n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)

Art. 33 L.R. 13/2015. Modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che in data 30/09/2013 è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n. 1400 avente oggetto “Approvazione delle nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna”, di seguito denominate 'Direttive', con la quale sono state aggiornate le precedenti Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1472/2004;

- che le Direttive suddette prevedono agli artt. 2 e 4 che AIPO - Settore Navigazione Interna svolga le funzioni di Soggetto Istruttore in materia di concessioni sul demanio della navigazione Interna;

- che le stesse, nei medesimi articoli, attribuiscono invece al Servizio regionale Viabilità, Navigazione Interna e Portualità Commerciale, quale Autorità demaniale, le competenze relative all’adozione del provvedimento di concessione;

Visto l’art. 33 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 che delega ad AIPO a partire dal 1 gennaio 2016, limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni in materia di navigazione interna e nello specifico il rilascio delle concessioni del demanio, prevedendo che AIPO ne introiti i canoni;

Evidenziato che:

- il suddetto articolo, al comma 5, prevede che con atto di Giunta venga disciplinata la modalità di svolgimento dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e AIPO nella suddetta materia;

- che lo stesso articolo prevede inoltre che, in deroga all’art. 20 della L.R. n. 7/2004, il pagamento dei depositi cauzionali e dei relativi canoni inerenti le concessioni demaniali sarà riscosso da AIPO;

Evidenziato inoltre che all’art. 69 della succitata L.R. n. 13/2015, viene previsto che:

- a garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante;

- ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedimentali vigenti alla data del loro avvio;

- il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui sopra, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze;

Dato atto pertanto che AIPO subentra nei procedimenti in corso a far data dal 01/01/2016, senza necessità che venga stilato alcun elenco di detti procedimenti, essendo già a conoscenza degli stessi in qualità di attuale soggetto istruttore;

Ritenuto necessario pertanto disciplinare, conformemente a quanto prevede il comma 5 dell’art. 33 della citata L.R. 13/2015, le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna, prevedendo che:

- i depositi cauzionali relativi alle concessioni in essere e già introitati dalla Regione Emilia-Romagna rimangono di spettanza della stessa sul capitolo all’uopo dedicato. Al termine della concessione o in caso di necessità, la Regione provvederà allo svincolo e restituzione di detti depositi, a seguito dell’invio formale da parte di AIPO della necessaria istruttoria tecnica e rendicontazione relativa al pagamento dei canoni pregressi,

- i depositi cauzionali relativi alle nuove concessioni rilasciate da AIPO dal 01 gennaio 2016 verranno introitati dalla stessa,

- i canoni di concessione relativi alle concessioni in essere già rilasciate dalla Regione saranno introitate da AIPO per i pagamenti da effettuarsi, in base al disciplinare di concessione, successivamente al 31 dicembre 2015;

- i canoni di concessione relativi alle nuove concessioni rilasciate da AIPO dall’1 gennaio 2016 verranno introitati dalla stessa;

Ritenuto inoltre necessario, a seguito della delega di funzioni attuata con l’art. 33 comma 1 e 4 lett. b) della citata legge regionale, modificare le direttive allegate alla propria deliberazione n. 1400/2013, sostituendo gli articoli 2, 4, 7 e 8 come segue:

- “Articolo 2 - Definizioni.

DEMANIO PUBBLICO: appartiene allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale.

DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: quella parte del demanio consistente nella superficie navigabile delle acque lacuali, fluviali e artificiali, nelle aree portuali e nelle relative pertinenze consistenti, e per gli attracchi, nelle aree prospicienti a terra limitatamente alla via alzaia e alla superficie di sponda sul livello di magra ordinaria.

AUTORITÀ DEMANIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: struttura preposta all’amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la disciplina transitoria di cui alla D.G.R. n. 2230/2015, per Autorità Demaniale s’intende AIPO relativamente all’asta del fiume Po e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia relativamente all’idrovia Ferrarese.

AIPO: Agenzia Interregionale per il fiume Po.

SOGGETTO ISTRUTTORE: Soggetto al quale sono attribuite le funzioni di cui al successivo art. 4.4.

UNITÀ DI NAVIGAZIONE: qualsiasi mezzo atto a navigare (navi, imbarcazioni, galleggianti ecc…).

SUPERFICIE CONCESSA: consiste nello spazio acqueo e nell’eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall’Autorità Demaniale.

CONCESSIONE MAGGIORE: è rilasciata per un tempo da sei sino ad un massimo di diciannove anni e concerne usi che comportano la realizzazione di opere o apposizioni di strutture incidenti sui beni demaniali e l’ambiente collegato.

CONCESSIONE MINORE: è rilasciata per un tempo da 12 mesi sino ad un massimo di sei anni e concerne interventi ed usi che non incidono sostanzialmente sull’ambiente e sono facilmente eliminabili ed interessano aree o spazi ridotti.

CONCESSIONE BREVE: è rilasciata per un tempo compreso tra a 45 giorni fino a 12 mesi. Riguarda installazioni che non comportino modifiche allo stato dei luoghi e le relative opere sono facilmente rimovibili con caratteristiche di temporaneità.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA: è relativa ad occupazioni occasionali, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a 45 giorni, quali ad esempio manifestazioni sportive, posizionamento di giostre, attrazioni, strutture per fiere o sagre.

UTILIZZO AREA PROSPICENTE: è relativa ad aree al di fuori del demanio della navigazione interna, ma strettamente connesse e contigue all’attività svolta. Potranno essere concesse allo stesso soggetto coordinando i procedimenti concessori in capo a settori diversi della Regione.”;

- “Articolo 4 - Enti coinvolti nella gestione del demanio e relative competenze.

4.1 - Regione Emilia-Romagna

La Regione, in qualità di titolare della funzione delegata, definisce le direttive per la gestione del demanio della navigazione interna.

4.2 - AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po

AIPO, in qualità di Ente delegato relativamente all’asta del fiume Po in territorio emiliano romagnolo, adotta il provvedimento di concessione e tutti gli atti incidenti sul rapporto concessorio, oltre a riscuotere i canoni demaniali.

4.3 - ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia

ARPAE, in qualità di Ente delegato relativamente all’idrovia ferrarese, adotta il provvedimento di concessione e tutti gli atti incidenti sul rapporto concessorio.

4.4 - Soggetto Istruttore

Il Soggetto Istruttore è responsabile dell’attività di istruttoria in materia di concessioni sul demanio della navigazione interna.”;

- “Articolo 7 - Spese e oneri di concessione.

Al momento della presentazione dell’istanza il richiedente deve versare a beneficio del Soggetto Istruttore, con la causale “spese di istruttoria per rilascio di concessione demaniale”, un contributo dell’importo di € 75,00 (settantacinque euro) di cui al comma 9, art. 20, L.R. 7/2004. Solo per le concessioni maggiori, data la maggiore complessità dell’istruttoria richiesta, il contributo di cui sopra viene fissato in € 150,00 (centocinquanta euro) in applicazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 913/2009.

A seguito di conclusione positiva del procedimento, la concessione è rilasciata previa presentazione delle ricevute di versamento a favore della Autorità Demaniale con le seguenti causali:

- deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone;

- annualità del canone di concessione demaniale anticipato.

Il deposito cauzionale può essere costituito anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

Sono inoltre a carico dell’interessato le spese di bollo e di registro quando dovute.

Per tutta la durata della concessione il concessionario deve versare all’Autorità Demaniale l’importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale così come determinato dal provvedimento di concessione e calcolato ai sensi degli art. 20 della L.R. 7/2004.

La Riscossione coattiva avviene ai sensi della L.R. n. 24 del 22 dicembre 2009 art. 51.”;

- “Articolo 8 - Modalità di calcolo del canone.

Il richiedente deve allegare all’istanza di concessione una Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, che individui da un punto di vista quantitativo la concessione richiesta secondo la categorie e le unità di misura di cui all’Allegato A alla presente direttiva.

È compito del Soggetto Istruttore verificare, anche mediante sopralluogo tecnico, gli effettivi ingombri risultanti dagli elaborati tecnici presentati e dalla Tabella riepilogativa per la determinazione quantitativa della concessione.

Sulla base delle quantità espresse nella Tabella riepilogativa di cui al comma 1 e delle verifiche effettuate, il Soggetto istruttore quantifica il canone secondo la Tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni del demanio idrico di cui all’Allegato A.

Il canone annuo di concessione non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro, in base al comma 2, art. 20 L.R. 7/2004.”;

Dato atto che, a seguito delle modifiche sopra riportate, le domande di concessione di cui alla modulistica allegata alle direttive approvate con propria deliberazione n. 1400/2013, dovranno essere indirizzate agli enti competenti quali autorità demaniali come sopra specificato agli art. 2 e 4;

Ritenuto opportuno inoltre, a seguito della modifica sopra riportata dell’art. 2, modificare il punto D) della propria deliberazione n. 1400/2013 come segue:

“D) di dare atto che, salva diversa comunicazione da parte del Servizio Regionale preposto alle entrate, i pagamenti a favore dell’Autorità Demaniale “Regione Emilia-Romagna” dei canoni e di quanto si riferisce alle concessioni demaniali in questione saranno introitati:

- per quello che riguarda i canoni di concessione, sul capitolo n. 4315 “ Proventi derivanti dai canoni di concessione per l’utilizzazione del demanio idrico (LR 21 aprile 1999, n. 3)” di cui all’U.P.B. 3.7.6150 del bilancio regionale,

- per quello che riguarda le cauzioni, sul capitolo n. 7060 “Depositi cauzionali passivi” di cui all’U.P.B. 6.20.14000 del bilancio regionale;”;

Ritenuto infine opportuno stabilire che l’attività avviata dal Servizio regionale Viabilità, Navigazione Interna e Portualità Commerciale, relativamente all’accertamento e quantificazione delle somme dovute per i pagamenti da effettuarsi fino al 31/12/2015 e contestuale ingiunzione di pagamento dei soggetti passibili di sanzione ai sensi dell’art. 21 della L.R.7/2004, verrà portata a termine dallo stesso;

Considerato che a seguito della delega di funzioni attuata con l’art. 33 comma 1 e 4 lett. b) della citata legge regionale e del regime transitorio previsto ai punti B) e C) della delibera di Giunta regionale n. 1400/2013 citata, l’Autorità demaniale, di cui alle precedenti direttive approvate con propria delibera n. 1472/2004, deve intendersi AIPO la quale conseguentemente rilascerà la relativa concessione;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Vista la L.R. luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e successive modifiche;

Vista la propria deliberazione n. 2230 del 28/12/2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della Città metropolitana”;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali e s.m.";

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente" e s.m.i.;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Ade­guamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;

- n. 1621 del 11 novembre 2013 concernente “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- n. 56 del 26 gennaio 2015 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 per le strutture della Giunta Regionale, le Agenzie e istituti regionali e gli enti regionali convenzionati”;

- n. 57 del 26 gennaio 2015 concernente “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

- n. 335 del 31 marzo 2015 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell’ambito delle Direzioni Generali –Agenzie e Istituti”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture Materiali e immateriali, Programmazione Territoriale e Agenda Digitale;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che AIPO a partire dal 1 gennaio 2016, limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, è delegato ad esercitare le funzioni in materia di navigazione interna nello specifico il rilascio delle concessioni del demanio;

2. di dare atto inoltre che a garanzia della continuità amministrativa:

  • i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi da AIPO,
  • ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedimentali vigenti alla data del loro avvio,
  • AIPO subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui sopra, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze;

3. di dare atto infine che non verrà stilato alcun elenco dei procedimenti in corso, sulla base delle motivazioni indicate in premessa;

4. di disciplinare, conformemente a quanto prevede il comma 5 dell’art. 33 della citata L.R. 13/2015, le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna, prevedendo che:

  • i depositi cauzionali relativi alle concessioni in essere e già introitati dalla Regione Emilia-Romagna rimangono di spettanza della stessa sul capitolo all’uopo dedicato. Al termine della concessione o in caso di necessità, la Regione provvederà allo svincolo e restituzione di detti depositi, a seguito dell’invio formale da parte di AIPO della necessaria istruttoria tecnica e rendicontazione relativa al pagamento dei canoni pregressi,
  • i depositi cauzionali relativi alle nuove concessioni rilasciate da AIPO dal 01 gennaio 2016 verranno introitati dalla stessa,
  • i canoni di concessione relativi alle concessioni in essere già rilasciate dalla Regione saranno introitate da AIPO per i pagamenti da effettuarsi, in base al disciplinare di concessione, successivamente al 31 dicembre 2015;
  • i canoni di concessione relativi alle nuove concessioni rilasciate da AIPO dal 01 gennaio 2016 verranno introitati dalla stessa;

5. di modificare, a seguito della delega di funzioni attuata con l’art. 33 comma 1 e 4 lett. b) della citata legge regionale, le direttive allegate alla propria deliberazione n. 1400/2013, sostituendo gli articoli 2, 4, 7 e 8 come segue:

- “Articolo 2 - Definizioni.

DEMANIO PUBBLICO: appartiene allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale.

DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: quella parte del demanio consistente nella superficie navigabile delle acque lacuali, fluviali e artificiali, nelle aree portuali e nelle relative pertinenze consistenti, e per gli attracchi, nelle aree prospicienti a terra limitatamente alla via alzaia e alla superficie di sponda sul livello di magra ordinaria.

AUTORITÀ DEMANIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: struttura preposta all’amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la disciplina transitoria di cui alla D.G.R. n. 2230/2015, per Autorità Demaniale s’intende AIPO relativamente all’asta del fiume Po e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia relativamente all’idrovia Ferrarese.

AIPO: Agenzia Interregionale per il fiume Po.

SOGGETTO ISTRUTTORE: Soggetto al quale sono attribuite le funzioni di cui al successivo art. 4.4.

UNITA’ DI NAVIGAZIONE: qualsiasi mezzo atto a navigare (navi, imbarcazioni, galleggianti ecc…).

SUPERFICIE CONCESSA: consiste nello spazio acqueo e nell’eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall’Autorità Demaniale.

CONCESSIONE MAGGIORE: è rilasciata per un tempo da sei sino ad un massimo di diciannove anni e concerne usi che comportano la realizzazione di opere o apposizioni di strutture incidenti sui beni demaniali e l’ambiente collegato.

CONCESSIONE MINORE: è rilasciata per un tempo da 12 mesi sino ad un massimo di sei anni e concerne interventi ed usi che non incidono sostanzialmente sull’ambiente e sono facilmente eliminabili ed interessano aree o spazi ridotti.

CONCESSIONE BREVE: è rilasciata per un tempo compreso tra a 45 giorni fino a 12 mesi. Riguarda installazioni che non comportino modifiche allo stato dei luoghi e le relative opere sono facilmente rimovibili con caratteristiche di temporaneità.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA: è relativa ad occupazioni occasionali, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a 45 giorni, quali ad esempio manifestazioni sportive, posizionamento di giostre, attrazioni, strutture per fiere o sagre.

UTILIZZO AREA PROSPICENTE: è relativa ad aree al di fuori del demanio della navigazione interna, ma strettamente connesse e contigue all’attività svolta. Potranno essere concesse allo stesso soggetto coordinando i procedimenti concessori in capo a settori diversi della Regione.”;

- “Articolo 4 - Enti coinvolti nella gestione del demanio e relative competenze.

4.1 - Regione Emilia-Romagna

La Regione, in qualità di titolare della funzione delegata, definisce le direttive per la gestione del demanio della navigazione interna.

4.2 - AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po

AIPO, in qualità di Ente delegato relativamente all’asta del fiume Po in territorio emiliano romagnolo, adotta il provvedimento di concessione e tutti gli atti incidenti sul rapporto concessorio, oltre a riscuotere i canoni demaniali.

4.3 - ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia

ARPAE, in qualità di Ente delegato relativamente all’idrovia ferrarese, adotta il provvedimento di concessione e tutti gli atti incidenti sul rapporto concessorio, oltre a riscuotere i canoni demaniali.

4.4 - Soggetto Istruttore

Il Soggetto Istruttore è responsabile dell’attività di istruttoria in materia di concessioni sul demanio della navigazione interna.”;

- “Articolo 7 - Spese e oneri di concessione.

Al momento della presentazione dell’istanza il richiedente deve versare a beneficio del Soggetto Istruttore, con la causale “spese di istruttoria per rilascio di concessione demaniale”, un contributo dell’importo di € 75,00 (settantacinque euro) di cui al comma 9, art. 20, L.R. 7/2004. Solo per le concessioni maggiori, data la maggiore complessità dell’istruttoria richiesta, il contributo di cui sopra viene fissato in € 150,00 (centocinquanta euro) in applicazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 913/2009.

A seguito di conclusione positiva del procedimento, la concessione è rilasciata previa presentazione delle ricevute di versamento a favore della Autorità Demaniale con le seguenti causali:

  • deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone;
  • annualità del canone di concessione demaniale anticipato.

Il deposito cauzionale può essere costituito anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

Sono inoltre a carico dell’interessato le spese di bollo e di registro quando dovute.

Per tutta la durata della concessione il concessionario deve versare all’Autorità Demaniale l’importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale così come determinato dal provvedimento di concessione e calcolato ai sensi degli art. 20 della L.R. 7/2004.

La Riscossione coattiva avviene ai sensi della L.R. n. 24 del 22 dicembre 2009 art. 51.”;

- “Articolo 8 - Modalità di calcolo del canone.

Il richiedente deve allegare all’istanza di concessione una Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, che individui da un punto di vista quantitativo la concessione richiesta secondo la categorie e le unità di misura di cui all’Allegato A alla presente direttiva.

È compito del Soggetto Istruttore verificare, anche mediante sopralluogo tecnico, gli effettivi ingombri risultanti dagli elaborati tecnici presentati e dalla Tabella riepilogativa per la determinazione quantitativa della concessione.

Sulla base delle quantità espresse nella Tabella riepilogativa di cui al comma 1 e delle verifiche effettuate, il Soggetto istruttore quantifica il canone secondo la Tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni del demanio idrico di cui all’Allegato A.

Il canone annuo di concessione non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro, in base al comma 2, art. 20 L.R. 7/2004.”;

6. di dare atto che, a seguito delle modifiche sopra riportate, le domande di concessione di cui alla modulistica allegata alle direttive di cui alla propria deliberazione n. 1400/2013, dovranno essere indirizzate agli enti competenti quali autorità demaniali come sopra individuato agli art. 2 e 4;

7. di dare atto inoltre che, a seguito della modifica sopra riportata dell’art. 2, si ritiene opportuno modificare il punto D) della propria deliberazione n. 1400/2013 come segue:

“D) di dare atto che, salva diversa comunicazione da parte del Servizio Regionale preposto alle entrate, i pagamenti a favore dell’Autorità Demaniale “Regione Emilia-Romagna” dei canoni e di quanto si riferisce alle concessioni demaniali in questione saranno introitati:

  • per quello che riguarda i canoni di concessione, sul capitolo n. 4315 “Proventi derivanti dai canoni di concessione per l’utilizzazione del demanio idrico (LR 21 aprile 1999, N. 3)” di cui all’U.P.B. 3.7.6150 del bilancio regionale,
  • per quello che riguarda le cauzioni, sul capitolo n. 7060 “Depositi cauzionali passivi” di cui all’U.P.B. 6.20.14000 del bilancio regionale;”;

8. di stabilire che l’attività avviata dal Servizio regionale Viabilità, Navigazione Interna e Portualità Commerciale, relativamente all’accertamento e quantificazione delle somme dovute per i pagamenti da effettuarsi fino al 31/12/2015 e contestuale ingiunzione di pagamento dei soggetti passibili di sanzione ai sensi dell’art. 21 della L.R.7/2004, verrà portata a termine dallo stesso;

9. di stabilire inoltre che a seguito della delega di funzioni attuata con l’art. 33 comma 1 e 4 lett. b) della citata legge regionale e del regime transitorio previsto ai punti B) e C) della delibera di Giunta regionale n. 1400/2013 citata, l’Autorità demaniale di cui alle precedenti direttive approvate con propria delibera n. 1472/2004, deve intendersi AIPO la quale conseguentemente rilascerà la relativa concessione;

10. di dare atto che ad esecutività della presente deliberazione si provvederà a trasmetterne copia all'AIPO;

11. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nella DGR n.1621/2013 e n.57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel BURERT.

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