n.47 del 25.02.2026 periodico (Parte Seconda)
Struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini di Parma - superamento prescrizioni contenute nella propria determinazione n. 20828 del 06/10/2023 e conferma dell'accreditamento già concesso
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, la quale, dando attuazione all’art. 8-quater del D.lgs. n. 502/1992 sopracitato, prevede:
- all’art. 12, comma 3, che l’accreditamento concesso abbia validità quinquennale;
- all’art. 13, commi 1 e 3, che, al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di accreditamento rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale, le verifiche di accreditamento siano affidate all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), il quale svolge le istruttorie tecniche, esprime il giudizio tecnico di competenza verificando il possesso ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche mediante sopralluoghi presso le strutture interessate;
- all’art. 15, commi 2 e 5, che, l’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità e, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, può essere disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- all’art. 16 che le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- all’art. 17 che, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- all’art. 18, commi 1 e 3, che l’eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento e l’OTA effettua, nel periodo di validità dell’accreditamento, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti, anche mediante sopralluoghi presso la struttura interessata;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 1056/2015, n. 603/2019, n. 620/2024 relativamente alle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
- n. 279/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 1133/2025 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1463/2025, recante “Individuazione del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/2019”;
Vista la propria determinazione n. 20828 del 06/10/2023 con cui è stato concesso alla struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini, Borgo Masnovo n. 2, Parma, il rinnovo con variazioni e prescrizioni dell'accreditamento istituzionale;
Considerato che:
- l’accreditamento di cui sopra è stato concesso con prescrizioni, a cui la struttura doveva adempiere entro il 01/12/2023 e i cui esiti sono stati sottoposti ad una ulteriore valutazione dell’OTA;
- la documentazione inviata dalla struttura in data 30/11/2023 non ha consentito di ritenere pienamente superate le prescrizioni; pertanto, l’OTA ha richiesto ulteriore documentazione che la struttura ha fornito da ultimo in data 08/04/2025;
- la valutazione di questa ulteriore documentazione inviata ha evidenziato incongruenze e mancati adeguamenti che, seppur segnalati alla struttura, non hanno avuto alcun riscontro da parte del Centro;
Considerato, pertanto, che le prescrizioni non potevano considerarsi superate, con nota del 30/07/2025 la struttura è stata diffidata a trasmettere, entro il 1/10/2025, le evidenze attestanti quanto realizzato per superare le criticità rilevate;
Vista la nota, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) e pervenuta con Prot. 11/11/2025.1110738.U, di valutazione delle azioni di adeguamento presentate, a seguito di diffida, dalla struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini di Parma in data 23/09/2025, con cui l’OTA trasmette il proprio parere positivo sul superamento delle prescrizioni assegnate e si riserva di verificare gli esiti delle azioni implementate dalla struttura durante la prossima visita di verifica;
Preso atto del parere espresso dall’OTA con la nota sopracitata e ritenuto:
- superate le criticità individuate e contenute nella citata determinazione n. 20828 del 06/10/2023;
- di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, alla conferma dell’accreditamento già concesso alla citata struttura;
Richiamato:
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, a fronte del quale si è proceduto ai controlli dovuti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la delibera di Giunta regionale n. 1615/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale”;
- la delibera di Giunta regionale n. 876/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;
- la delibera di Giunta regionale n. 2376/2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 inerenti al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;
- la delibera di Giunta regionale n. 1440/2025, recante “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1. di prendere atto delle azioni intraprese dalla struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini, Borgo Masnovo n. 2, Parma, per il superamento delle criticità evidenziate, e degli esiti delle verifiche di competenza dell’OTA;
2. di ritenere assolte le prescrizioni stabilite nella citata determinazione n. 20828 del 06/10/2023;
3. di confermare, alla luce delle verifiche effettuate dall’OTA, l’accreditamento già concesso alla struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini di Parma, con proprio atto n. 20828 del 06/10/2023, che complessivamente riguarda:
- Laboratorio di analisi con Area prelievo e Area produzione esami nei settori di biochimica clinica, emocoagulazione, immunologia, immunometria, istologia, citologia, microbiologia, con esclusione POCT;
e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;
4. che l’accreditamento di cui al punto 3. ha validità quinquennale a far data dall’atto di rinnovo e variazioni dell’accreditamento n. 20828 del 06/10/2023 (scadenza 5/10/2028), ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019;
5. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
6. di disporre la ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come previsto dalla disciplina normativa ed amministrativa richiamata in premessa;
7. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.