n. 73 del 26.05.2010 periodico (Parte Seconda)

R.R. n. 41/2001 - Pratica n. PC01A0768 - Barbieri Pietro - Concessione derivazione acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo in comune di Cortemaggiore (PC)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

di assentire alla Ditta >Barbieri Pietro<b> la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso irriguo in località Segno di Chiavenna Landi in comune di Cortemaggiore per una portata massima di 20 l/sec. e con un volume annuo di prelievo pari a mc.2100

Procedimento n. PC01A0768

a) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del

presente provvedimento con scadenza in data 31/12/2015 e con possibilità di rinnovazioni alle condizioni di cui all’Art. 27 del R.R. n. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

b) di fissare in €>9,08 l&#8217;importo del canone a carico della Ditta Barbieri Pietro dovuti alla Regione Emilia - Romagna.<p>

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina n. 2487 in data 11.03.2010><p>

(omissis)  

Art. 14 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione:

E’ proibito permettere ad altri l’utilizzazione dell’acqua.

E’ vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni alle opere di derivazione e all’uso dell’acqua senza la preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - sede di Piacenza, che potrà concederla di volta in volta, a seconda delle necessità, dando le opportune disposizioni per l’esercizio della derivazione.

L’inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto di derivare a norma dell’Art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/01.

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