n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)

Primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina nel territorio dell’Emilia-Romagna a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale di cui alla DCM 28 febbraio 2022. Approvazione schemi accordo quadro e singolo contratto per le strutture ricettive

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- il D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

Dato atto che dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 il territorio dell’Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone, in cerca di rifugio, nell’Unione europea;

Considerata l’urgente necessità di dare soccorso, assistenza ed accoglienza ai cittadini ucraini arrivati nel territorio nazionale;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31/12/2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

- il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “Disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina”;

- il D.L. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che prevede, all’art. 3, l’incremento di 5.000 posti nell’ambito della rete dei Centri Temporanei di Accoglienza (CAS) e l’attivazione di 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 870 del 2 marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 872 del 4 marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” che affida al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, per il tramite delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 873 del 4 marzo 2022, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

Dato atto che l’OCDPC n. 872/2022 stabilisce, all’art. 2, comma 1, che i Presidenti delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, tra l’altro:

  • coordinare l’organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;
  • provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, limitatamente al territorio di competenza;
  • assicurare, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell’individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture – medesime, nel quadro di distribuzione nazionale dei profughi;
  • provvedere all’assistenza sanitaria e all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;

Dato atto, in particolare, che l’OCDPC n. 872/2022, all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l’emergenza COVID-19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti attuatori;

Dato atto, altresì, che all’art. 4, l’OCDPC n. 872/2022 dispone:

  • l’individuazione, da parte dei Commissari Delegati di “uno o più Soggetti Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento”;
  • l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti attuatori da lui individuato;
  • la rendicontazione delle spese, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della Protezione civile, da parte dei Soggetti intestatari delle contabilità speciali per le attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza medesima;

Evidenziato che i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all’art. 9, dell’OCDPC n. 872/2022, per la realizzazione delle attività di cui all’Ordinanza medesima;

Considerato che è in corso di adozione il decreto del sottoscritto di individuazione dei Servizi dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quali Soggetti Attuatori, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali, ai sensi del richiamato art. 4 dell’OCDPC n. 872/2022, per le attività e gli interventi di protezione civile diretti ad offrire accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in arrivo o già arrivata nel territorio regionale, allo scopo di efficientare al massimo l’intervento operativo sul territorio, assicurando altresì una più incisiva collaborazione con le Prefetture-Ufficio del Governo, competenti per territorio;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 872/2022, i relativi oneri finanziari saranno assunti, dai Soggetti Attuatori individuati, sul bilancio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022 e intestata al Presidente, in qualità di Commissario Delegato;

Ritenuto di dovere assicurare, nell’ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, qualora non sia stata possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;

Preso atto dei nulla osta pervenuti, per le vie brevi, dalle Associazioni di categoria degli Albergatori dell’Emilia-Romagna: Confindustria, Federalberghi Confcommercio e Confesercenti Assohotel;

Ritenuto necessario approvare lo schema di Accordo Quadro in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;

Precisato che tale Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di categoria degli Albergatori dell’Emilia-Romagna e dal Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in qualità di Soggetto Attuatore, in nome e per conto del sottoscritto Commissario Delegato, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza;

Ritenuto necessario approvare, altresì, lo Schema di singolo contratto in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che ospita le persone provenienti dall’Ucraina, di cui riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio;

Precisato che i singoli contratti saranno sottoscritti dai Servizi dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quali Soggetti Attuatori, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali;

Visti:

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”, ed in particolare il relativo allegato D;

- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

  1. di assicurare, nell’ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, qualora non sia stata possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime;
  2. di approvare lo schema di Accordo Quadro in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;
  3. di precisare che l’Accordo Quadro sarà sottoscritto dalle citate Associazioni di categoria degli Albergatori dell’Emilia-Romagna e dal Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in qualità di Soggetto Attuatore, in nome e per conto del sottoscritto Commissario Delegato, e avrà efficacia fino alla scadenza dello stato di emergenza;
  4. di approvare lo Schema di singolo contratto in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva che ospita le persone provenienti dall’Ucraina, di cui riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio;
  5. di precisare che i singoli contratti saranno sottoscritti dai Servizi dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quali Soggetti Attuatori, rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali;
  6. di stabilire, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 872/2022, che i relativi oneri finanziari saranno assunti dai Soggetti Attuatori individuati sul bilancio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022 e intestata al Presidente, in qualità di Commissario Delegato, previa puntuale rendicontazione ai sensi dell’art. 27, del D. Lgs n. 1/2018;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Presidente

Stefano Bonaccini

application/pdf Allegato A - 170.8 KB
application/pdf Allegato B - 224.0 KB

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