n.119 del 23.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo con prescrizioni accreditamento istituzionale Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini di Parma

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere al Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini, Via Università 4 - Parma, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo con prescrizioni dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modifiche, per le seguenti attività compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il parziale possesso:

  • Laboratorio analisi chimica clinica e cito-istopatologia (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia e anatomia-istologia patologica);

2. il rinnovo dell’accreditamento di cui al punto precedente viene concesso, ai sensi dell’art. 9, co. 5, della L.R. 34/98, e successive modificazioni, con le seguenti prescrizioni:

  • rinunciare all’acquisizione di prestazioni in service dal Laboratorio Nuovo S. Orsola di Parma nell’ambito dell’attività erogata in regime di accreditamento in nome e per conto del Servizio sanitario regionale;

la cui piena osservanza deve essere assicurata entro il 30/6/2014;

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito;

4. il rinnovo dell’accreditamento decorre dal 17/9/2012, data di scadenza della determinazione n. 10853 del 17/9/2008 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/13, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/98 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

7. è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

8. di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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