n.163 del 14.06.2017 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 4508 - Risoluzione per impegnare la Giunta a rapportarsi nelle sedi nazionali competenti per sostenere l'istituzione del difensore civico nazionale, quale organo di garanzia e tutela giustiziale del cittadino anche nei confronti dell'amministrazione statale, nonché quale autorità di coordinamento dei difensori civici regionali, titolare altresì di funzioni di rappresentanza rispetto alle autorità di livello nazionale, europeo ed internazionale, sostenendo inoltre le modifiche normative necessarie al fine di valorizzare l'istituto della difesa civica rafforzandone funzioni, poteri e ambiti di cognizione, con particolare riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. A firma della consigliera Gibertoni
Premesso che
diversi documenti internazionali (fra i quali la risoluzione 48/134 e dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Risoluzione 327/11 e la Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa e la Risoluzione 1959 (2013) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa) raccomandano l’istituzione del Difensore civico nazionale, con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi ed invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati allo svolgimento del proprio compito;
come noto, L’Italia è l’unico stato fondatore dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa privo di difensore civico nazionale, nonostante la presenza del Difensore civico nazionale venga considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come tale condizione imprescindibile posta dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea per ammettere nuovi stati a far parte dell’Unione o del Consiglio d’Europa;
a livello Comunale, l’art. 11 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - sostanzialmente riproducendo il previgente art. 8 della L. 142 del 1990 - prevede la possibilità per comuni e province di istituire il difensore civico per ambito territoriale di competenza;
come noto, nella pretesa ottica di contenimento della spesa pubblica, l’art. 2, comma 186, lett. a), della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (cd. “Finanziaria 2010”), ha previsto – a decorrere dall’01 gennaio 2010 - la soppressione della figura del Difensore civico comunale, con possibilità di devolvere, mediante convenzione tra gli enti locali interessati, le relative funzioni al difensore civico della provincia di riferimento;
gli Statuti della maggior parte delle Regioni italiane (15 su 20) prevedono la figura del Difensore civico e lo qualificano quale Organo della Regione, al pari della Assemblea, della Giunta e del Presidente;
l’Art. 70 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna qualifica il Difensore civico quale organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa, posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi, attribuendogli funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione;
la legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 regolamenta la disciplina del Difensore civico regionale.
Rilevato che
dal 1994 è attivo il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Organismo associativo che opera per la diffusione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica;
l’istituzione del Difensore civico nazionale risulta, da un lato necessaria al fine di adeguarsi alle indicazioni internazionali e al dettato legislativo nazionale, dall’altro opportuna sotto il profilo della tutela nei confronti della pubblica amministrazione ad ogni livello, anche nazionale;
l'istituzione di un Difensore civico nazionale è una delle questioni che preme maggiormente al Coordinamento: l'assenza di questa figura priva infatti i cittadini di tutela rispetto agli organi centrali dello Stato, oltre a non essere in linea con norme di carattere internazionale;
all’art. 16 comma 1 della art. 16 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) si fa esplicito riferimento all’istituzione del Difensore Civico nazionale. Testualmente tale norma recita “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”;
l’istituzione di un Difensore civico nazionale incardinazione in capo ad un unico soggetto istituzionale di un ruolo di coordinamento dei difensori territoriali, limiterebbe i rischi di “decisioni contrastanti” a livello locale.
L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
impegna la Giunta regionale
a rapportarsi nelle sedi nazionali competenti per sostenere l’istituzione del Difensore civico nazionale, quale organo di garanzia e tutela giustiziale del cittadino nei confronti dell’amministrazione (anche) statale nonché quale autorità di coordinamento dei difensori civici regionali, titolare altresì di funzioni di rappresentanza rispetto alle autorità di livello nazionale, europeo ed internazionale;
a rapportarsi nelle suddette sedi affinché siano approvare le modifiche normative necessarie al fine di valorizzare l’istituto della difesa civica rafforzandone funzioni, poteri e ambiti di cognizione, con particolare riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Approvata all’unanimità dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone nella seduta del 10 maggio 2017