n.116 del 15.04.2020 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VISTI:
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus denominato COVID-19;
- il Decreto Legge 23/2/2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e i provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna adottati, nell’ambito delle rispettive competenze, per fare fronte all’emergenza, in particolare:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 10 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTI inoltre:
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”
- la L.R. 21 del 2004 “Disciplina della prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento”, così come modificata dalla L.R. n. 9 del 2015 e dalla L.R. n. 13 del 2015;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 15 dicembre 2017, n. 3 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
EVIDENZIATO che:
- ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., le attività relative al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) regionali, e al controllo degli adempimenti connessi, sono svolte tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
RILEVATO che:
- le misure adottate dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna per fare fronte all’emergenza da COVID-19, disponendo limitazioni o sospensioni di attività che riguardano direttamente o indirettamente tutti i settori, comportano necessariamente un significativo e diffuso impatto sulla possibilità di organizzazione del lavoro delle attività produttive, sulla disponibilità del personale, sui rapporti con clienti e fornitori;
- tale situazione straordinaria crea difficoltà nel rispettare scadenze imposte da adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali AIA ed AUA regionali nonché nel Regolamento Regionale 3/2017, a seguito dell’impossibilità in molte situazioni di assicurare da parte di professionisti esterni alle aziende gli accessi e le operazioni necessarie a permettere tali adempimenti;
- nelle AIA (autorizzazioni integrate ambientali) sono fissate scadenze ai fini di, a titolo di esempio:
a) effettuazione degli autocontrolli programmati con la cadenza prevista nelle autorizzazioni (ad es. trimestrale, semestrale);
b) comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati;
c) prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali a partire da una determinata data;
d) presentazione della documentazione di riesame entro i termini stabiliti dai calendari regionali o dalle comunicazioni dei Servizi ARPAE competenti;
- parte di queste tipologie di scadenze si ritrovano anche nelle autorizzazioni AUA (Autorizzazioni uniche ambientali), quali ad esempio gli autocontrolli programmati sulle matrici ambientali;
- il verificarsi di tali difficoltà è già stato segnalato da associazioni imprenditoriali e da gestori di installazioni;
RITENUTO che:
- sia pertanto opportuno procedere a fornire indicazioni operative relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze previste nelle AIA, nelle AUA e dal Regolamento Regionale 3/2017 nel periodo decorrente dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle misure restrittive prevedendo che:
a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative.
b) nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti di cui sopra, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), anche per le vie brevi (e-mail) se non risulta possibile tramite PEC, e tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
c) qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compresi il report annuale AIA e il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ex art. 15 del R.R. n. 3/2017, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;
d) ove siano presenti nell’AIA prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti si segue la procedura prevista al punto precedente;
e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (Determine dirigenziali n. 20360/2017 e 12314/2019) o da comunicazioni dei Servizi ARPAE competenti, per la presentazione di “riesame” nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore;
- per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti, sia opportuno fissare i seguenti termini temporali massimi per la realizzazione degli stessi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti di cui sopra e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi:
a) 60 giorni nel caso di campionamenti(autocontrolli);
b) 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
c) 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA);
RITENUTO INOLTRE che:
- sia opportuno monitorare anche attraverso ARPAE e le Associazioni imprenditoriali l’esito delle misure adottate e l’evolversi dei provvedimenti legati all’emergenza da COVID-2019, riservandosi di intervenire nuovamente qualora se ne rilevasse la necessità;
- sia opportuno prevedere l’invio delle presenti disposizioni temporanee alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale oltre alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
RICHIAMATI:
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020-2022” ed in particolare l’Allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
– la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, recante: “Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare le seguenti indicazioni operative per fare fronte all’impossibilità, da parte dei titolari delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) a rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive disposte con i provvedimenti nazionali e regionali emanati per fare fronte all’emergenza COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive:
a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative;
b) nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive previste dai provvedimenti di cui sopra, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), e tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
c) qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, comma 10, del R.R, 3/2017, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;
d) ove siano presenti nell’AIA prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, si segue la procedura prevista al punto precedente;
e) laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (Determine Dirigenziali n. 20360/2017 e 12314/2019) o da comunicazioni dei Servizi ARPAE competenti, per la presentazione di “riesame” nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore;
2. di fissare i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione degli adempimenti:
a) 60 giorni nel caso di campionamenti(autocontrolli);
b) 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
c) 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA);
3. di effettuare un monitoraggio, anche attraverso ARPAE e le Associazioni imprenditoriali, dell’esito delle misure adottate e l’evolversi dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria da COVID-2019, riservandosi di intervenire nuovamente qualora se ne rilevasse la necessità;
4. di prevedere che la presente deliberazione sia inviata ad ARPAE, alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5. di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..