n.91 del 05.04.2017 periodico (Parte Seconda)
Approvazione ed applicazione dell'opzione semplificata di cui all'art. 68, paragrafo 2 del Regolamento n. 1303/2013 per la determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione delle operazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii;
- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
- n. 15 del 27 luglio 2007, “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione” e ss.mm.;
- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;
- n. 7 del 19 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”;
Richiamati i Regolamenti (UE):
- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi regolamenti di esecuzione ed integrazione;
- n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Visti, in particolare,
- il “Position Paper” - Rif. Ares (2012) 1326063 - 09/11/2012, dei servizi della Commissione Europea sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020, che individua le sfide principali e le priorità di finanziamento sulla base delle quali fondare il ciclo di programmazione 2014-2020, nonché i possibili fattori di successo per l’uscita dalla crisi economica-finanziaria;
- il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” del 27/12/2012 elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha avviato il confronto pubblico per la preparazione dell’Accordo di partenariato;
- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Viste inoltre, nel quadro normativo comunitario e nazionale sopra delineato:
- la propria deliberazione n. 930 del 2 luglio 2012 “Quadro strategico comune 2012-2020: percorso di programmazione”;
- la propria deliberazione n. 1691 del 18 novembre 2013 “Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15 luglio 2014 “Documento Strategico Regionale dell’Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione” (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 571)”;
- la propria deliberazione n. 992 del 7 luglio 2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 25 giugno 2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020” (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559);
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2015 “Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020”;
Visti:
- l’art. 68 paragrafo 2 del predetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce l’opzione semplificata per la determinazione dei costi per il personale connessi all’attuazione di un’operazione;
- il documento di orientamento della Commissione europea denominato Egesif_14-0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)”;
Valutato utile, a seguito di una prima attuazione della programmazione FSE 2014-2020, introdurre una semplificazione in materia di costi dando applicazione a quanto previsto al sopra citato paragrafo 2 dell’art. 68 del suddetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consente una significativa semplificazione per gli Stati membri ai fini della dichiarazione dei costi del personale inerenti la realizzazione di operazioni finanziate a costi reali prevedendo una metodologia di calcolo del costo orario del personale basato sui più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati diviso per un numeratore pari a 1720 ore, quale “tempo lavorativo” annuo standard;
Ritenuto necessario per consentire l’efficace attuazione della Programmazione FSE 2014-2020 di dare applicazione alla semplificazione sopra citata adeguando il quadro regolamentare regionale alle previsioni contenute nel Regolamento UE n. 1303/2013 concernenti le opzioni semplificate in materia di costi;
Considerato, più specificatamente, che la possibilità offerta dalla previsione contenuta all’art. 68, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 1303/2013 possa essere utilmente adottata dai beneficiari per la rendicontazione dei costi di personale per le operazioni già in svolgimento al 1 gennaio 2017, avendo a disposizione i più recenti costi annui lordi documentati per la durata di un anno (12 mesi consecutivi) e cioè quelli relativi all’anno precedente ai fini del calcolo del costo unitario calcolato con l’applicazione della citata opzione;
Richiamati:
- n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. Mm.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016 – 2018” ed in particolare l’allegato F);
- la propria deliberazione n. 89 del 30/01/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019”;
- la determinazione dirigenziale n.12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;
Viste le proprie deliberazioni:
- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm;
- n.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R. 43/2001”;
- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n.622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) “di stabilire, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 2 dell’art. 68, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1303/2013 che ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all’attuazione di un’operazione, la tariffa oraria applicabile possa essere calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati;”
2) che tale opzione semplificata in materia di costi possa essere utilmente adottata dai beneficiari per la rendicontazione dei costi di personale di competenza a partire dal 1° gennaio 2017, avendo a disposizione i più recenti costi annui lordi documentati per la durata di un anno (12 mesi consecutivi) e cioè quelli relativi all’anno precedente;
3) di stabilire la possibilità di utilizzo di tale opzione per tutte le operazioni a costi reali per la programmazione 2014-2020 comprese quelle già in svolgimento al 1 gennaio 2017;
4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.