n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R 753/1980 relativamente la regolarizzazione di strutture pertinenziali d'arredo a giardino presso un fabbricato residenziale distinto al CT/CF del Comune di Bagnolo in Piano (RE) al Fg 15, M.le 148 lungo la ferrovia Reggio Emilia-Guastalla
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’istanza di regolarizzazione di strutture pertineziali d’arredo a giardino presso un fabbricato residenziale sito in Comune di Bagnolo in Piano (RE), in lotto di terreno distinto al CT/CF al Foglio n°15, M.le 148, nella fascia di rispetto della ferrovia Reggio Emilia – Guastalla, secondo quanto riportato negli elaborati progettuali agli atti del Servizio Ferrovie della Direzione Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità al PG/2009/143459 del 25/06/2009, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
- la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
- la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
- l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3) di stabilire quanto segue
- l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività o ottenere il rilascio di competente titolo abilitativo, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata:
- “E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80”;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della regione Emilia Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
4) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.