n.24 del 05.02.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Podere Mangialupo. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di Gossolengo (PC) – località Settima - ad uso irriguo - Proc. PC19A0010 – SINADOC 5539/2019 (Determina n. 5961 del 20/12/2019)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire alla Società Agricola Podere Mangialupo con sede in Gossolengo (PC), Località Banco di Quarto n. 139 - C. F. e P.I.V.A. 01523290334, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC19A0010, ai sensi dell’art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 45;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 69.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2029; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7- Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)