n.187 del 30.07.2015 (Parte Prima)

NOTE

NOTE

Nota all’art. 8

Comma 9

1) il testo del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25 - Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni

(omissis)

3. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale.».

Nota all’art. 9

Comma 2

1) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10 - Pareri degli enti locali

1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8. ».

Note all’art. 13

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 13, che concerne Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.

2. Sono componenti di diritto:

a) i presidenti delle Province;

b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all'articolo 3.

4. abrogato. ».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009, che concerne Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Organizzazione

1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell'Assemblea legislativa.

4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni.».

Comma 3

3) il testo dell’articolo 5 della legge regionale 13 del 2009, che concerne Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Durata in carica

1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.

2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l'organo opera validamente composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi indicate dall'articolo 2, comma 3.

4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.

5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.

6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia.

7. abrogato.».

Comma 4

4) il testo dell’articolo 3 della legge regionale 13 del 2009, che concerne Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 – Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.

2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. È presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori.

4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore.

5. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non è compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all'articolo 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Quindi trasmette gli atti dell'assemblea al Presidente della Regione.

6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria.

7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni.

8. La seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. ».

5) il testo dell’articolo 10 della legge regionale 13 del 2009, che concerne Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 10 - Norma transitoria

1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3.

3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 3.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto è approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come prevista dall'articolo 2.

5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4, relativi al Comitato di presidenza e alle commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.

6. Al funzionamento dell'organo si applicano in quanto compatibili gli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.».

Nota all’art. 16

Comma 7

1) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta.».

Nota all’art. 19

Comma 7

1) il testo del comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile, ora modificato, era il seguente:

«Art. 21 – Organi dell'Agenzia regionale

(omissis)

4. il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.».

Note all’art. 76

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 – Iniziativa

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:

a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto regionale;

b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale.».

2) il testo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1996, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 – Iniziativa

(omissis)

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.».

Comma 2

3) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

(omissis)

2. Salvo diversa espressa previsione legislativa, i Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro le funzioni che saranno conferite dalla legge regionale ai Comuni, in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla presente legge, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo. ».

Note all’art. 77

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, che concerne Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello stirone e del piacenziano, ora abrogata, era il seguente:

«Art. 41 – Entrata in vigore e norme transitorie per l'efficacia

(omissis)

3. Fino al trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'articolo 40, comma 6, per il territorio di ogni Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, continua ad applicarsi il testo previgente delle seguenti disposizioni:

(omissis)

b) articolo 28; ».

Comma 2

2) il testo della lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26,che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora abrogata, era il seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni concernenti:

(omissis)

j) le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti;».

3) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2004, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti;

b) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

c) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri enti;

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

e) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

f) la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000;

g) la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;

h) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative.».

Note all’art. 78

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21, che concerne Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Autorità competente

1. Nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l'autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Qualora un'installazione interessi il territorio di più autorità competenti, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata d'intesa tra queste. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.

4. Qualora l'autorità competente si avvalga dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995. ».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell'ARPA, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.».

Comma 3

3) il testo del comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

(omissis)

6. L'autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello Sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l'autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.».

Comma 4

4) il testo del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

(omissis)

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

Comma 5

5) il testo del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 12 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

(omissis)

4. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l'autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ora modificato, era il seguente:

«Art. 13 - Poteri sostitutivi

1. Qualora l'autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).».

Comma 7

7) il testo del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Scambio di informazioni e sistema informativo

1. La Regione, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.».

Note all’art. 79

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 161 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 161 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità di interesse regionale come individuata ai sensi dell'art. 163.».

2) il testo del comma 2 dell’articolo 161 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 161 – Oggetto

(omissis)

2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.».

Comma 3

3) il testo delle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell’articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora abrogate, era il seguente:

«Art. 162 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Regione in particolare provvede:

(omissis)

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell'intera rete provinciale;

e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 6 e 7;

f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).».

Comma 4

4) il testo del comma 1 dell’articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 163 - Rete viaria di interesse regionale

1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a essa connesse o complementari o compensative.».

Comma 5

5) il testo del comma 2 dell’articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 164 bis - Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale

(omissis)

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell’articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente interessate.».

7) il testo del comma 3 dell’articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali

(omissis)

3. Per il coordinamento degli interventi relativi ad autostrade regionali o a strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.».

Comma 7

8) il testo della rubrica dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria».

9) il testo del comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria».

(omissis)

2. Tali risorse sono destinate a:

a) interventi di cui all'articolo 164 bis, comma 1, lettere a) e b);

b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;

c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;

g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter.».

10) il testo del comma 3 dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria.

(omissis)

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.».

11) il testo del comma 5 dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria.

(omissis)

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le Province. ».

Comma 8

12) il testo della rubrica dell’articolo 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali».

13) il testo del comma 1 dell’articolo 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali

1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.».

14) il testo del comma 4-bis dell’articolo 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali

(omissis)

4 bis La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area). ».

15) il testo dell’articolo 164 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 164 - Funzioni delle Province

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e auto stradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, le funzioni relative a:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma... di cui all'art. 164 bis.

3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.».

16) il testo dell’articolo 166 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 166 - Classificazione delle strade

1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.».

17) il testo del Capo VII del titolo VI della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, costituito dagli articoli da 168 a 175, era il seguente:

«Capo VII Trasporti

Sezione I Conferimento di funzioni

Art. 168 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e non attribuite alle autorità portuali dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30.

Art. 169- Funzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998 relative a:

a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;

b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;

c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;

d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;

f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della L.28 gennaio 1994, n. 84;

g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140.

Art. 170- Conferimento di funzioni alle Province

1. Sono delegate alle Province competenti per territorio le funzioni relative a:

a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.28 gennaio 1994, n. 84;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;

c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono delegate alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo.

Art. 171 - Conferimento di funzioni ai Comuni

1. Sono trasferite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della L.28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

Sezione II- Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 172 - Delega delle funzioni e autorizzazioni

1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato Nuovo codice della strada.

2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

Art. 173 - Coordinamento delle funzioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

Art. 174 Catasto ed elenco delle strade percorribili

1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

Art. 175 - Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province. ».

Note all’art. 80

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992 n. 30, che concerne Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 – Attività dell'Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza

1. Il Comitato tecnico-Osservatorio di cui all'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, svolge attività consultiva e di proposta sui temi della sicurezza stradale e collabora con l'Assessore regionale competente in materia di trasporti e vie di comunicazione con riguardo agli interventi di cui alla presente legge. Realizza le iniziative di carattere educativo, informativo e formativo che gli vengono affidate relative alla sicurezza stradale.

2. A tal fine il Presidente del Comitato Tecnico Osservatorio può essere incaricato con deliberazione della Giunta regionale a gestire i fondi stanziati nel bilancio regionale per le iniziative di cui al comma 1, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40. ».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35, che concerne Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 6 - Consulta e Comitato tecnico. Osservatorio regionale per l’educazione stradale e la sicurezza

1. Sono istituiti la Consulta e il Comitato tecnico - Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza, rispettivamente quale strumento di raccordo delle politiche della Regione e degli enti locali e quale organo tecnico consultivo della Regione e degli enti locali in materia di sicurezza, circolazione, educazione e formazione.

2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, ed è inoltre composta dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e del Comune di Rimini o da un Assessore da essi delegato, nonché dal Presidente del Circondario di Rimini o dal componente dell'Ufficio di presidenza da esso delegato. La Consulta ha compiti di proposta, di informazione e di consulenza.

3. Il Comitato tecnico - Osservatorio è composto da funzionari degli assessorati regionali, da rappresentanti di amministrazioni comunali e provinciali, da esperti e tecnici del settore, da rappresentanti di enti e associazioni interessati alle tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza. Esso è presieduto da uno dei funzionari regionali componenti o da un esperto della materia appositamente incaricato. Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato tecnico spettano ai componenti i compensi previsti dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8. I compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato tecnico - Osservatorio sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della normativa vigente in materia.».

Note all’art. 81

Comma 2

1) il testo del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Orientamento

(omissis)

3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, e le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.».

Comma 3

2) il testo del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Finanziamento dei soggetti e delle attività

(omissis)

2. La Regione e le Province provvedono alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione e le Province selezionano i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale.».

Comma 4

3) il testo del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 14 - Assegni formativi

1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.».

Comma 5

4) il testo del comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 22 - Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome

(omissis)

3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni. ».

Comma 6

5) il testo dell’articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 27 - Biennio integrato nell'obbligo formativo

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato.

3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.

4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione e nella formazione professionale.

5. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta al termine del primo e del secondo anno, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate.

6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale.

7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio integrato la Regione e le Province, nel primo quadriennio di attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni integrati.

8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.».

Comma 7

6) il testo del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 28 - Finalità

(omissis)

2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.».

Comma 8

7) il testo del comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 30 - Accesso alla formazione professionale iniziale

(omissis)

3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di evitare fenomeni di dispersione la Regione e le Province finanziano prioritariamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo stesso.».

Comma 9

8) il testo del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 31 - Programmazione

(omissis)

2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province ai sensi degli articoli 44 e 45.».

Comma 10

9) il testo del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 34 - Autorizzazione e riconoscimento delle attività

1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attività di cui all'articolo 44, comma 4.».

Comma 11

10) il testo del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 36 - Formazione degli apprendisti

1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese. ».

Comma 12

11) il testo del comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 39 - Disposizioni finali

(omissis)

3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi. ».

Comma 13

12) il testo del comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 41 - Educazione degli adulti

(omissis)

3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri territoriali di cui all'articolo 42, comma ».4.».

Comma 14

13) il testo del comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 42 - Programmazione e attuazione degli interventi

(omissis)

2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i Centri territoriali per l'educazione degli adulti..».

14) il testo del comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 42 - Programmazione e attuazione degli interventi

(omissis)

4. 4. La Regione e gli enti locali valorizzano i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati..».

Comma 15

15) il testo del comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 43 - Università della terza età

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1, competono alle Province le funzioni di promozione e sostegno delle attività di detti soggetti.».

Comma 16

16) il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora soppressa, era il seguente:

«Art. 44 - Programmazione generale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali;»

17) il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificata, era il seguente:

«Art. 44 - Programmazione generale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

(omissis)

b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa;».

18) il testo del comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 44 - Programmazione generale

(omissis)

3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.».

19) il testo del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 44 - Programmazione generale

(omissis)

4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla presente legge, le funzioni amministrative relative:

a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a regime;

b) alla programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;

c) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;

d) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi di propria competenza.».

Comma 17

20) il testo del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla presente legge.».

21) il testo del comma 4 dell’articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

(omissis)

4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi..».

22) il testo del comma 7 dell’articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

(omissis)

7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 49.

23) il testo del comma 8 dell’articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

(omissis)

8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.».

24) il testo dei commi 2, 3 e 9 dell’articolo 45 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 45 - Programmazione territoriale

(omissis)

2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.

3. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l'offerta formativa, di norma triennali.

(omissis)

9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di coordinamento di cui all'articolo 46 e le Commissioni di concertazione di cui all'articolo 52, gli ambiti territoriali al fine del miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la disponibilità di una rete di servizi, gli ambiti devono essere definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di ottimizzazione delle risorse.».

Comma 18

25) il testo del comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento

1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.».

26) il testo del comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento

(omissis)

2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.».

27) il testo del comma 3 dell’articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento

(omissis)

3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8.».

Comma 19

28) il testo del comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, ora modificato, era il seguente:

«Art. 52 - Concertazione a livello territoriale

1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.».

Note all’art. 82

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5, che concerne Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

(omissis)

2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo.».

2) il testo dei commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2011, che concerne Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 8 - Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

(omissis)

3. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'istruzione e formazione professionale, in modo unitario e comunque integrato con gli indirizzi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003.

4. Le Province sono competenti alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 5 a realizzare i percorsi inerenti l'offerta formativa programmata. Tali competenze sono esercitate secondo le modalità previste dagli articoli 45 e 52 della legge regionale n. 12 del 2003.».

Nota all’art. 83

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

«Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

(omissis)

3-bis. Ai fini della presente legge, si intende:

(omissis)

c) per "enti regionali": l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 1982, n. 34 e alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7).».

Note all’art. 84

Comma 1

1) il testo dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 18 - Partecipazione

(omissis)

4. Le Province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale.

5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del principio di pariteticità, delle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie relative alla disabilità.

6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 è istituito il comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 469 del 1997. Di esso fanno parte almeno due esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 19 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

(omissis)

4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.».

3) il testo del comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 19 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

(omissis)

5. Le Province svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.».

Note all’art. 85

Comma 2

1) il testo della rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora sostituita, era la seguente:

«Art. 3 - Programma triennale degli interventi.».

2) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Programma triennale degli interventi

1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale; i programmi triennali successivi al primo sono predisposti dalla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del precedente.».

3) il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Programma triennale degli interventi

(omissis)

2. Il programma triennale:

a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;

b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) indica i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;

d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.

3. Il programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.».

Comma 3

4) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle Province.

1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dalle Province nell'esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.».

Comma 4

5) il testo dell’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13, che concerne Norme in materia di spettacolo, ora sostituito, era il seguente:

Art. 3 - Funzione di province e comuni

1. Le province e i comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;

c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti.

2. Le provincie e i comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia.

3. I comuni in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.

d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;

e) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle provincie, D'intesa con i comuni, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 7.».

Note all’art. 86

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo del 2000 n. 18, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita, nel rispetto del princìpio di autonomia degli Enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli Enti locali o ad essi affidati. In particolare la Regione:

a) predispone il programma poliennale e approva il piano annuale previsti dall'art. 7;

b) attua interventi diretti, di norma tramite convenzioni, per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza, anche a seguito delle proposte della Commissione di cui all' art. 210 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

c) promuove, di norma tramite convenzioni, programmi di collaborazione e cooperazione con le altre Regioni, le Università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;

d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti;

e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;

f) esercita le funzioni ad essa delegate dall' art. 9 del D.P.R. n. 3/1972;

g) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli Enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione di beni e istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;

h) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;

i) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, nonché sulla relativa utenza;

l) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali. ».

Comma 3

2) il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 -Funzioni della Regione.

(omissis)

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 1 e di quelle del comma 2 la Regione si avvale di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, al quale si applicano le disposizioni previste dal capo II del titolo III della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.».

Comma 4

3) il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art.5 -. Funzioni dei comuni

1. I comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente.

2. A tale fine i comuni:

a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell' art. 208 della L.R. n. 3/1999;

b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell' art. 150 del D.Lgs. n. 112/1998;

c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;

d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;

e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri Enti e organismi;

f) concorrono con le province alla predisposizione dei piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali;

g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;

h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio.

3. Per la realizzazione di tali funzioni i comuni si avvalgono di figure specifiche specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali.

4. I comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio. ».

Comma 5

4) il testo della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n.18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 -. Funzioni dei comuni

(omissis)

2. A tale fine i Comuni:

(omissis)

f) concorrono con le province alla predisposizione dei piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali.».

Comma 6

5) il testo del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Attribuzioni dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.

(omissis)

2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'art. 7, di intesa con le province e contestualmente all'espressione del parere conforme sui piani provinciali, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale e il riparto dei relativi stanziamenti tra le province coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.».

Comma 7

6) il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 -. Programmazione regionale

(omissis)

3. Il Consiglio regionale, contestualmente al bilancio preventivo, approva il programma poliennale che prevede:

a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;

b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse nonché gli interventi da incentivare;

c) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale;

d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale.».

7) il testo del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n.18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

(omissis)

4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie dei piani bibliotecari e di quelli museali condotte congiuntamente dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e dalle province, approva annualmente l'assegnazione alle province delle risorse necessarie all'attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 8, il finanziamento delle attività di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali nonché quello degli interventi di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 3, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati. In caso di parziale realizzazione del piano annuale provinciale la Giunta regionale provvede, previo parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi per gli anni successivi.».

8) il testo della lettera a) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

(omissis)

5 Il finanziamento regionale può riguardare la seguente tipologia di interventi:

a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;».

9) il testo della lettera e) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

(omissis)

5. Il finanziamento regionale può riguardare la seguente tipologia di interventi:

(omissis)

e) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale.».

10) il testo del comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora abrogato, era il seguente:

«Art.7 -. Programmazione regionale

(omissis)

7. Il finanziamento regionale dei piani annuali provinciali di cui all'art. 8 riguarda esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 e quelle del precedente comma 6.».

Comma 8

11) il testo del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - I servizi e la cooperazione bibliotecaria

(omissis)

3. Le biblioteche degli Enti locali e quelle convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli Enti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i comuni e le province territorialmente competenti, costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di convenzioni.».

12) il testo del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - I servizi e la cooperazione bibliotecaria

(omissis)

4. Le biblioteche e gli archivi partecipano, con il concorso delle rispettive province e il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.».

Comma 9

13) il testo della lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 13 - Soprintendenza per i beni librari e documentari

(omissis)

2. Nell'ambito dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali il servizio di Soprintendenza per i beni librari e documentari svolge altresì le seguenti funzioni:

(omissis)

b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione delle province, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli Istituti centrali del Ministero per i beni e le Attività culturali, con le altre regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;».

Comma 10

14) il testo del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - I servizi e la cooperazione museale.

(omissis)

3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli Enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di convenzioni, di norma sentiti i comuni e le province territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico. ».

15) il testo del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - I servizi e la cooperazione museale.

(omissis)

5. I musei partecipano, con il concorso delle rispettive province e il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.».

Comma 11

16) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 4 - Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni di programmazione e valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:

a) concorrono alla valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, programmando e coordinando lo sviluppo dei servizi e il potenziamento delle strutture anche attraverso la cooperazione e l'attivazione di sistemi tra gli istituti culturali, tenendo anche conto delle esperienze maturate e del ruolo che possono svolgere istituti idonei del territorio;

b) approvano, sulla base delle proposte presentate dai comuni singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali di cui all'art. 8;

c) provvedono al rilevamento dei dati e alla gestione degli archivi di loro competenza, concorrendo all'aggiornamento e all'incremento del sistema informativo regionale;

d) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le diverse tipologie di istituti culturali;

e) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale per quanto concerne la formazione professionale degli operatori del settore;

f) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;

g) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica;

h) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità. ».

17) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 8 - Piano annuale provinciale.

1. In conformità con il programma poliennale e tramite concertazioni con i comuni, la Provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

2. Il piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento:

a) le iniziative nei singoli settori che la Provincia e i comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione;

b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

3. La Provincia trasmette annualmente alla Regione e all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.».

Note all’art. 87

Comma 2

1) il testo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale del 25 febbraio 2000, n. 13, che concerne Norme in materia di sport, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 -  Norme in materia di sport.

(omissis)

4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, attraverso:

a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;

b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive.».

Comma 3

2) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne Norme in materia di sport, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3- Funzioni delle province e dei comuni.

1. Province e comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La Conferenza Regione-Autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'art. 6.

3. Province e comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) ed all'art. 4.

4. In particolare le province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:

a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i comuni e le Organizzazioni sportive;

b) predisposizione, sulla base delle proposte degli Enti locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva.

5. In particolare i comuni:

a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le forme coordinate previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.».

Comma 4

3) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne Norme in materia di sport, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi

(omissis)

2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli Enti locali sentita la Consulta Regionale dello Sport, prima della sua approvazione sarà sottoposto all'apposito parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.».

Comma 5

4) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne Norme in materia di sport, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Contributi regionali

1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.».

5) il testo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne Norme in materia di sport, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Contributi regionali

(omissis)

2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorità espresse dalle Province.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 13 del 2000, che concerne Norme in materia di sport, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo

1.La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.».

Note all’art. 88

Comma 1

1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, che concerne Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ora abrogato, era il seguente:

«Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria

1. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria composta:

a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;

b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.

2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali:

a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;

b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;

c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all' art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;

d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412

e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;

f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;

g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.

3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di Ufficio di presidenza della Conferenza.

4. L'Ufficio di presidenza, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espleta, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto.

5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell' Ufficio di presidenza e della Conferenza su invito del Presidente.».

2) il testo dell’articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria

1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 ), assume la denominazione di Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già esercitate ai sensi dell' articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio- sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le attività territoriali, previsti all' articolo 3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le indicazioni dei Piani di zona.».

3) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 2003 n. 21, che concerne Istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 2 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria

1. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria dell'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.

2. Alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche e di cui all' articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in quanto non in contrasto con la presente legge.

3. Sino all'entrata in vigore di disposizioni regionali che assicurino la piena integrazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli nell'ambito del Servizio sanitario regionale, il Commissario straordinario degli Istituti medesimi è invitato permanentemente, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria S. Orsola-Malpighi è invitato permanentemente, senza diritto di voto. Opportune intese con l'Università degli studi di Bologna disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza, relativamente alle materie di reciproco interesse.

4. Il regolamento interno disciplina il funzionamento della Conferenza, secondo quanto previsto dalle direttive regionali adottate in attuazione dell' articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, tenendo conto della peculiare complessità organizzativa e territoriale dell'Azienda. La Conferenza disciplina le modalità della partecipazione dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale alla definizione dei Piani attuativi locali.

5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, la Conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.

6. L'Ufficio di presidenza della Conferenza, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della presente legge, esprime parere sulla nomina del Direttore generale da parte della Regione. Fatta salva la verifica di cui all' articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, la Conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del Direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta in attuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale

4) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2003, che concerne Istituzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 - Comitato di Coordinamento dell'Area Metropolitana

1. È istituito il Comitato di coordinamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie della Provincia di Bologna.

2. Il Comitato è composto dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai Sindaci del Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, dai Presidenti dei Comitati di Distretto del territorio provinciale, o loro delegati, nonché dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il Direttore generale degli Istituti Ortopedici Rizzoli.

3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.».

5) il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, che concerne Norme generali suoll’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali

1. L'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione. La Conferenza esprime altresì parere ai fini della verifica di cui all' articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. La Conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, di cui all' articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche.

2. La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari.

3. La Conferenza promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale.

4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale. La Conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi ed ai risultati di salute.

5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la Conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.».

6) il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’ articolo 4, della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22, che concerne Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'azienda unità sanitaria locale della Romagna. Partecipazione della regione emilia-romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l., ora abrogati, era il seguente:

«Art. 4 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna e Comitati di distretto

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, è istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna (di seguito denominata Conferenza), che opera nell'ambito territoriale dell'Azienda USL della Romagna e che esercita, in rappresentanza della pluralità dei territori coinvolti, funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

2. Alla Conferenza, in particolare, si applicano le disposizioni dell' articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, dell' articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell' articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, nonché le previsioni contenute nel Piano sociale e sanitario regionale, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La Conferenza, composta da tutti gli enti locali, esercita in sede assembleare, almeno due volte all'anno, le funzioni programmatiche e di alta vigilanza sulle decisioni strategiche inerenti l'organizzazione ed il funzionamento della nuova Azienda USL della Romagna. In particolare, la Conferenza, nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 6, interviene nelle valutazioni inerenti le decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 3 ed individua, d'intesa con il direttore generale dell'Azienda USL della Romagna, i distretti e i loro ambiti territoriali, coerentemente ai principi della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona). La Conferenza garantisce, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione delle assemblee elettive alla definizione delle politiche sanitarie locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti. La Conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed accessibilità dei servizi ed alla configurazione organizzativa e territoriale dell'Azienda USL della Romagna.

4. In seno alla Conferenza è costituito l'Ufficio di presidenza, composto, in sede di primo avvio e fino all'approvazione del regolamento della Conferenza, dai Sindaci dei Comuni di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, dai Presidenti delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dai Presidenti dei Comitati di distretto. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni ad esso assegnate dalla Conferenza in merito ai profili organizzativi e gestionali della nuova Azienda USL della Romagna e, in particolare, assume funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte in sede assembleare, al fine di garantirne le capacità decisionali. L'Ufficio di presidenza esprime parere sulla nomina del direttore generale dell'Azienda USL della Romagna da parte della Regione».

Comma 3

7) il testo dell’articolo 118 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 118 - Acque idonee alla balneazione

1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle Province che le esercitano sulla base di direttive della Regione.

2. È facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 470 del 1982.».

8) il testo dell’articolo 185 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 185 - Funzioni delle Province in materia di esercizi farmaceutici

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L.8 novembre 1991, n. 362;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della L.2 aprile 1968, n. 475.

2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei Comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.

4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.

5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia dal presente articolo.

6. Le Province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000.

9) il testo dell’articolo 186 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora abrogato, era il seguente:

« Art. 186 - Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982

Omissis.».

Note all’art. 89

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 15-ter della legge regionale 24 maggio 2004 n. 11, che concerne, Sviluppo regionale della società dell'informazione, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 15 - ter - Istituzione del Sistema statistico regionale

1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:

(omissis)

c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.».

2) il testo del comma 3 dell’art. 15-ter della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell'informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15-ter - Istituzione del Sistema statistico regionale

(omissis)

3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, sulla base di accordi tra la Regione ed i soggetti interessati di cui al comma 2, con cui vengono definite le linee strategiche di collaborazione.».

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina