n.308 del 22.10.2014 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento istituzionale Laboratorio di analisi - Poliambulatorio REDI di Traversetolo (PR) e presa d'atto variazione di titolarità - ora in capo alla Società REDI Srl

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della variazione di titolarità della struttura denominata Laboratorio di Analisi - Poliambulatorio REDI, sita in Via P. Borsellino 1, Traversetolo (PR), accreditata con proprio atto n. 2182 del 23/3/2009, ora in capo alla Società REDI srl e della nomina del nuovo legale rappresentante;

2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla stessa struttura il rinnovo dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifiche, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:

  • Laboratorio di analisi chimico cliniche con settore specializzato in microbiologia e sierologia (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia / microbiologia);

3. il rinnovo dell’accreditamento concesso decorre dal 23/3/2013, data di scadenza della determinazione n. 2182 del 23/3/2009 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

4. in attuazione di quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale 53/13 e 865/14, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento, fermo restando il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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