n.314 del 02.10.2019 periodico (Parte Seconda)
Procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per il progetto "Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico dalle falde sotterranee per il campo pozzi in località Roncopascolo" nel comune di Parma
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto “Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico dalle falde sotterranee per il campo pozzi in località Roncopascolo” nel Comune di Parma, presentata dall’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Parma ATO2-PR, oggi Atersir Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 12 luglio 2018, è ambientalmente compatibile e autorizzabile a condizione che sia rispettato quanto descritto nel progetto valutato dalla Conferenza e riportato nel Rapporto Ambientale sottoscritto in data 12/7/2018 che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:
1. Atersir, al fine di modificare il perimetro della zona di rispetto secondo l’inviluppo delle due curve a 60 gg e 200 m all’interno degli strumenti urbanistici comunali, dovrà fornire all’Amministrazione Comunale gli elaborati grafici geo-riferiti delle zone di rispetto modificate secondo il criterio di cui sopra, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento in oggetto.
2. La portata massima prelevabile dal Campo Pozzi di Roncopascolo è stabilita pari a 370 l/s, per un volume massimo complessivo pari a 5.800.000 mc/a e viene così suddivisa tra i pozzi:
pozzo |
Portata max (l/s) |
Roncopascolo1 |
80 |
Roncopascolo2 |
80 |
Roncopascolo3 |
70 |
Roncopascolo4 |
70 |
Roncopascolo5 |
70 |
TOTALE |
370 |
3. L’attivazione progressiva dei pozzi di Roncopascolo dovrà essere accompagnata da una corrispondente riduzione dei volumi prelevati dai campi pozzi afferenti all’acquedotto della città di Parma.
4. I prelievi dai pozzi 2,3, 4, 5 saranno attivati secondo un programma che ATERSIR dovrà presentare entro il 31/12/2018 ad ARPAE Direzione Tecnica; dovrà, inoltre, essere comunicato ad ARPAE Direzione Tecnica l’attivazione effettiva del prelievo dei pozzi 2, 3, 4, 5 in modo da consentire la valutazione sulle azioni di riduzione delle derivazioni da altri campi pozzi afferenti allo stesso acquedotto, anche su proposta di ATERSIR.
5. Per la realizzazione delle strutture necessarie all’attivazione dei pozzi ed al loro collegamento alla rete, se analoghi a quelli già realizzate per il Pozzo 1, dovranno essere acquisiti i titoli abilitativi necessari. Qualora fosse necessario realizzare strutture differenti, dovrà essere valutata la loro compatibilità ambientale e dovrà quindi essere richiesto alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA un parere sull'assoggettabilità alle procedure previste dalla L.R. 4/2018.
6. Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n.152/06 ed in particolare per la verifica del rispetto delle condizioni sopra riportate i dati relativi alle portate massime derivate dai singoli pozzi, nonché il volume complessivo annuo, come risultante da appositi misuratori, dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica,
7. Per i pozzi 2, 3, 4 e 5 Atersir dovrà installare idonei strumenti di misura, la cui tipologia dovrà essere concordata con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici.
8. I dati provenienti dal monitoraggio proposto dovranno essere trasmessi, con allegata relazione riassuntiva, entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE Sezione Provinciale di Parma.
b) al fine della verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite nel Provvedimento di VIA, prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 152/06, la Conferenza ha inoltre specificato nel verbale che l’ottemperanza per quanto di competenza spetta a:
- per la prescrizione 1 spetta per quanto di competenza al Comune di Parma;
- per la prescrizione 2 alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici, e ad ARPAE Direzione Tecnica;
- per la prescrizione 3 ad ARPAE Direzione Tecnica;
- per la prescrizione 4 ad ARPAE Direzione Tecnica;
- per la prescrizione 5 alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA;
- per la prescrizione 6 alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici ad ARPAE Direzione Tecnica;
- per la prescrizione 7 alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici;
- per la prescrizione 8 alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Sezione di Parma;
c) dare atto che la Conferenza ha, inoltre, fatto presente che essendo entrato in vigore il D. Lgs. 104/17 che ha modificato il D.Lgs 152/06, il mancato rispetto delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA comporta quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs 152/06;
d) di dare atto che il proponente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel rapporto ambientale e nelle autorizzazioni allegate alla presente Delibera;
e) di dare atto che il Comune di Parma ha espresso le proprie determinazioni per parere ambientale previsto dalla LR 9/99 in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale sottoscritto in data 12/07/2018 che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;
f) di dare atto che la Provincia di Parma non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, ma ha espresso il proprio parere di competenza con nota acquisita dalla Regione Emilia – Romagna al PG.2018.457976 del 22/6/2018; tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi per la conclusione della procedura;
g) di dare atto che l’Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po non ha partecipato alla Conferenza di Servizi e non ha espresso il proprio parere vincolante ai sensi del RR 41/01; trova quindi applicazione quanto disposto dall’art. 14 ter della L. 241/90;
h) di dare atto che l’AUSL di Parma ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale sottoscritto in data 12/07/2017 che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;
i) di dare atto che ARPAE, Direzione Tecnica, Unità Specialistica Progetto Demanio ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale sottoscritto in data 12/7/2018 che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale; ha, inoltre, rilasciato con determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3117 del 28/06/2019, la Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico (consumo umano) dalle falde sotterranee per il campo pozzi in località Roncopascolo, in Comune di Parma, che è stata acquisita dalla Regione Emilia – Romagna al PG.2019.587765 del 09/07/2019, tale atto costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR);
k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ad ARPAE - Direzione Tecnica - Unità Specialistica Progetto Demanio, ARPAE Sezione Provinciale di Parma, Provincia di Parma, Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna – Serv.Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici, AUSL di Parma, Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
l) di dare atto che le spese a carico del proponente per l’istruttoria relativa alla procedura predetta ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e della D.G.R. n. 1238/2002 sono state correttamente versate alla Regione;
m) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che quanto previsto negli elaborati presentati per la procedura di VIA dovrà essere attuato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;
n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;
o) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16 della LR 9/99, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.