n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per l'intervento di ristrutturazione di viale G: Matteotti e la creazione di un percorso ciclopedonale ubicato nel comune di Bondeno e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Suzzara-Ferrara

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina: 

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’intervento di rifacimento della via G. Matteotti nella porzione di tracciato ricompreso tra la vecchia stazione ferroviaria in direzione della nuova stazione per uno sviluppo lineare di circa m 850,00 oltre alla esecuzione di un percorso ciclopedonale realizzato a margine della via G. Matteotti lato ex zuccherificio distinto catastalmente al Fg. 101 mapp. 244 – 230 – 228 – 239 – 290 – 287 – 255 – 251 – 256 – 233 ed al Fg. 127 mapp. 40 – 716 – 718 – 720 – 692 ubicato nel comune di Bondeno (Fe), presentato dal comune di Bondeno ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso D.P.R.; 

1. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata prot. PG/2018/0548798 del 24/8/2018 e depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporti Pubblici e Mobilità Sostenibile della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione: 

- a1 - relazione generale,

- tavola 1 _ ubicazione intervento,

- tavola 3_a pianta stradale generale,

- tavola 3_b - pianta stradale - parte 1,

- tavola 3_c - pianta stradale - parte 2,

- tavola 4 - profilo longitudinale,

- tavola 5 – sezioni,

- tavola 6 – particolari,

- tavola 7 – segnaletica; 

2. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime; 

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi; 

3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alla seguente prescrizione: 

a) l’illuminazione della pista ciclabile dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria;

4. di stabilire inoltre quanto segue; 

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il richiedente dovrà dare inizio ai lavori, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decadrà di validità,
  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 

7. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma d del D.lgs. n. 33 del 2013; 

8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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