n. 164 del 30.11.2010 (Parte Seconda)
Comune di Noceto – Valutazione positiva, con limitazioni, dei progetti di servizio civile nazionale ai sensi del prontuario allegato al D.P.C.M. 9 novembre 2009
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1 la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: la cultura...Cibo per la mente presentato dall’ente: Comune Di Noceto con le seguenti limitazioni:
- eliminazione delle previsioni riportate nella voce 8.3, in base alle quali i giovani di servizio civile svolgeranno i propri interventi presso altro luogo del territorio (Biblioteca don Milani), in quanto trattasi di sede che non trova coerente riscontro nella voce 16 “Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto”, né risulta tra le sedi d’attuazione di progetto accreditate. La richiamata previsione, dunque, viola il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi” approvato con DPCM 4 novembre 2009, in particolare il punto 3.1 Limiti, che prevede: “I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate”.
A nulla rileva il fatto che alla voce 16 della scheda progetto sia stata indicata la sede d’attuazione regolarmente accreditata, atteso che:
- l’ente stesso dichiara in modo palese nella precedente voce 8.3 l’impegno dei giovani presso sedi d’attuazione di progetto non accreditate;
- l’indicazione di sedi d’attuazione diverse nell’ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito all’effettiva sede di servizio in fase di scelta del progetto;
- per le sedi non accreditate indicate nella voce 8.3 della scheda progetto l’ente non ha fornito le garanzie relative all’idoneità in materia di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l’iscrizione delle sedi di attuazione progetto all’albo di servizio civile. L’assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell’Assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio;
- eliminazione della dicitura “20 sett.” riportata nella voce 13 (Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo) in quanto superflua e contraddittoria rispetto al monte ore annuo di 1400 ore riportato in modo esaustivo nella stessa voce;
- eliminazione della seguente previsione: «Capacità relazionali» contenute nella voce 22 “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, in quanto non trattasi di requisiti, ma al più di elementi preferenziali verificabili in sede di colloquio;
2 di inviare la presente determinazione all’ente interessato;
3 di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge 1034/71, come modificata dalla legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla legge 205/00.