n.295 del 02.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 – Azienda agricola Tonna Giuseppe ss - Domanda 25.08.2016 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Roccabianca (PR), loc. Fontanelle. Concessione di derivazione. Proc. PR16A0034. SINADOC 25666 (Determinazione del Dirigente in data 26.07.2017 n. 4003)

Il Responsabile determina: 

  1. di rilasciare alla AZIENDA AGRICOLA TONNA GIUSEPPE SS , con sede in Roccabianca C.F. 01620770345, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Roccabianca, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR16A0034) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Roccabianca (PR) per uso irrigazione agricola, con portata massima pari a litri/sec. 15 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 30624;
  2. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
  3. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l’obbligo di istallazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati da istallarsi entro il 31.12.2020, a seguito di quanto l’Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell’art. 48 del RR n. 41/01; (omissis) 

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina in data 26.07.2017 n. 4003

(omissis) 

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

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