché abitazioni, insediamenti produttivi;

Richiamato il proprio decreto n. 237 del 19 dicembre 2011 con cui è stato dichiarato lo stato di crisi regionale fino al 30 giugno 2012 per gli eventi e nei territori dei Comuni specificati in premessa;

Preso atto della richiesta della Provincia di Parma del 19 giugno 2012 di proroga dello stato di crisi regionale, permanendo situazioni di criticità nei territori colpiti;

Ritenuto che sussistano i presupposti per prorogare lo stato di crisi regionale fino al 30 settembre 2012;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07 ";

Dato atto del parere allegato;

decreta:

  1. di prorogare fino al 30 settembre 2012 lo stato di crisi regionale dichiarato con propria decreto n. 237/2011, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale n. 1/2005, per gli eccezionali nubifragi che hanno colpito nel periodo 4-12 giugno 2011 i territori dei comuni di Collecchio, Fornovo di Taro e Sala Baganza in provincia di Parma, del comune di Carpi in provincia di Modena e dei comuni di Gossolengo, Borgonovo Val Tidone e Rivergaro in provincia di Piacenza;
  2. di confermare quanto previsto al punto 2 del dispositivo del proprio decreto n. 237/2011 ovvero che, in mancanza di disponibilità di risorse finanziarie, per l’evento di cui al punto 1 non si applicano le direttive di cui agli Allegati 1 e 2 alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 1565;
  3. di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e l'Assemblea legislativa regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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