n.204 del 29.07.2026 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione Demaniale marittima n.505 del R.R.D.M.P.A.-E.R.: proroga al 31/07/2027 della scadenza dell'Autorizzazione Demaniale marittima n. 425/2023

IL DIRIGENTE DI AREA

Visti:

-            il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione” e ss.mm.ii., di seguito Cod. Nav.;

-            il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione” e ss.mm.ii., di seguito Reg. Cod. Nav.;

-            il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”, in particolare l’art. 8 che distingue le navi destinate alla pesca professionale, con particolare riferimento alla quinta categoria “Navi e galleggianti stabilmente destinati a servizi di impianti da pesca”;

-            il D.M. 29 settembre 1995 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali “Autorizzazione all’esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura”, in particolare gli articoli 2 e 5;

-            il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”;

-            il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare gli artt. 86 e 89 che conferiscono alle Regioni la gestione dei beni del Demanio idrico e l’art. 105, comma 2, lett. l), che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

-            il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" e in particolare l'art. 3 (Acquacoltura) e l'art. 4 (Imprenditore ittico) ai commi 2 e 8;

-            la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, in particolare gli artt. 78 e 79 che prevedono l’esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell’art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 143 del 04/06/1997, nonché l’art. 141 che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico a decorrere dal 21/02/2001;

-            la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

-            la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 ”Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

-            la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 27 dicembre 2021, n. 2285 "Modifiche ed integrazioni "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/05/2002, n. 9.";

-            la determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica del 22 febbraio 2021, n. 3077: ”Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.”;

Visti, inoltre:

-            il Decreto ministeriale MASAF n. 65185 del 09 febbraio 2024, “Decreto ministeriale per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n.102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.”;

-            il Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale.” convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163);

-            la Deliberazione della Giunta regionale n. 655 del 27 aprile 2026, “Proposta di declaratoria di evento eccezionale a causa dell’evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata Granchio blu “Callinectes sapidus” nell’annualità 2025 e nel primo trimestre dell’anno 2026 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;

-            il Decreto ministeriale MASAF – Affari Generali Prot.Interno n. 0302761 del 23/06/2026 “Decreto di declaratoria dell’evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu “Callinectes sapidus” verificatosi nel periodo dal 01/04/2025 al 31/03/2026 nelle acque interne e marittime della Regione Emilia-Romagna” con cui è dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento e sono individuate le aree del territorio regionale nelle quali possono trovare applicazione le misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Richiamate:

-            l’Autorizzazione demaniale marittima 27 luglio 2023 n. n. 425 “Autorizzazione demaniale marittima n. 425 del R.R.A.D.M.P.A. E-R per consentire alle imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell'ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus) all'interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l'utilizzo degli attrezzi "nasse/cestelli e reti da posta fissa" sulle imbarcazioni iscritte in V categoria” avente scadenza 31 luglio 2024;

-            l’Autorizzazione demaniale marittima 9 luglio 2024 n. 439 del R.R.A.D.M.P.A. E-R con la quale si è stabilita la proroga AL 31/07/2025 dell’Autorizzazione n. 425/2023 per la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus) all’interno degli impianti di molluschicoltura, nella Sacca di Goro, attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;

-            l’Autorizzazione demaniale marittima 9 luglio 2025 n. 475 del R.R.A.D.M.P.A. E-R con la quale si è stabilita la proroga AL 31/07/2026 dell’Autorizzazione n. 425/2023 per la cattura, il prelievo, il trasporto a terra e la commercializzazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus) all’interno degli impianti di molluschicoltura, nella Sacca di Goro, attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;

Dato atto che:

-             l’emergenza ambientale determinata dalla proliferazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus) permane e che tale specie continua a riprodursi in maniera rapida e incontrollata, impattando pesantemente sull’intero habitat marino e costiero e sulle attività economiche;

-            è necessario continuare a mettere in atto tutte le misure al fine di contrastare la proliferazione del “Granchio blu” (Callinectes Sapidus) in modo da preservare gli equilibri dell’ecosistema della Sacca di Goro e salvaguardare gli allevamenti di vongola;

-            occorre garantire la migliore tutela possibile agli acquacoltori e la salvaguardia della biodiversità e, al contempo, consentire l’utilizzo commerciale della specie “Callinectes Sapidus”, la cui commercializzazione è consentita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 19105 del 22 settembre 2017, Allegato 1, che ne consente la commercializzazione sotto la denominazione di “Granchio Nuotatore” (Callinectes spp.);

Richiamati i pareri, i Nulla osta e la Valutazione di incidenza ambientale resi dagli enti competenti, preliminarmente al rilascio dell’Autorizzazione demaniale marittima n. 425/2023:

-      il Nulla osta e parere positivo, stante l’esito positivo della Valutazione d’Incidenza, rilasciato dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità di Punta Marina (assunto al prot. n. 27/07/2023.0760863.E), con le seguenti prescrizioni:

§     è vietata la reimmissione in acqua di esemplari di granchio blu di qualsiasi taglia e stadio di sviluppo;

§     è obbligatoria la reimmissione in acqua di ogni esemplare di qualsiasi specie non oggetto di concessione di qualsiasi taglia e stadio di sviluppo;

§     vengano recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti rinvenuti;

§     è vietata qualsiasi occupazione delle aree emerse limitrofe allo Scanno anche per brevi periodi;

§     restano a carico delle società concessionarie eventuali responsabilità, sia civili che penali, per danni causati a terzi, direttamente o indirettamente, in conseguenza della presente autorizzazione;

-       il Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale rilasciati dal Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, con provvedimento n. 2023/00205 del 25/07/2023 pervenuto in data 26/07/2023 ed assunto al prot. n. 26/07/2023.0758565.E, che riporta le prescrizioni di seguito riportate:

§     le attività si svolgano esclusivamente all’interno di aree in concessione per la molluschicoltura;

§     le modalità operative siano quelle indicate nella Relazione Tecnica Illustrativa presentata e sopra riepilogate;

§     eventuali esemplari appartenenti a specie ittiche, crostacei o molluschi autoctoni e/o non oggetto della concessione, dovrà essere immediatamente rilasciato nell’ambiente;

§     si vieta la re-immisione in acqua degli esemplari di granchio blu pescati siano essi vivi o morti, sia la fine di evitare il ripopolamento della Sacca, sia al fine di evitare problematiche legate alla diffusione di agenti patogeni con conseguente rischio di infezioni;

Tenuto conto di quanto stabilito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura PEMAC 3 con nota prot. uscita n.0374706 del 18/07/2023, (pervenuta in data 19 luglio 2023 assunta al prot. gen. n. 19/07/2023.0719838.E) e di seguito richiamato:

-      “preso atto che nelle acque in concessione dell’intera costa emiliana e, in particolare, nella Sacca di Goro ove è situata la maggior parte degli impianti di molluschicoltura, si è sviluppato in modo massiccio la specie “granchio blu”;

-       tenuto conto che l’anomalo sviluppo di tale specie, a causa della predazione dei molluschi, sta provocando elevati danni alla produzione di vongole con conseguente danno economico per le imprese concessionarie degli spazi acquei e i marittimi che lavorano negli impianti;

-       considerato che la Regione, per far fronte a tale particolare grave emergenza, provvederà a concedere alle imprese titolari di concessioni demaniali ed alle imprese affidatarie di spazi all’interno delle concessioni nella Sacca di Goro, in aggiunta all’autorizzazione alla raccolta di molluschi, la possibilità di catturare e prelevare esemplari di “granchio blu”, nonché di trasportare e commercializzare tale specie, a titolo di ristoro per l’attività di pesca;

-       considerato che ai fini della cattura del “granchio blu” all’interno degli allevamenti in concessione è necessario utilizzare le “unità asservite ad impianto”, che non sono autorizzate all’uso di attrezzi da pesca, fatta eccezione per quelli necessari per la raccolta dei molluschi;

-       considerato che negli impianti operano anche unità da pesca che hanno la doppia categoria (IV e V) e che queste sono già autorizzate all’uso di attrezzi per la pesca di altre specie ittiche;

-       ritenuto che tale particolare fenomeno che riveste una importanza a livello ambientale, sanitario, sociale, oltre a provocare danni alla produzione di molluschi, determina danni economici agli operatori interessati,

questa Direzione generale, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dall’art. 2 e 5 del DM 29 settembre 1995, al fine di far fronte in modo massivo alla grave situazione nella Sacca di Goro, autorizza, in via del tutto eccezionale, la pesca del “granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria.

Nello specifico:

·       le unità che hanno l’abilitazione sia alla V che ad altra categoria di pesca, e che hanno in licenza i due predetti attrezzi, possono utilizzare gli stessi negli impianti;

·       le unità che hanno esclusivamente l’abilitazione alla V categoria possono utilizzare i due predetti attrezzi attraverso una preventiva comunicazione all’ufficio marittimo, anche cumulativa da parte delle imprese concessionarie.

I due attrezzi da pesca devono essere utilizzati esclusivamente per la cattura del “granchio blu”. Specie ittiche diverse dal “granchio blu”, ove catturate, devono essere rigettate in mare e non possono in alcun caso essere sbarcate. A tale scopo le Autorità marittime locali, che leggono per conoscenza, devono attivare una specifica attività di vigilanza.

Al fine di acquisire informazioni sulla portata del fenomeno, per tutte le imbarcazioni è necessario che le imprese titolari delle concessioni (per impianti di acquacoltura) compilino quotidianamente una dichiarazione che indichi la quantità di prodotto sbarcato da trasmettere, a cadenza settimanale, all’Ufficio marittimo ove insiste l’impianto.

La Capitaneria di porto di Ravenna provvederà, mensilmente, all’inoltro alla Direzione generale dei dati raccolti, oltre ad una relazione sullo stato del fenomeno emergenziale e sulla sua evoluzione.”;

Ritenuto, alla luce di quanto sin qui argomentato, al fine di far fronte al perdurare della grave situazione nella Sacca di Goro, in via del tutto eccezionale, di prorogare l’Autorizzazione demaniale marittima n. 425/2023, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dall’art. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995, per consentire a tutti i soggetti titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell’ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo,  il trasporto a terra e la commercializzazione del “granchio blu” (Callinectes sapidus) all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

-             la Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

-             le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
  • n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
  • n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

-          la determinazione della Direttrice Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 2338 del 5 febbraio 2026 “Modifiche all’assetto delle Aree di lavoro dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-          il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-          la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

-          la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il presente provvedimento contiene dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 11, co. 5, del Regolamento regionale n.2 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. e sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna nella Sezione “Amministrazione trasparente”;

Viste le determinazioni della Direttrice Generale Agricoltura, caccia e pesca:

-          n. 4188 del 27 febbraio 2026 “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca”;

-          n. 12657 del 29 giugno 2026 "Proroga degli incarichi di Elevata Qualificazione nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca";

Vista, altresì, la propria determinazione n. 5007 del 12 marzo 2026 “Individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito dell’Area “Pesca e Acquacoltura” della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.    di prorogare la scadenza dell’Autorizzazione demaniale marittima n. 425/2023 fino al 31/07/2027 tenuto conto del perdurare della eccezionale proliferazione del “granchio blu” (Callinectes sapidus) e che tale proroga è giustificata dal grave danno ambientale ed economico provocato dalla presenza di tale specie alloctona;

2.    di dare atto che la proroga della scadenza dell’Autorizzazione demaniale marittima è stabilita, mantenendo inalterato quanto già stabilito e regolamentato nell’Autorizzazione n. 425/2023;

3.    la proroga viene rilasciata  in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e, in particolare, dagli artt. 2 e 5 del D.M. 29 settembre 1995, per consentire alle imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima o affidamento ex art. 45-bis Cod. Nav., nell’ambito della Sacca di Goro, la cattura, il prelievo,  il trasporto a terra e la commercializzazione del “granchio blu” all’interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria;

4.    in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca, licenze di pesca e categorie di navi da pesca, oltre che alle disposizioni presenti nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di attuazione, si autorizza, all’interno delle concessioni demaniali marittime rilasciate in Sacca di Goro, l’utilizzo degli attrezzi “nasse/cestelli e reti da posta fissa” sulle imbarcazioni iscritte in V categoria al fine di procedere alla cattura dei granchi blu (Callinectes sapidus);

5.    è consentita la commercializzazione del granchio blu, sotto la denominazione di “Granchio Nuotatore” (Callinectes spp.) come da Decreto Ministeriale n. 19105 del 22 settembre 2017, allegato 1; 

6.    l’autorizzazione demaniale n. 425/2023 e la proroga in oggetto è valida all’interno delle Licenze di concessione demaniali marittime situate nella Sacca di Goro;

7.    di stabilire, nello specifico, che:

·       le unità che hanno l’abilitazione sia alla V che ad altra categoria di pesca, e che hanno in licenza i due predetti attrezzi, possono utilizzare gli stessi negli impianti di molluschicoltura per Ruditapes philippinarum nella Sacca di Goro;

·       le unità che hanno esclusivamente l’abilitazione alla V categoria possono utilizzare i due predetti attrezzi attraverso una preventiva comunicazione all’ufficio marittimo, anche cumulativa da parte delle imprese concessionarie;

·       i due attrezzi da pesca devono essere utilizzati esclusivamente per la cattura del “granchio blu”. Specie ittiche diverse dal “granchio blu”, ove catturate, devono essere rigettate in mare e non possono in alcun caso essere sbarcate;

·       i quantitativi di “granchio blu” prelevati, che non dovessero essere alloccati sul mercato o in altri usi, siano smaltiti negli appositi punti di raccolta all’uopo predisposti, essendo vietata, in modo assoluto, la re-immersione in mare del prodotto prelevato;

·       il prelievo del granchio blu all’interno delle aree in concessione deve avvenire a cura dei soli soci-addetti dell’impresa concessionaria o affidataria dell’area, non essendo consentito l’ingresso di terzi senza apposita autorizzazione demaniale;

·       nelle aree in concessione devono essere utilizzate le sole imbarcazioni asservite all’impianto stesso, non essendo consentito l’ingresso di altri mezzi senza apposita autorizzazione demaniale;

·       le operazioni di prelievo devono essere eseguite solo nelle ore diurne, con condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione;

·       le imbarcazioni non devono in nessun modo arrecare intralcio alla navigazione e al traffico marittimo nei canali navigabili e ogni altro canale utilizzato per la navigazione interna della Sacca di Goro;

8.    di prevedere, al fine di acquisire informazioni sulla portata del fenomeno, che:

·         le imprese le imprese titolari delle concessioni (per impianti di acquacoltura) e/o titolari di affidamento ex art.45 bis Cod.Nav. dovranno compilare quotidianamente una dichiarazione che indichi la quantità di prodotto sbarcato da trasmettere, a cadenza settimanale, all’Ufficio marittimo territorialmente competente e al Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;

·         la Capitaneria di porto di Ravenna provvederà, mensilmente, all’inoltro Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura – PEMAC III e al Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura dei dati raccolti, oltre ad una relazione sullo stato del fenomeno emergenziale e sulla sua evoluzione;

9.    di adottare il presente atto, unicamente ai soli fini demaniali marittimi, non esimendo i soggetti autorizzati dal possesso di altri titoli, autorizzazioni, nulla osta che siano eventualmente richiesti in applicazione di leggi o regolamenti;

10.  di rilasciare, la presente autorizzazione, al rispetto di quanto stabilito:

a)    dalle disposizioni relative all'uso dei beni del Demanio Marittimo e da ogni altra norma o disposizione unitaria europea, statale, regionale o locale, che sia prevista per l’esercizio dell’attività da svolgersi nell’area in concessione;

b)    dalla disciplina doganale e di pubblica sicurezza;

c)    dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la sua esecuzione, approvati, rispettivamente, con R.D. n. 327/1942 e D.P.R. n. 328/1952;

d)    di quanto stabilito nel Nulla osta e parere rilasciato dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità di Punta Marina; nel Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale rilasciati dal Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità e nella nota del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - PEMAC 3 con nota prot. uscita n.0374706 del 18/07/2023;

11.  di dare atto che la Regione Emilia-Romagna resta sollevata per qualsiasi molestia, danno, azione o condanna che possa derivare, da parte di chiunque e per qualunque motivo, in attuazione delle operazioni realizzate dalle imprese autorizzate che restano, direttamente responsabili per i relativi risarcimenti, anche per qualunque molestia, lesione o danno possano essere arrecati ai diritti dei terzi nell'esercizio delle attività sulle aree oggetto della presente Autorizzazione;

12.  di trasmettere il presente atto alla competente Capitaneria di Porto per gli opportuni e necessari provvedimenti e ai Comuni interessati;

13.  di stabilire che il presente atto dovrà essere esibito a ogni richiesta del personale addetto al rilascio e alla vigilanza sul Demanio marittimo e di ogni altra Autorità che ne abbia titolo;

14.  di prevedere la trascrizione della presente Autorizzazione Demaniale Marittima, al numero progressivo 505 del Registro Regionale delle Autorizzazioni sul Demanio Marittimo per le attività di Pesca e Acquacoltura dell’Emilia-Romagna (R.R.A.D.M.P.A. E-R);

15.  di precisare, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa e in particolare ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33;

16.  di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente autorizzazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

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