n.121 del 08.05.2013 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento provvisorio per la trasformazione di n. 12 posti letto della Struttura "Centro Cardinal Ferrari S.r.l." Fontanellato (PR)
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9 e 10:
- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
Viste:
le proprie determinazioni n. 15387 del 30/12/2010 e n. 1782 del 21/2/2012 con le quali è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento alla struttura “Centro Cardinal Ferrari” di Fontanellato;
la nota pervenuta a questa amministrazione in data 18/12/2012 (P.G.2012/0297506), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura “Centro Cardinal Ferrari, con sede legale in Porto Potenza Picena, Via Aprutina, 194 (MC), e sede operativa a Fontanellato (PR), Via IV Novembre n. 21 chiede una modifica di 12 posti letto accreditati da Riabilitazione Intensiva (cod. 56) a Neuro-riabilitazione (cod. 75);
la nota P.G. 2010/0289204 del 19/11/2010 con la quale il Centro Cardinal Ferrari chiede di candidarsi quale possibile nodo della rete riabilitativa per le gravi disabilità neuromotorie in età evolutiva proponendo la conversione di 12 posti letto, attualmente autorizzati per Riabilitazione intensiva (cod. 56), in altrettanti posti letto di Neuro- riabilitazione (cod. 75);
il parere favorevole del prof. A. Ferrari Direttore della Unità operativa di “Riabilitazione Gravi Disabilità Neuromotorie in Età Evolutiva” della Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, identificata quale centro hub della rete con DGR 138/08;
la nota del Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali P.G. 2011/42566 del 16/2/2011, che esprime il proprio consenso alla modifica dei posti letto accreditati;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata con provvedimento del Sindaco del Comune di Fontanellato, con nota Prot. n. 8443 del 30/11/2012, anche per l’ attivazione dell’attività di recupero e riabilitazione (cod. 75);
Tenuto conto della risultanza della verifica effettuata dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2013/2490 del 28/2/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Ritenuto necessario, quindi, concedere la modifica dei posti letto accreditati con proprie determinazioni 15387/10 e 1782/12;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato il DLgs 159/11 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal DLgs 218/12;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio;
determina:
- di concedere l’accreditamento provvisorio per 12 posti letto di Neuro-Riabilitazione (cod. 75) e relativa attività ambulatoriale;
- di mantenere l’accreditamento per le seguenti attività di ricovero ed ambulatoriali:
- Recupero e Riabilitazione funzionale (cod.56) 28 posti letto
- Neuro-Riabilitazione (cod.75) posti letto 43
- Day Hospital (cod.02) posti letto 8
per un totale di 91 posti letto
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- l’accreditamento provvisorio concesso, per l’attività di Neuro - Riabilitazione (12 p.l) (cod. 75), decorre dalla data di adozione del presente atto;
- di confermare la decorrenza, gli effetti e i vincoli stabiliti nella determinazione n. 15387 del 30/12/2010 e che l’accreditamento concesso ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge regionale 34/98, e successive modificazione, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.