n.121 del 11.07.2012 (Parte Seconda)
Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia.Integrazione ordinanza n. 2 del 16 giugno 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il Decreto-Legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 8 della L. R. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012 n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Richiamate le ordinanze nn. 1 e 3 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’art. 1, commi 2 e 5, del Decreto Legge 6 giungo 2012, n. 74 il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati e possano avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Provincie interessati al sisma;
Vista l’ordinanza n. 2 del 16/6/2012 al Commissario Delegato “Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia”
Preso atto che, gli edifici scolastici che a seguito degli eventi sismici del maggio scorso hanno subito danni limitati, tale da dar luogo ad esiti B o C, sono stati oggetto dell’ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 16 giugno 2012 avente come obiettivo quello di rendere possibile il loro utilizzo a partire dal prossimo anno scolastico. In questi casi l’ordinanza prevede che si proceda con una perizia che individui gli interventi di riparazione e gli interventi locali volti ad eliminare eventuali carenze puntuali. Il Commissario Delegato dovrà esaminare le perizie presentare valutando la congruità delle spese previste ai fini dell’assegnazione delle risorse agli Enti attuatori.
Atteso che nella redazione di tali perizie il tecnico incaricato dovrà individuare gli interventi di riparazione e di rafforzamento locale che consentano di eliminare eventuali punti deboli per conseguire un miglioramento sismico fornendo le indicazioni progettuali degli interventi in questione e la quantificazione dei costi.
Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2/2012 che è finalizzata alla riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013 con interventi a basso costo, di rapida esecuzione e che non precludano eventuali successivi interventi più importanti, su edifici che già hanno un discreto livello di sicurezza per aumentarlo nell'immediato senza porsi in una prima fase l'obiettivo di raggiungere prefissati livelli di sicurezza.
Ravvisata la necessità di integrare l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 16 giugno 2012 con alcune indicazioni sia di carattere tecnico che procedurale per consentire agli Enti attuatori di redigere immediatamente le perizie, affidare ed eseguire al più presto i lavori sugli edifici scolastici che hanno avuto un esisto di agibilità B o C.
D’intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, che, nella seduta del 14 giugno 2012, ha condiviso la necessità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2012-2013 e di assicurare la continuità dei servizi alla prima infanzia;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. La perizia, prevista dall’ordinanza n. 2 del 16 giugno 2012, ai fini della verifica di congruità della spesa la perizia deve essere redatta secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente “Elenco prezzi regionale per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti” della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR 18/7/2011 n. 1035 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 120 del 2/8/2011. Per tipologie di opere non previste in detto “Elenco prezzi” rimane salva la possibilità di creare nuove voci, fornendo la relativa analisi del prezzo, oppure facendo riferimento ad altri prezziari ufficiali.
2. Le opere ammissibili al finanziamento sono esclusivamente quelle attinenti gli interventi di riparazione e di rafforzamento locale che consentono di eliminare le cause delle inagibilità riscontrate ed eventuali punti deboli per conseguire un miglioramento sismico delle condizioni di sicurezza preesistenti, comprese le finiture strettamente connesse la cui incidenza non potrà essere maggiore del 30% dell’importo complessivo dei lavori.
3. Le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli Enti attuatori, sono ammissibili nella misura massima del 10% (tutto compreso progettazione, DD.LL., contabilità e sicurezza) oltre IVA e oneri connessi.
4. In caso dalla documentazione presentate emergano elementi di incongruità, questi ultimi dovranno essere superati di concerto con il Commissario Delegato.
5. la presentazione della perizia e l’esito positivo dell’esame di congruità della spesa ai fini dell’assegnazione delle risorse, costituisce deposito del progetto esecutivo ai fini dell’inizio lavori.
6. Norme esecuzione lavori
- Le opere devono essere completate entro e non oltre i due mesi successivi alla data di assegnazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato.
- In caso di ritardati pagamenti dell’Ente attuatore, determinati da mancati o ritardati trasferimenti da parte dello Stato, l’impresa appaltatrice non avrà diritto alla rifusione degli interessi legali o interessi moratori.
- Le disposizioni di legge, le ordinanze ministeriali e le varie ordinanze commissariali relative all’oggetto devono ritenersi parte integranti e sostanziali dei contratti di appalto.
7. La erogazione dei fondi del Commissario Delegato avverrà nel modo seguente:
- 40% in anticipazione non appena l’Ente attuatore abbia comunicato al Commissario Delegato l’inizio dei lavori;
- 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori
- 20% entro 5 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione o il collaudo tecnico amministrativo;
- Nel caso di importi inferiori ad euro 20.000,00 è possibile procedere all’erogazione in unica soluzione entro 5 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo.
8. Vigilanza sull’esecuzione dei lavori
- fermo restando la responsabilità dell’Ente attuatore per la regolare esecuzione dei lavori il Commissario Delegato può provvedere, attraverso le strutture regionali competenti, alla vigilanza sulla esecuzione degli stessi. Le predette strutture hanno la facoltà di ispezionare i cantieri e l’Ente attuatore è tenuto a fornire ogni chiarimento.
- Il Commissario Delegato si riserva di individuare ulteriori forme di controllo.
- Qualora non si proceda, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tramite certificato di regolare esecuzione il collaudatore tecnico amministrativo è nominato dall’Ente attuatore.
- Gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione sono trasmessi al Commissario Delegato, a cura degli Enti attuatori, nei cinque giorni successivi alla loro approvazione;
9. I proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico ed ai servizi della prima infanzia (scuole paritarie) sono autorizzati a procedere alla riparazione dei danni secondo quanto disposto nell’ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 16/6/2012 e con le modalità della presente ordinanza.
10. La percentuale del contributo pubblico riconosciuto alle scuole paritarie sarà definito con successivo provvedimento fermo restando che la sua erogazione è subordinata all’impegno dei proprietari al mantenimento delle funzioni scolastiche, nei limiti delle stesse, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione da stipulare con il Commissario Delegato.
La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n.20 del 1994.
La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 3/7/2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
Registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, in data 10/7/2012, registro n. 1 foglio n. 100