n.212 del 13.07.2016 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni di accompagnamento a misure del PSR in relazione all'utilizzo del demanio idrico
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali:
1) di stabilire che al fine di procedere ad un esame contestuale delle istanze relative a più aree che risulti maggiormente funzionale ad una gestione programmata delle aree del demanio idrico in linea con le esigenze di pianificazione e in relazione anche alle istanze connesse ad attività contemplate nella misura 8.1 del PSR si possa, nel rispetto del procedimento di cui alla L.R. 7/2004, procedere alla presentazione di una domanda unica cumulativa di concessione ovvero comunque più domande accomunate eventualmente da un unitario progetto che riporti le aree, le occupazioni e gli utilizzi e che saranno oggetto di un unico procedimento istruttorio;
2) di stabilire che il progetto, sotto il profilo della valutazione di incidenza, debba contenere l’indicazione dell’area che sarà utilizzata per le coltivazioni e di quella destinata a rinaturalizzazione secondo le seguenti percentuali minime, facendo presente l’opportunità che l’obbligo di rinaturalizzazione, quando nell’area oggetto della concessione siano presenti Siti della rete Natura 2000, sia possibilmente concentrato in aree SIC e/o ZPS:
a) in caso di utilizzi dei terreni a pioppo, praticoltura e coltivazione di erba medica obbligo di rinaturalizzazione per una estensione almeno corrispondente al 15% della superficie richiesta in concessione, precisando che l’utilizzo in una medesima superficie di una coltura seminativa per un anno nell’intervallo compreso fra due cicli di pioppo è ammesso e non produce effetti sulla percentuale definita per l’obbligo di rinaturalizzazione;
b)in caso di utilizzi dei terreni con rotazioni di colture seminative o con colture permanenti obbligo di rinaturalizzazione per una estensione almeno corrispondente al 25% della superficie richiesta in concessione;
3) di stabilire che il progetto, sotto il profilo del parere idraulico, debba contenere:
a) elaborati grafici che evidenzino che l’impianto dei pioppi rispetti le zone in cui gli eventi di piena possono sviluppare azioni erosive provocando lo sradicamento delle piante ( si deve evitare di piantare in prossimità della sponda in quanto la piena, sradicando i pioppi, determinerebbe ulteriori erosioni nonché il loro trasporto verso valle);
b) elaborati grafici che individuino le viabilità di servizio, in particolare devono essere indicate le vie che si intendono utilizzare per il trasporto fuori golena del materiale legnoso derivante dalla lavorazione, garantendo che le sommità arginali vengano interessate il meno possibile dal transito di mezzi;
4) di stabilire che possa darsi corso ad una pubblicazione complessiva dell’area risultante dalla somma delle singole aree richieste in concessione per le quali è presentato un progetto comune, in quanto complessivo ne è l’esame e la valutazione in termini di utilizzo;
5) di stabilire che la durata delle concessioni debba essere unica, a prescindere dalla maturazione dei prodotti, che potrebbe non essere allineata, ferma la possibilità per i singoli utenti di rinunciare alla concessione prima della scadenza o di fare subentrare, previo assenso dell’amministrazione competente, altro soggetto per il tempo rimanente in quanto l’unificazione della durata è funzionale ad avere nel tempo aree più vaste da dare in concessione ovvero mantenere in disponibilità della P.A. in coerenza con le esigenze pubbliche ambientali, di sicurezza idraulica e la pianificazione inerente le fasce fluviali.
6) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel BURERT.