n.78 del 02.04.2026 (Parte Seconda)

Approvazione del Rapporto Preliminare e del Documento Strategico Preliminare al nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 7, a norma del quale, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori;

- il comma 10 che prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneità e congruenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modificazioni ed integrazioni ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati, in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;

- l’art. 5, rubricato “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale prevede al comma 1, che il Piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale, elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 e al piano territoriale regionale, sia approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta, e al comma 2, che il Piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:

- l’individuazione dei comprensori faunistici omogenei;

- l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica;

- l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;

- la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

- i contenuti per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;

- i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo;

- il già richiamato art. 5, il cui comma 2bis prevede che il Piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie;

Richiamate:

  • la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna”, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

  • la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 che ha approvato “il Piano Faunistico Venatorio Regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” successivamente prorogato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026”;

Viste:

  • la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e successive modifiche e integrazioni;

  • la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati inoltre:

- le Direttive n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” e n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 5 del medesimo il quale dispone:

- al comma 1, che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione al fine di evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

- al comma 2, che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti;

Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l’art. 6 che sottopone a “Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” tutti i piani e i programmi per i quali, potendo avere incidenze significative su un sito Natura 2000 (SIC o ZPS), singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi del predetto D.P.R. n. 357/1997, al fine di assicurare che vengano presi in considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale che possano derivare dall’attuazione degli stessi;

- la Parte Seconda, Titolo II, che disciplina le modalità di svolgimento della V.A.S. prevedendo in particolare che:

- la fase di Valutazione Ambientale Strategica è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di tali piani e programmi – art. 11;

- l’Autorità proponente e/o procedente deve coinvolgere sin dalle fasi preliminari l’Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, ed a tal fine trasmette all’Autorità competente un Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell’attuazione del piano il quale costituisce la base per l’avvio delle consultazioni – art. 13, comma 1;

Vista altresì la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che ha individuato la Regione quale Autorità competente alla Valutazione Ambientale Strategica per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dall’Autorità di bacino e dalle Province, demandando alla Giunta regionale l’individuazione, con proprio atto, della struttura organizzativa competente in materia ambientale dotata della necessaria autonomia;

Dato atto che, in base all’attuale assetto organizzativo regionale, la competenza alla valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale è attribuita al Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare - Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni - della Direzione Generale Cura del territorio e dell’ambiente;

Rilevato altresì che l’Autorità proponente e procedente ai sensi del soprarichiamato Decreto Legislativo n. 152/2006 è da individuarsi nel Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

Atteso che:

  • il Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) 2018-2023, attualmente vigente in regime di proroga, è in scadenza;

  • sono state espletate le procedure di affidamento volte alla predisposizione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) e della correlata documentazione necessaria al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica a cui il Piano deve essere assoggettato;

  • al fine di dare avvio al procedimento di V.A.S., in osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del sopra richiamato D.Lgs. n. 152/2006, è stato predisposto il “Rapporto Preliminare” al nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale volto a proporre le prime linee programmatiche del Piano e gli obiettivi di sostenibilità prefissati, allo scopo di definire le tematiche da analizzare ed il livello di approfondimento delle informazioni da includere nel successivo Rapporto ambientale che costituirà parte integrante del Piano stesso;

  • a supporto del “Rapporto Preliminare” al PFVR, si è reso opportuno, da un punto di vista metodologico, predisporre altresì un documento tecnico preliminare che illustri, tra l’altro, una valutazione degli obiettivi e azioni del precedente ciclo gestionale nonché la cornice pianificatoria all’interno della quale sarà predisposto il nuovo PFVR, riportante gli obiettivi strategici da raggiungere nel periodo oggetto di pianificazione e le azioni per il loro raggiungimento;

Ritenuto, pertanto, al fine di dare avvio alla procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di approvare il “Rapporto Preliminare” al nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale e il documento tecnico a supporto denominato “Documento Strategico Preliminare al Piano Faunistico-Venatorio Regionale”, riportati rispettivamente negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

  • n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale, tra l’altro, è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, in prima fase riferita alle Direzioni generali e Agenzie;

  • n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase” (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

  • n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di approvare il “Rapporto Preliminare” al nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale e il documento tecnico a supporto denominato “Documento Strategico Preliminare al Piano Faunistico-Venatorio Regionale”, riportati rispettivamente negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

  2. di dare mandato al Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 1) all’Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni, quale Autorità Competente per la valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi della Regione Emilia-Romagna, per l’avvio della fase preliminare della procedura di V.A.S. ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

  3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

  4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sulla pagina web dedicata.

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